CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 30937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 10/01/2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, con la quale, all'esito del giudizio di convalida ove il predetto era stato presentato a seguito di arresto in flagranza, gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (pari a grammi 0,59) ed hashish (pari a circa 45 grammi) di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), nonché per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ex art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. (capo B). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo, con un primo motivo, i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, unitamente al vizio di mancanza della motivazione, per avere il Tribunale erroneamente omesso di inquadrare i fatti nell'ambito della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Si lamenta, al riguardo, l'omessa considerazione dei motivi dedotti in sede di gravame, relativamente alle circostanze, desumibili dal verbale di arresto, delle rudimentali modalità della condotta, del modesto valore ponderale delle sostanze in sequestro, dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e del mancato rinvenimento di ulteriori elementi indicativi dell'organizzazione di un'attività di spaccio. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce il vizio della violazione di legge per l'assenza del requisito della gravità indiziaria con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sull'assunto che il referto del pronto soccorso ospedaliero — ove manca qualsiasi riferimento alla presenza di una ferita lacero contusa ovvero ad una perdita di sangue del pubblico ufficiale — smentirebbe quanto, di converso, asseverato nel verbale di arresto in flagranza, a sua volta richiamato sia nell'ordinanza genetica che in quella emessa dal Tribunale del riesame, avuto riguardo al fatto che l'attestazione della contusione riportata dal pubblico ufficiale al secondo dito della mano destra (quale diagnosi di dimissione indicata nel richiamato referto) differisce radicalmente dalla ipotizzata presenza di una ferita lacero contusa, dovendosi ritenere in tal guisa disarticolato l'intero ragionamento sul quale si fonda la decisione impugnata. Si assume, inoltre, che l'indagato, a seguito dell'arresto, risulta aver riportato anch'egli delle lesioni, parimenti attestate in un referto medico, sicché deve ritenersi che la lesione asseritamente riportata da uno dei militari operanti costituisca la diretta e fortuita conseguenza della concitata operazione di arresto, durante la quale l'indagato veniva bloccato ed ammanettato al suolo da quattro Carabinieri.3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 giugno 2022, il difensore del predetto indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non consentito nel giudizio di legittimità, là dove assertivamente mira a sollecitare una rivisitazione, ovvero una lettura alternativa della consistenza del quadro indiziario, del tutto esorbitante dal perimetro del sindacato in questa Sede esercitabile. Dal controllo di legittimità, invero, restano escluse le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti e la scelta di quelli determinanti, poiché la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione (ex multis v. Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. In ordine all'ipotesi di reato di cui al capo A) deve rilevarsi, infatti, come l'ordinanza impugnata abbia esaminato e coerentemente disatteso le - qui finanche reiterate - obiezioni difensive, ponendo in rilievo segnatamente: a) l'esistenza di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso indagato, ove egli si assume ogni responsabilità per la condotta che ne ha determinato l'arresto in flagranza; b) la varietà delle sostanze stupefacenti da lui detenute (hashish e cocaina, sufficiente, quest'ultima, al confezionamento di tre dosi al consumo); c) l'elevato quantitativo di dosi (413) ricavabili dall'hashish; cl) le modalità della condotta (per essere state le sostanze rinvenute indosso alla persona del ricorrente, che al momento dell'arresto le deteneva all'interno di una busta in cellophane conservata nella tasca anteriore della giacca); e) l'esistenza di specifici precedenti a carico; f) l'ingiustificata somma di denaro contante rinvenuta, in cospicua misura, nella sua disponibilità. Elementi, questi, che, nel loro insieme, sono stati coerentemente ritenuti sintomatici, allo stato, di "una ben articolata attività di spaccio", come tale non sussumibile nell'evocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit. A fronte di tale congruo vaglio delibaltivo, il ricorrente ha assertivamente prospettato una lettura alternativa dei medesimi profili fattuali già puntualmente apprezzati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, come si è visto, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 2. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo di doglianza, aspecificamente formulato poiché non investe direttamente la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), limitandosi a contestare la sola porzione di condotta oggetto dell'addebito relativo alle lesioni personali aggravate [anch'esse contestate sub B)], con riferimento ad un profilo fattuale del tutto irrilevante ai fini qui considerati, atteso che l'imputazione di resistenza e lesioni complessivamente enucleata in sede cautelare [e in tal senso richiamata nella motivazione dell'impugnata ordinanza a pag. 2] fa chiaramente riferimento alla presenza — attestata in un certificato medico in atti - di un esito produttivo di una contusione riportata dal militare operante al secondo dito della mano destra, con la contestuale indicazione di una prognosi di giorni cinque. Al riguardo, infatti, la su esposta ragione di doglianza si sofferma sulla richiamata attestazione del certificato medico e, al contempo, sulla "asserita copiosa perdita di sangue" dal dito del militare intervenuto, cui fa riferimento, in un passaggio, il solo verbale di arresto (non l'impugnata ordinanza), assumendone il contrasto con il predetto dato documentale (emergente dal certificato medico), senza prendere criticamente in esame, tuttavia, l'intera condotta di resistenza e le relative note modali, sì come descritte nell'imputazione e conseguentemente vagliate dal Tribunale sulla base delle risultanze indiziarie complessivamente emergenti dal verbale di arresto in flagranza. All'interno di tale verbale, dal Tribunale richiamato quale elemento di riscontro del predetto certificato medico, si dà ampiamente conto, infatti, della violenta condotta oppositiva al doveroso intervento dei militari, che l'indagato: a) in un primo momento, cercava di seminare con manovre azzardate a bordo di una bicicletta (inciampando e rovinando per terra in due occasioni, per poi rialzarsi e continuare la fuga); b) successivamente, dopo esser stato da essi raggiunto e bloccato, contrastava con violenza, opponendo una energica resistenza e causando, nel corso della colluttazione, lesioni ad uno dei pubblici ufficiali intervenuti, senza neanche liberarsi della sostanza stupefacente (che continuava a tenere ben stretta in pugno anche durante le concitate fasi dell'arresto). A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato, di contro, passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve necessariamente informare l'atto di impugnazione in questa Sede. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.IM. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual