CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente f?' ORDINANZA sul ricorso 32267-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 321/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse in questa sede, all'esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari ed altra documentazione contabile, aveva determinato un maggiore reddito imponibile per l'anno 2010 pari ad C 71.766,16. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto del difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo in quanto basato su una delega priva dei requisiti di legge. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parziale dell'appello, dichiarava giustificate le movimentazioni bancarie per l'importo C 71.766,16 con conseguente riduzione dei maggiori ricavi complessivamente accertati dall'avvisto. In particolare la CTR riteneva che il contribuente avesse offerto la prova, attraverso plurimi elementi indiziari, che le somme prelevate erano destinate ad esigenze dell'attività commerciale di tabaccaio e, segnatamente, per procurarsi moneta spicciola da utilizzare come resto per i clienti che pagavano gli acquisti con banconote. Quanto ai contestati indebiti versamenti i giudici di seconde cure non li hanno considerati assoggettabili a tassazione in quanto giustificati dalla particolare attività svolta dal contribuente caratterizzata da innumerevoli movimentazioni. Ric. 2020 n. 32267 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensive 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l'unico motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. art 32 del dpr 600/73,56 dPR 633/72, in relazione all'ad 360 1° comma nr. 5 cpc, per avere la CTR erroneamente raggiunta la prova liberatoria del contribuente basata su presunzioni ed elementi del tutto generici. 2.1 Il motivo va accolto limitatamente alla ripresa fiscale fondata sulla presunzione dei maggior reddito da versamenti bancari. 2.2 In punto di ripartizione dell'onere della prova questa Corte è ferma nel ritenere che << la presunzione legale "juris tantum" nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma Ric. 2020 n. 32267 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie( cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015 e 21800/2017). 2.3 La CTR con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all'ad 360 1 comma nr 5, ha ritenuto che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova liberatoria consistente nella utilizzazione dei prelevamenti di C 70.166,16, in monete o banconote di piccolo taglio per le operazioni quotidiane di erogazione ai clienti delle tabaccheria che pagavano gli acquisti con monete di grosso taglio del resto. 2.4 La prova della riferibilità delle movimentazioni in uscita dal conto corrente alle dedotte esigenze di gestione della tabaccheria è stata tratta, da plurimi e circostanziati elementi costituiti: a) dai modesti importi dei prelevamenti variabili tra C 200,00 e C 500,00 ; b) dal fatto che il contribuente versava in conto settimanalmente in un'unica soluzione una somma corrispondete alla sommatoria dei prelievi effettuati nello stesso periodo; c) dalla indicazione della banca, dopo aver aggiornato il proprio software informatico negli ultimi mesi del periodo di imposta, della causale «prelevamento moneta» o « prelievo spiccioli». 2.5 De resto stante la cadenza giornaliera dei prelievi di modesto importo è pressocchè impossibile pretendere che il Ric. 2020 n. 32267 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- contribuente possa fornire in modo analitico la prova della destinazione di ciascuna operazione. 2.6 Non condivisibile, in quanto in aperto contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale in materia di ripartizione della prova di cui sopra si è dato conto, è invece la pronuncia dei giudici di secondo grado che hanno ritenuto giustificato il versamento della somma di € 1.400,00 << in quanto, nelle innumerevoli movimentazioni che connotano il contesto economico aziendale , costituirebbero una probatio diabolica a carico del contribuente>>. 3 In parziale accoglimento del ricorso va cassata la sentenza con rinvio al Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione per l'ulteriore esame e per regolamentazione delle spese del presente giudizio dì PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 mar