Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05955/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e con il secondo, vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza di sostanza stupefacente considerevole, di diversa tipologia, certamente superiore a quello rinvenuto, essendo il ricorrente riuscito a disfarsene in buona quantità all'arrivo degli operanti, nonché il rinvenimento di una somma di danaro in contanti considerevole, e la pervicacia dell'azione, posto che il ricorrente non ha avuto remora di proseguire l'attività illecita sebbene si trovasse agli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di reati della stessa natura, non rilevando che nel precedente procedimento penale, di cui è stata prodotta in giudizio sentenza di condanna, abbia qualificato l'attività del ricorrente in termini di piccolo spaccio.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Per quanto attiene alla seconda doglianza, A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e con il secondo, vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza di sostanza stupefacente considerevole, di diversa tipologia, certamente superiore a quello rinvenuto, essendo il ricorrente riuscito a disfarsene in buona quantità all'arrivo degli operanti, nonché il rinvenimento di una somma di danaro in contanti considerevole, e la pervicacia dell'azione, posto che il ricorrente non ha avuto remora di proseguire l'attività illecita sebbene si trovasse agli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di reati della stessa natura, non rilevando che nel precedente procedimento penale, di cui è stata prodotta in giudizio sentenza di condanna, abbia qualificato l'attività del ricorrente in termini di piccolo spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Per quanto attiene alla seconda doglianza, A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]