CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15640/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Delisi - di fiduciaavverso la sentenza in data 18/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione legale, da eliminare el’annullamento con rinvio quanto alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], consentenza in data 18 novembre 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapinaaggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 4 cod. pen.) commesso in data 19 giugno2025.Con la stessa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ordinava la confisca e la distruzione di quanto insequestro.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed erroneaapplicazione della legge penale con riguardo all’applicazione della misura di sicurezzapatrimoniale della confisca.Deduce la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto alcunamotivazione al fine di disporre la confisca dei telefoni e dei capi di abbigliamento insequestro e che, in ogni caso, non ricorrevano elementi per procedere alla confiscaobbligatoria o facoltativa di detti beni trattandosi di beni personali che non servirono o furonodestinati a commettere il reato.2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 32 cod. pen. conriguardo all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale per la durata di anni 5.Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che all’imputato è stata applicata la penafinale di anni quattro di reclusione (oltre alla multa) che non consente l’applicazionedell’indicata pena accessoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Occorre, innanzitutto, premettere che «In tema di patteggiamento, anche dopol'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50,della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente adoggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca,essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come"violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 15525 del15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01).Deve poi rilevarsi che, nel momento in cui l’accordo tra le parti non è intervenutoanche sulla confisca, il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo di motivare al riguardo, cosa che non hafatto, oltretutto in relazione a beni che non appaiono rientrare nell’ipotesi di confiscaobbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen. Ciò in quanto non possono estendersi alpunto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche dellesentenze di patteggiamento e non essendo certo sufficiente al riguardo una motivazioneesplicitata con la dicitura «deve essere ordinata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., la confisca ela distruzione di quanto in sequestro».Questa Corte ha, infatti, avuto modo di statuire che «In tema di patteggiamento,anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, dellaconfisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dalsecondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo dimotivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti asequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazionieventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, perché lacaratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazionedella misura di sicurezza» (ex multis: Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014,Gambacorta, Rv. 258546-01).Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata con rinvioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.Osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza di legittimità «Ai fini dellaapplicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza delpresupposto costituito dal "quantum" di reclusione irrogata a titolo di pena principale deveessere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali» (ex multis:Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259749-01).Ne consegue che, essendo la pena finale irrogata all’imputato di anni 4 direclusione, non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. pen. per applicareallo stesso la pena accessoria dell’interdizione legale.Per tale ragione la sentenza impugnata deve sul punto essere annullata senza rinvio ela predetta pena accessoria deve essere eliminata.3. Ricorrono le condizioni di legge per dichiarare, ai sensi dell’art. 624, comma 2,cod. proc. pen., irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pena accessoriadell'interdizione legale che elimina. Annulla la sentenza impugnata in relazione alla confiscacon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione fisica. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]