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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13810/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena; inammissibile nel resto.

Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000 (capo 1), aveva escluso la responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000 per mancato superamento delle soglie di punibilità (capo 2) e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, pur in assenza di una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle scritture e documenti societari, evidenziando di essersi limitato a non consegnare la suddetta documentazione.

Precisa che il mero contegno omissivo non costituisce la condotta tipica della fattispecie penale contestata, anche quando le fatture sono state rinvenute in copia presso terzi, allorquando sia stato comunque possibile ricostruire i rapporti economici della società, come nel caso di specie, attraverso l'analisi dei conti correnti e delle copie delle fatture emesse.

Ricorre pertanto l'applicazione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 74/2000, norma che prevede un illecito amministrativo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando elementi positivi, suscettibili di valutazione in tale senso, quali il comportamento tenuto con la Guardia di finanza, il comportamento processuale e l'interruzione dell'attività commerciale svolta.

Evidenzia che i suddetti elementi erano stati illustrati e sottoposti al vaglio della Corte territoriale con i motivi di appello, e che tuttavia il giudice a quo si è limitato ad affermarne l'assenza.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questione che era stata dedotta con i motivi di appello, e su cui il giudice territoriale non si è espresso.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le questioni inerenti alla responsabilità dedotte con il primo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Si evidenzia inoltre che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595).

Si ribadisce, al riguardo, che integra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 la condotta dell'amministratore che determini il mancato, prolungato rinvenimento dei documenti contabili nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez.3, n. 23921 del 14/12/2020, Rv. 28148) e che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può indurre a desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez.3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 27486).

Infine, in ordine alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari dell'azienda, è consolidato il principio secondo cui rinnpossibilità" non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez.3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005). 1.

1. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha dato atto che gli ufficiali della Guardia di finanza avevano avviato una verifica fiscale nei confronti dell'imputato, chiedendo la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta oggetto del controllo, dal 2013 al 2017.

Il ricorrente non ha esibito la suddetta documentazione, adducendo il mancato svolgimento dell'attività in tale periodo, sebbene sia emerso che la documentazione contabile obbligatoria sia stata effettivamente istituita dalla società, in quanto gli organi accertatori dell'amministrazione finanziaria, a mezzo dei questionari e delle banche dati dell'anagrafe tributaria, ed avendo effettuato accertamenti bancari sui conti correnti del ricorrente, hanno riscontrato fatture di acquisto e di vendita.

Si è quindi accertato che il contribuente aveva intrattenuto, nel periodo indicato, svariati rapporti commerciali aventi ad oggetto sia cessioni di beni che prestazioni di servizi con soggetti economici privati.

In particolare, a conferma delle statuizioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del Talucci evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, vi è stato svolgimento di attività commerciale nei periodi oggetto di verifica fiscale e che, a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, sono state rinvenute le fatture emesse dal ricorrente per prestazioni effettuate presso i clienti, ed anche fatture passive emesse dai fornitori dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività.

Ne segue che il mancato rinvenimento dei suddetti documenti commerciali, certamente nella disponibilità del ricorrente, e la mancata consegna agli organi accertatori forniscono una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse e della finalità specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi.

Dalla trama motivazionale della pronuncia impugnata si evince che nel corso della verifica fiscale vi è stata una richiesta di esibizione delle scritture contabili alla quale il ricorrente non ha ottemperato, non consegnando alcunchè e non adducendo alcuna giustificazione in ordine alla mancata consegna delle suddette scritture.

Né rileva che sia stato possibile ricostruire i rapporti commerciali della ditta aliunde, accedendo alle fatture detenute dai clienti o emesse dai fornitori o prendendo visione degli estratti dei conto correnti bancari, posto che la mancanza delle scritture contabili originali ha reso la ricostruzione del patrimonio societario più difficile, incompleta o meno affidabile.

Non ricorre dunque l'art. 9 d.lgs. 74 del 2000, norma che punisce con sanzione amministrativa la mera mancata conservazione dei documenti, anche per mera negligenza e senza finalità evasiva.

2. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 'maggio 2008, n. 92, Convertito, con rnodifiCazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel confermare anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado, ha affermato che non sono emersi elementi positivi né che questi sono stati prospettati dall'appellante.

Risulta, d'altronde, dalla sentenza di primo grado che il giudice ha negato le circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente è gravato da precedenti penali, come emerge dal certificato penale in atti, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente, nel proporre tale motivo di doglianza sia nell'atto di appello che con il ricorso per cassazione, ove illustra elementi di valenza positiva quali l'interruzione dell'attività economica, il comportamento collaborativo, neppure si è confrontato con la valutazione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti penali, per confutarne la sussistenza o la gravità. 3.Altrettanto manifestamente infondata è la terza doglianza.

Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sussistenza di plurimi precedenti penali e avendone il Talucci già beneficiato per ben due volte, così esprimendo un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dall'attività criminosa.

Pertanto, non rileva la mancata disamina da parte della corte territoriale della suddetta doglianza, ribadendosi il consolidato principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254280). 4.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara.inammissibile il ricorso e condanna il ricorrénte al pagamento delíe spese processuali della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena; inammissibile nel resto. Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000 (capo 1), aveva escluso la responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000 per mancato superamento delle soglie di punibilità (capo 2) e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, pur in assenza di una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle scritture e documenti societari, evidenziando di essersi limitato a non consegnare la suddetta documentazione. Precisa che il mero contegno omissivo non costituisce la condotta tipica della fattispecie penale contestata, anche quando le fatture sono state rinvenute in copia presso terzi, allorquando sia stato comunque possibile ricostruire i rapporti economici della società, come nel caso di specie, attraverso l'analisi dei conti correnti e delle copie delle fatture emesse. Ricorre pertanto l'applicazione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 74/2000, norma che prevede un illecito amministrativo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando elementi positivi, suscettibili di valutazione in tale senso, quali il comportamento tenuto con la Guardia di finanza, il comportamento processuale e l'interruzione dell'attività commerciale svolta. Evidenzia che i suddetti elementi erano stati illustrati e sottoposti al vaglio della Corte territoriale con i motivi di appello, e che tuttavia il giudice a quo si è limitato ad affermarne l'assenza. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questione che era stata dedotta con i motivi di appello, e su cui il giudice territoriale non si è espresso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le questioni inerenti alla responsabilità dedotte con il primo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Si evidenzia inoltre che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595). Si ribadisce, al riguardo, che integra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 la condotta dell'amministratore che determini il mancato, prolungato rinvenimento dei documenti contabili nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez.3, n. 23921 del 14/12/2020, Rv. 28148) e che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può indurre a desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez.3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 27486). Infine, in ordine alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari dell'azienda, è consolidato il principio secondo cui rinnpossibilità" non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez.3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005). 1. 1. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha dato atto che gli ufficiali della Guardia di finanza avevano avviato una verifica fiscale nei confronti dell'imputato, chiedendo la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta oggetto del controllo, dal 2013 al 2017. Il ricorrente non ha esibito la suddetta documentazione, adducendo il mancato svolgimento dell'attività in tale periodo, sebbene sia emerso che la documentazione contabile obbligatoria sia stata effettivamente istituita dalla società, in quanto gli organi accertatori dell'amministrazione finanziaria, a mezzo dei questionari e delle banche dati dell'anagrafe tributaria, ed avendo effettuato accertamenti bancari sui conti correnti del ricorrente, hanno riscontrato fatture di acquisto e di vendita. Si è quindi accertato che il contribuente aveva intrattenuto, nel periodo indicato, svariati rapporti commerciali aventi ad oggetto sia cessioni di beni che prestazioni di servizi con soggetti economici privati. In particolare, a conferma delle statuizioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del Talucci evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, vi è stato svolgimento di attività commerciale nei periodi oggetto di verifica fiscale e che, a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, sono state rinvenute le fatture emesse dal ricorrente per prestazioni effettuate presso i clienti, ed anche fatture passive emesse dai fornitori dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività. Ne segue che il mancato rinvenimento dei suddetti documenti commerciali, certamente nella disponibilità del ricorrente, e la mancata consegna agli organi accertatori forniscono una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse e della finalità specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi. Dalla trama motivazionale della pronuncia impugnata si evince che nel corso della verifica fiscale vi è stata una richiesta di esibizione delle scritture contabili alla quale il ricorrente non ha ottemperato, non consegnando alcunchè e non adducendo alcuna giustificazione in ordine alla mancata consegna delle suddette scritture. Né rileva che sia stato possibile ricostruire i rapporti commerciali della ditta aliunde, accedendo alle fatture detenute dai clienti o emesse dai fornitori o prendendo visione degli estratti dei conto correnti bancari, posto che la mancanza delle scritture contabili originali ha reso la ricostruzione del patrimonio societario più difficile, incompleta o meno affidabile. Non ricorre dunque l'art. 9 d.lgs. 74 del 2000, norma che punisce con sanzione amministrativa la mera mancata conservazione dei documenti, anche per mera negligenza e senza finalità evasiva. 2. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 'maggio 2008, n. 92, Convertito, con rnodifiCazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel confermare anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado, ha affermato che non sono emersi elementi positivi né che questi sono stati prospettati dall'appellante. Risulta, d'altronde, dalla sentenza di primo grado che il giudice ha negato le circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente è gravato da precedenti penali, come emerge dal certificato penale in atti, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, nel proporre tale motivo di doglianza sia nell'atto di appello che con il ricorso per cassazione, ove illustra elementi di valenza positiva quali l'interruzione dell'attività economica, il comportamento collaborativo, neppure si è confrontato con la valutazione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti penali, per confutarne la sussistenza o la gravità. 3.Altrettanto manifestamente infondata è la terza doglianza. Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sussistenza di plurimi precedenti penali e avendone il Talucci già beneficiato per ben due volte, così esprimendo un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dall'attività criminosa. Pertanto, non rileva la mancata disamina da parte della corte territoriale della suddetta doglianza, ribadendosi il consolidato principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254280). 4.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara.inammissibile il ricorso e condanna il ricorrénte al pagamento delíe spese processuali della somma di euro tremila in favore della
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