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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30294/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/04/2002 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 aprile 2002 la corte di appello, di Napoli confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 20 lett. b) L. 47/85 ( id est 44 lett b) DPR 380/01), 2 13 4 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, 110 349 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

3. Si deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Si rappresenta la nullità degli avvisi relativi ai decreti di citazione per le udienze di appello del 14 dicembre 2001 e 5 aprile 2002, siccome notificati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], madre del Fontana, ritenuta erroneamente capace e convivente con gli imputati.

Si aggiunge che a fronte della notifica degli estratti contumaciali inerenti la sentenza impugnata in questa sede,, nelle mani di tale [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione aveva disposto la rinotificazione dei medesimi sulla scorta delle stesse documentazioni allegate al presente ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già stabilito (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017 (dep. 09/01/2018) Rv. 272092 - 01) che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario riportata nella relata di notifica, riguardante il rapporto di convivenza tra destinatario della stessa e il consegnatario dell'atto, siccome è basata sull'altrui indicazione e non è frutto di attività di indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la loro veridicità, in ragione della circostanza per cui non vi è coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione", a causa del possibile carattere solo temporaneo della prima.

Pertanto, colui che deduca la nullità della notifica negando il rapporto di convivenza attestato nella relata deve provare, rigorosamente l'assunto, tanto più se tra lui e il prenditore dell'atto sussista uno stretto vincolo familiare - come nel caso di specie - che lasci presumere l'esistenza di quel rapporto.

Il suddetto onere probatorio nel caso in esame non è stato assolto mediante la mera produzione di certificazioni anagrafiche, alla luce di quanto sopra rilevato, per cui va ribadita la manifesta inammissibilità del ricorso in ragione delle attestazioni inerenti le notifiche e dello stretto rapporto di parentela (madre - figlio e nuora - suocera) intercorrente tra i destinatari della notifica del decreto di citazione in appello e colei cui furono consegnate.

Tanto più alla luce della ripetuta consegna degli atti, pur a distanza di tempo, presso la residenza dei ricorrenti e sempre nelle mani della madre e suocera.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/04/2002 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 aprile 2002 la corte di appello, di Napoli confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 20 lett. b) L. 47/85 ( id est 44 lett b) DPR 380/01), 2 13 4 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, 110 349 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Si deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si rappresenta la nullità degli avvisi relativi ai decreti di citazione per le udienze di appello del 14 dicembre 2001 e 5 aprile 2002, siccome notificati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], madre del Fontana, ritenuta erroneamente capace e convivente con gli imputati. Si aggiunge che a fronte della notifica degli estratti contumaciali inerenti la sentenza impugnata in questa sede,, nelle mani di tale [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione aveva disposto la rinotificazione dei medesimi sulla scorta delle stesse documentazioni allegate al presente ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già stabilito (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017 (dep. 09/01/2018) Rv. 272092 - 01) che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario riportata nella relata di notifica, riguardante il rapporto di convivenza tra destinatario della stessa e il consegnatario dell'atto, siccome è basata sull'altrui indicazione e non è frutto di attività di indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la loro veridicità, in ragione della circostanza per cui non vi è coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione", a causa del possibile carattere solo temporaneo della prima. Pertanto, colui che deduca la nullità della notifica negando il rapporto di convivenza attestato nella relata deve provare, rigorosamente l'assunto, tanto più se tra lui e il prenditore dell'atto sussista uno stretto vincolo familiare - come nel caso di specie - che lasci presumere l'esistenza di quel rapporto. Il suddetto onere probatorio nel caso in esame non è stato assolto mediante la mera produzione di certificazioni anagrafiche, alla luce di quanto sopra rilevato, per cui va ribadita la manifesta inammissibilità del ricorso in ragione delle attestazioni inerenti le notifiche e dello stretto rapporto di parentela (madre - figlio e nuora - suocera) intercorrente tra i destinatari della notifica del decreto di citazione in appello e colei cui furono consegnate. Tanto più alla luce della ripetuta consegna degli atti, pur a distanza di tempo, presso la residenza dei ricorrenti e sempre nelle mani della madre e suocera.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d