CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 27671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16763/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DIBOLOGNA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1287/2019 depositata il15/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15 aprile 2019 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 162 del 2018, che ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, su ricorso del Pubblico Ministero. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) sussiste la legittimazione attiva del pubblico ministero, che ha acquisito la notitia decoctionis nell’ambito del procedimento di fallimento della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di segnalazione del curatore ex art. 33 l. f all., in cui si menzionavano «operazioni infragruppo meritevoli di approfondimento ex art. 216 l.f.»; b)non è provato che la società non avesse superato i requisiti dimensionali per la fallibilità, mancando bilanci regolari dell’ultimo triennio, né tali documenti sono stati trasmessi al curatore ed è inammissibile la richiesta di c.t.u. formulata dalla società al fine della verifica di tali requisiti; c) sussiste lo stato di insolvenza, come palesato dal passivo societario di oltre un milione di euro, a fronte di modestissima disponibilità di cassa e beni immobili di valore assai inferiore e sottoposti procedura esecutiva fondiaria. Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società soccombente, affidato a due motivi. Non svolge difese la procedura. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazion e e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 7 l. fall., ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., con nullità della sentenza, perché nella richiesta di fallimento avanzata dal P.M. manca ogni riferimento ad una delle ipotesi di cui all’art. 7 l. fall., menzionando essa soltanto la relazione del curatore ex art. 33 l. fall., che, però, non costituisce la notizia pervenuta dal giudice civile, ai sensi del n. 2 dell’art. 7 citato; mentre le nuove deduzioni del P.M. in sede di reclamo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002, in quanto la società è stata condannata alle spese del reclamo nonostante la mancata costituzione in giudizio della procedura, ed il comportamento processuale della procura doveva comunque escludere la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo. 2. – Il primo motivo è infondato, anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 2.1. – L’art. 7 l. fall. prevede che il pubblico ministero presenti la richiesta di fallimento: «1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile». 2.2. –Non è controverso che la notizia risultasse dalla relazione del curatore, resa ai sensi dell’art. 33 l. fall. L’art. 33, comma 4, l. fall. prevede che la relazione redatta dal curatore, depositata nella cancelleria del tribunale fallimentare e diretta al giudice delegato, sia trasmessa, nel suo testo integrale, al pubblico ministero. L’invio avviene d’ufficio, onde non è il curatore che segnala alcunché, perché è la legge fallimentare a prevedere che quella relazione, diretta dal curatore al giudice delegato, sia inviata dal tribunale al P.M. Essa costituisce il secondo atto che la Procura riceve, dopo la dichiarazione di fallimento: la sentenza fallimentare, cui viene quindi “abbinata” la relazione exart. 33 l. fall., è iscritta a «modello 45», ossia il c.d. modello delle non notizie di reato, salva la trasformazione a «modello 21», quello delle notizie di reato, di quanto appreso e dunque formale apertura di indagini a carico del fallito. A norma del medesimo art. 33 l. fall., il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo proprio la segretazione delle parti attinenti alla responsabilità penale, alle azioni del curatore e ai dati sensibili del fallito, mentre il P.M. riceve l’atto nella sua integralità. La modifica normativa, sul punto, rispetta l’iterprecedente, per il quale l’invio della relazione al P.M. avviene da parte del tribunale (non del curatore); nella prassi, il giudice delegato si riserva di affiancare a detto invio, che è atto dovuto, una nota di accompagnamento illustrativa di determinate circostanze; in ogni caso, il P.M. riceve dal tribunale, nella sua integralità, un atto formato dal curatore per il giudice delegato e soggetto a potestà valutativa, ai fini della sua ostensione interna, del giudice delegato stesso. 2.3. – Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. 25 agosto 2017, n. 20400) che la ratio dell’art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell’art. 7, comma 1, n. 2, l. fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella relazione allo schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale (cfr. Cass. 15 maggio 2014, n. 10679; Cass. 5 maggio 2016, n. 8977; ). Il riferimento contenuto nell’art. 7, comma 1, n. 1, l. fall. al riscontro della notitia decoctionis « nel corso di un procedimento penale» non deve perciò essere interpretato in senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. 5 maggio 2016, n. 8977). Una conferma in questo senso viene dal tenore art. 7, comma 1, n. 1, l. fall., che, nel separare in termini alternativi la notizia appresa nel corso di un procedimento penale dai casi elencati nella seconda parte della norma, consentendo di ravvisare nella fuga, irreperibilità, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo altrettante ipotesi di legittimazione che possono anche essere esterne a un procedimento penale, attribuisce la legittimazione al P.M. in ipotesi in cui la notitia decoctionis viene conosciuta non necessariamente nell’ambito di un procedimento penale, ma anche nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, siano esse di direzione dell’investigazione o di ricezione di informazioni (Cass. 6 aprile 2017, n. 8903, non massimata). Se l’iniziativa del P.M. dipende non dalla preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati, bensì dalla conoscenza di circostanze apprese nell’ambito dellosvolgimento dei compiti istituzionali affidati al magistrato requirente, non può essere posto in dubbio che la notitia decoctionis possa essere ricavata dal magistrato inquirente anche dalla lettura degli atti a lui trasmessi ed iscritti a «modello 45» perché privi di rilevanza penale, dato che una simile attività rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (Cass.28 ottobre 2019, n. 27539, non massimata). Ed invero, come precisato dalla Corte (Cass. 14 gennaio 2019, n. 646; ), sono idonee ad integrare la legittimazione del pubblico ministero le mere condotte menzionate nell’art. 7, n. 1, seconda parte l. fall., che non di necessità integrano reati e, anzi, generalmente non sono tali. In tale ordine di concetti, si è affermato ) chel’esame da parte del pubblico ministero dei risultati di un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza –vuoi se preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale in ordine all’esercizio del proprio potere investigativo, vuoi se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura –rientra pienamente nell’attività istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente; ove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è pienamente legittimato ad esercitare l’iniziativa di richiedere il fallimento. Pertanto, è legittima l’iniziativa del pubblico ministero, ove pure essasia stata assunta sulla base di una notitia decoctionis appre sa dalla relazione di un amministratore giudiziario nominato nell’ambito di un sequestro preventivo, disposto e poi revocato dal G.I.P. Mentre ininfluente, ai fini dell’utilizzabilità della predetta relazione, deve ritenersi anche l’eventuale difetto dei requisiti di validità specificamente prescritti dalla normativa che disciplina il relativo procedimento, dal momento che l’art. 7 della legge fall., nel consentire l’acquisizione della notitia decoctionis attraverso le risultanze di un procedimento penale o la segnalazione del giudice civile, non prescrive l’osservanza di forme determinate, richiedendo solo che la stessa sia stata appresa nell’esercizio delle funzioni istituzionali(Cass. n. 21200 del 2021). Si tratta, altresì, di condotte non tassative, in quanto la loro elencazione è esemplificativa di accadimenti comunque appresi dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò, in continuità all’indirizzo che, validando le richieste del P.M. sorte da notitiae decoctionis apprese in procedimenti aperti sub «modello 45», per definizione attinge non da procedimenti penali pendenti, ma da procedimenti di mera competenza del P.M. La trasmissione di svariati atti concorsuali al P.M., dunque, già lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di riferirsi ad una notitia decoctionis: sia ai fini interni (onde il P.M. può chiedere il fallimento di un debitore che ha depositato domanda di concordato per il solo fatto che ne è stato notiziato ai sensi dell’art. 161 l. fall., senza necessità di invocare alcuno dei requisiti dell’art. 7 l. fall.: cfr., fra le altre, Cass. 23 ottobre 2019, n. 27200; 16 marzo 2018, n. 6649; 28 febbraio 2017, n. 5074), sia ai fini esterni (come per le relazioni exart. 33 l. fall., che gli debbono essere indefettibilmente trasmesse dall’ufficio, e che dunque sono anch’esse informazioni veicolate in modo speciale e distinte, rispetto all’eventuale riferimento del giudice civile del n. 2 dell’art. 7 l. fall.). Viene, in tal modo, legittimata l’iniziativa del P.M., se tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo: in altri termini, ciò che conta è che un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1-5 l. fall., sia portato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenga nell’ambito di una competenza propria: ogni volta che il P.M. è destinatario di alcuni atti tipici, all’interno di quell’atto può esservi una notitia decoctionis, che lo legittima alla iniziativa di fallimento anche verso terzi; l’unico limite è che gli è vietato di aprire un fascicolo per insolvenza di un imprenditore ex abrupto, dovendo egli avere appreso la notizia dell’insolvenza nell’ambito delle sue competenze istituzionali, civili o penali o disciplinari che siano. 2.4. – Nella specie, la notitia decoctionis della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata certamente appresa dal P.M. nell’esercizio delle sue attività istituzionali, cioè quale P.M. assegnatario del fascicolo del fallimento della controllante [OSCURATO:SOCIETA].: ciò che rileva, dunque, è che la notitia decoctionis sia stata ricevuta, come tale, dal P.M. nelle sue attività istituzionali: mentre non rilevase esse riguardassero la [OSCURATO:SOCIETA]., e non la [OSCURATO:SOCIETA].; né rileva che non fosse stato eventualmente esplicitato dal tribunale che vi era in corso un procedimento penale a carico degli organi della prima. Nel caso in esame, infatti, risulta che il P.M. presso il Tribunale di Modena ricevette la relazione ex art. 33 l. fall. nell’àmbit o del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui trasse la notitia decoctionis della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui quindi la parte pubblica chiese il fallimento. La fase dell’indagine interna al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’avvenuta formalizzazione, in esso, di un capo d’imputazione penale non sono decisivi: posto che, come sopra ricordato, da un lato, la nozione di procedimento penale non va intesa in senso formale, bensì come procedimento di “competenza istituzionale” all’attività investigativa(ciò che permette il passaggio dal «modello 45» al «modello 21» e, nel mentre, il conferimento di una perizia o l’acquisizione di altri documenti, e così via, prima dell’incolpazione); dall’altro lato, essendo il P.M. destinatario istituzionale di atti, quali la sentenza di fallimento e la relazione ex art. 33 l. fall., e non avendo limiti nel poter sviluppare in ogni direzione –per reati e soggetti – gli spunti investigativi ivi contenuti, onde, a maggior ragione, egli potrebbe instare per il fallimento di soggetti la cui decozione sia appresa da quelle informazioni istituzionalmente ricevute. L’elemento comune alle due fonti resta, infatti, che l’insolvenza debba in ogni caso essere verificata dal tribunale e discussa in contraddittorio con ildebitore. Al riguardo, occorre dunque correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., fermo il dispositivo, in quanto la norma integrata è il n. 1, non il n. 2 dell’art. 7 l. fall. il fallimento non si era costituito in appello, la corte non avrebbe dovuto condannare l’appellante alle spese del grado. 4. – La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento del secondo motivo, e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’esclusione della condanna delle spese in appello, fermo il resto. 5. – Le spese vengono per l’intero giudizio compensate, per l’andamento dello stesso. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,