CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27/05/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 23/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal figlio della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la motivazione si appalesa congrua ed adeguata e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, pag. 3 sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'autovettura di origine furtiva due settimane dopo il furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembr