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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 settembre 2023

Cassazione n. 32919/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24577/2020 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 24.2.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Rilevato che la parte ricorrente in data 1.9.2023 ha depositato dichiarazione di adesione alla proposta che equivale a conferma esplicita della rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che non vi è motivo di compensare, come richiesto da parte ricorrente con l’atto di adesione,che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge.

Così deciso in Roma,il 27/11/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24577/2020 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 24.2.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Rilevato che la parte ricorrente in data 1.9.2023 ha depositato dichiarazione di adesione alla proposta che equivale a conferma esplicita della rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che non vi è motivo di compensare, come richiesto da parte ricorrente con l’atto di adesione,che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023 Il
Decreto Cassazione n. 32919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris