CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20120/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i semestri dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9-112004 evidenziando che il detenuto in data successiva a tale semestre aveva commesso il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero, comunque dal giugno 2002 al novembre 2013 Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen. evidenziando che la condanna si riferisce a un periodo successivo e non al semestre oggetto della richiesta in quanto per il processo relativo ai fatti commessi sino al 2003 si è concluso con l'assoluzione del ricorrente; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che la commissione del reato in data immediatamente successiva al semestre cui si riferisce la richiesta è estremamente significativa dalla mancata partecipazione del detenuto all'attività rieducativa per il periodo precedente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alla censura ora posta con il ricorso; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C