CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35383/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2025 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato per il reato di furto con strappo. L'esponente lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione delle prove. Lamenta invero il ricorrente che non sarebbe convincente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto compiuto in aula dal teste Naso. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La Corte, con motivazione esaustiva e non illogica, considera che l'imputato era stato riconosciuto anche dalla persona offesa che lo aveva visto alla fermata dell'autobus, luogo in cui le era stata sottratta la borsa, dando ampio conto del compendio probatorio esaminato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente