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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 35119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, ‘‘. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 27/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 04/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 commi primo e terzo, n. 1 cod. pen.

Ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

Ritenuto che la doglianza inerente alla sussistenza del reato di rapina è, inoltre, articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno fondato la condanna sulle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, asserzioni ritenute idonee a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 612 cod. pen. è reiterativo ed aspecifico.

La Corte di merito, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha correttamente ritenuto le condotte descritte dalla persona offesa idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata in quanto l'imputato ha strappato il portafogli dalle mani della vittima dopo averlo minacciato con un coltello.

L'ultimo motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e U\ manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e materiale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 5 della sentenza impugnata in ordine al danno cagionato alla persona offesa pari ad euro 300,00) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.

Inoltre i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di estorsione, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01).

La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, ‘‘. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 27/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 04/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 commi primo e terzo, n. 1 cod. pen. Ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. Ritenuto che la doglianza inerente alla sussistenza del reato di rapina è, inoltre, articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno fondato la condanna sulle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, asserzioni ritenute idonee a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 612 cod. pen. è reiterativo ed aspecifico. La Corte di merito, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha correttamente ritenuto le condotte descritte dalla persona offesa idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata in quanto l'imputato ha strappato il portafogli dalle mani della vittima dopo averlo minacciato con un coltello. L'ultimo motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e U\ manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e materiale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 5 della sentenza impugnata in ordine al danno cagionato alla persona offesa pari ad euro 300,00) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. Inoltre i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di estorsione, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01). La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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