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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 27154/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 12/04/2024 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina con sentenza in data 12/04/2024 ha parzialmente riformato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto riqualificando il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] (art. 640 bis cod. pen.), ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1 cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 597, co. 3 e 4, cod. proc. pen.

In particolare il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art.597, co. 3, cod. proc.pen. dal momento che, mentre il primo giudice aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il giudice d'appello le ha concesse in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, con ciò violando il principio di reformatio in peius, che non riguarda solamente il risultato finale, ma tutti gli elementi del calcolo della pena. 2.2.Con il secondo motivo contesta il diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo all'effettiva entità del danno arrecato dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina (euro 500 circa ) non rientrando nel concetto di danno patrimoniale rilevante ai sensi della citata attenuante, il danno all'immagine, come affermato in sentenza . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2.Va anzitutto ricordato che la fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato (Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Rv. 277895) per cui, correttamente, la Corte d' appello ha ricondotto il fatto all'ipotesi di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen., E' vero quanto sostenuto nel ricorso e cioè che l'elemento circostanziale concorre, per sua natura, alla determinazione della pena.

In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità (S.U. 40910 del 27/9/2005 Rv. 232066) è ferma nel ritenere che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato, non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Il principio di diritto affermato dalle Sez.

Unite, tuttavia, va nel senso opposto a quanto sostenuto nel ricorso poiché, nel caso esaminato il giudice di seconde cure, accogliendo l'appello dell'imputato, ha riconosciuto la sussistenza di una fattispecie art. 640, co. 2, n.1 cod. pen., diversa e meno grave rispetto a quella ritenuta dal primo giudice ed ha irrogato una pena inferiore ( anni uno di reclusione ed euro 350 di multa), a quella inflitta dal primo giudice (payi ad anni due e mesi quattro di reclusione) sicchè non si ravvisa la violazione del divieto di refoínatio in peius.

Quanto al giudizio sulle circostanze deve rilevarsi che il primo giudice non ha operato alcun bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti in termini di prevalenza, limitandosi ad applicare la riduzione in relazione alla pena per il delitto di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, pertanto non può ritenersi che il giudice di appello fosse vincolato al giudizio di bilanciamento ( in termini di prevalenza) tra le aggravanti e le attenuanti poiché tale giudizio non è stato espresso. 3.11 secondo motivo che contesta il diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile perché generico.

La Corte d'appello nel negare l'attenuante ha dato applicazione al principio affermato da questa Corte secondo cui la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950).

Nel caso esaminato la Corte di merito a pag. 6 della sentenza ha spiegato che il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è stato ancorato sia al pregiudizio economico arrecato all'ente [OSCURATO:PERSONA] affatto irrisorio, posto che l'ente è stato chiamato a retribuire una frazione di prestazione giornaliera non effettuata, ma anche al danno patrimoniale e di immagine correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo "rimasto sguarnito della corrispondente unità di lavoro" ( pag. 6 ).

Il ricorrente non si confronta con tali pertinenti argomentazioni limitandosi a riprodurre le stesse doglianze già avanzate in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico giuridiche, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 12/04/2024 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina con sentenza in data 12/04/2024 ha parzialmente riformato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto riqualificando il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] (art. 640 bis cod. pen.), ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1 cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 597, co. 3 e 4, cod. proc. pen. In particolare il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art.597, co. 3, cod. proc.pen. dal momento che, mentre il primo giudice aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il giudice d'appello le ha concesse in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, con ciò violando il principio di reformatio in peius, che non riguarda solamente il risultato finale, ma tutti gli elementi del calcolo della pena. 2.2.Con il secondo motivo contesta il diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo all'effettiva entità del danno arrecato dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina (euro 500 circa ) non rientrando nel concetto di danno patrimoniale rilevante ai sensi della citata attenuante, il danno all'immagine, come affermato in sentenza . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2.Va anzitutto ricordato che la fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato (Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Rv. 277895) per cui, correttamente, la Corte d' appello ha ricondotto il fatto all'ipotesi di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen., E' vero quanto sostenuto nel ricorso e cioè che l'elemento circostanziale concorre, per sua natura, alla determinazione della pena. In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità (S.U. 40910 del 27/9/2005 Rv. 232066) è ferma nel ritenere che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato, non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il principio di diritto affermato dalle Sez. Unite, tuttavia, va nel senso opposto a quanto sostenuto nel ricorso poiché, nel caso esaminato il giudice di seconde cure, accogliendo l'appello dell'imputato, ha riconosciuto la sussistenza di una fattispecie art. 640, co. 2, n.1 cod. pen., diversa e meno grave rispetto a quella ritenuta dal primo giudice ed ha irrogato una pena inferiore ( anni uno di reclusione ed euro 350 di multa), a quella inflitta dal primo giudice (payi ad anni due e mesi quattro di reclusione) sicchè non si ravvisa la violazione del divieto di refoínatio in peius. Quanto al giudizio sulle circostanze deve rilevarsi che il primo giudice non ha operato alcun bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti in termini di prevalenza, limitandosi ad applicare la riduzione in relazione alla pena per il delitto di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, pertanto non può ritenersi che il giudice di appello fosse vincolato al giudizio di bilanciamento ( in termini di prevalenza) tra le aggravanti e le attenuanti poiché tale giudizio non è stato espresso. 3.11 secondo motivo che contesta il diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile perché generico. La Corte d'appello nel negare l'attenuante ha dato applicazione al principio affermato da questa Corte secondo cui la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Nel caso esaminato la Corte di merito a pag. 6 della sentenza ha spiegato che il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è stato ancorato sia al pregiudizio economico arrecato all'ente [OSCURATO:PERSONA] affatto irrisorio, posto che l'ente è stato chiamato a retribuire una frazione di prestazione giornaliera non effettuata, ma anche al danno patrimoniale e di immagine correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo "rimasto sguarnito della corrispondente unità di lavoro" ( pag. 6 ). Il ricorrente non si confronta con tali pertinenti argomentazioni limitandosi a riprodurre le stesse doglianze già avanzate in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico giuridiche, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2025
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