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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 35536/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 18201/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate – avverso la sentenza n. 7214/2021 del Tribunale di Roma , depositata i n data 27.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.10.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

Rilevato che: N. 18201/21R.G. -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza delTribunale di Roma indicata in epigrafe , con cui – nel contradditorio con AdER e [OSCURATO:PERSONA] –venne rigettatoil suo appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma del 24.9.2019, che aveva a sua volta accolto l’opposizione da lui proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, liquidando però le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari (€ 400,00); l’appello venne rigettato in quanto, benché la liquidazione fosse inferiore di € 35,00 ai minimi tariffari, il Giudice di pace aveva congruamente motivato, giustificando lo scostamento per l’estrema semplicità del caso concreto; -AdER e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; Considerato che: -la procura rilasciata dal ricorrente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] pone, quanto ai requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., le medesime problematiche già oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 20673/2023; -la relativa decisione delle Sezioni Unite non è stata ancora pubblicata; -in attesa di tanto, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 18201/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate – avverso la sentenza n. 7214/2021 del Tribunale di Roma , depositata i n data 27.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.10.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: N. 18201/21R.G. -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza delTribunale di Roma indicata in epigrafe , con cui – nel contradditorio con AdER e [OSCURATO:PERSONA] –venne rigettatoil suo appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma del 24.9.2019, che aveva a sua volta accolto l’opposizione da lui proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, liquidando però le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari (€ 400,00); l’appello venne rigettato in quanto, benché la liquidazione fosse inferiore di € 35,00 ai minimi tariffari, il Giudice di pace aveva congruamente motivato, giustificando lo scostamento per l’estrema semplicità del caso concreto; -AdER e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; Considerato che: -la procura rilasciata dal ricorrente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] pone, quanto ai requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., le medesime problematiche già oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 20673/2023; -la relativa decisione delle Sezioni Unite non è stata ancora pubblicata; -in attesa di tanto, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cor
Sentenza Cassazione n. 35536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris