CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1966
Cassazione n. 26025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ESPEDITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Aricò &spedito, ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente ripetitivi/reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla responsabilità e sulla sussistenza della aggravante contestata in ragione di un'età della persona offesa (90 anni) che non può lasciare dubbi in ordine alla fragilità e vulnerabilità (pg.4); (li) sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di puntuale risposta, con riferimento ai numerosissimi precedenti specifici (pg.4); (iv) sulla entità della pena, sul discostamento dal minimo e sulle modalità di calcolo, la contestazione di violazione dell'art.63 n.4 c.p. essendo basata su un calcolo assunto, ma indimostrato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Es nso