Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00152/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36176-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 776/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: INFN), in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava il diritto delle parti controricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti INFN, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dalla compagnia assicurativa INA in data 1.7.1963 (come [OSCURATO:PERSONA] al ricorso Estinzione R.G.N.36176/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/12/2023 CC 2 successivamente modificata), con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.

2. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi INFN. 3.

Resistevano con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che la trattazione del presente ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rinviata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del relatore.

2. Nelle more, l’Avvocatura dello Stato, difensore dell’INFN, premesso che i lavoratori, qui controricorrenti, avevano rinunziato ai diritti loro riconosciuti nelle fasi di merito, con compensazione delle spese legali, dichiarava di rinunziare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese.

3. La rinunzia dell’Avvocatura veniva accettata dagli avvocati dei controricorrenti, senza tuttavia che ricorressero le condizioni richieste dall’art. 391, quarto comma,c.p.c.per l’assenza di specifico mandato.

4. Poiché nel giudizio di legittimità la mancata rituale accettazione rileva solo ai fini della determinazione delle spese, va dichiarata l’estinzione del processo.

5. Quanto alle spesedel giudizio di legittimità, ritiene il Collegio di compensarle, in ragione del rilievo che,a monte dell’operata rinunzia al giudizio di legittimità,vi è la rinunzia dei controricorrenti ai diritti loro riconosciuti nella sentenza di primo grado confermata in appello, con accordosulla compensazione delle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36176-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 776/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: INFN), in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava il diritto delle parti controricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti INFN, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dalla compagnia assicurativa INA in data 1.7.1963 (come [OSCURATO:PERSONA] al ricorso Estinzione R.G.N.36176/2019 Cron. Rep. Ud.07/12/2023 CC 2 successivamente modificata), con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. 2. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi INFN. 3. Resistevano con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che la trattazione del presente ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rinviata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del relatore. 2. Nelle more, l’Avvocatura dello Stato, difensore dell’INFN, premesso che i lavoratori, qui controricorrenti, avevano rinunziato ai diritti loro riconosciuti nelle fasi di merito, con compensazione delle spese legali, dichiarava di rinunziare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese. 3. La rinunzia dell’Avvocatura veniva accettata dagli avvocati dei controricorrenti, senza tuttavia che ricorressero le condizioni richieste dall’art. 391, quarto comma,c.p.c.per l’assenza di specifico mandato. 4. Poiché nel giudizio di legittimità la mancata rituale accettazione rileva solo ai fini della determinazione delle spese, va dichiarata l’estinzione del processo. 5. Quanto alle spesedel giudizio di legittimità, ritiene il Collegio di compensarle, in ragione del rilievo che,a monte dell’operata rinunzia al giudizio di legittimità,vi è la rinunzia dei controricorrenti ai diritti loro riconosciuti nella sentenza di primo grado confermata in appello, con accordosulla compensazione delle spese. P.Q.M. dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 00152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris