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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14969/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Terni ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in relazione all'anno d'imposta 2013, per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES e ai fini IVA.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver il giudice disposto la confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, del profitto dei reati fiscali, quantificabile in base all'importo delle imposte indicate come evase nei capi di imputazione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La commissione dell'art. 5, d.lgs. 74/2000, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione, di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) riferita all'omessa dichiarazione.

Che ciò sia avvenuto nel caso di specie lo attesta la stessa sentenza, nella parte in cui afferma che i fatti hanno cagionato all'Erario un danno eccezionalmente rilevante (p. 3).

3.2. Ciò premesso, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena e non solo per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie, qui pure applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322- ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).

Con riguardo a tale ultima previsione si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta» (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione).

Essendo la confisca - quantomeno della forma c.d. per equivalente - obbligatoria per il menzionato reato, la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto disporla o, comunque, motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall'accertamento compiuto.

Del resto, secondo l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e a., Rv. 255113).

3.3. Laddove, come nella specie, il giudice di merito nulla abbia disposto, nel giudizio di cassazione la sentenza di condanna per reato tributario va pertanto parzialmente annullata, dovendo l'annullamento essere disposto con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, l'entità del profitto confiscabile, ovvero la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637-02).

4. Dovendosi ritenere irrevocabile l'accertamento di responsabilità, la sentenza impugnata va pertanto annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Terni, che si atterrà ai principi sopra indicati, dovendo peraltro verificare - giusta il rilievo più sopra operato sub §. 3.1., in fine - mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, in quale misura debba disporsi la confisca del profitto, senza che nella presente vicenda rilevi invece la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, trattandosi di reato commesso dall'imprenditore individuale.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto contro sentenza inappellabile per il pubblico ministero (cfr. art. 443 cod. proc. pen.), non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd.

"per saltum") essendo l'impugnazione proposta l'unico rimedio esperibile, sicché non trova applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. e, come detto, il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. anche, di recente, Sez.

U, n. 38810 del 13/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283639, in motivazione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Terni ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in relazione all'anno d'imposta 2013, per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES e ai fini IVA. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver il giudice disposto la confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, del profitto dei reati fiscali, quantificabile in base all'importo delle imposte indicate come evase nei capi di imputazione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La commissione dell'art. 5, d.lgs. 74/2000, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione, di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) riferita all'omessa dichiarazione. Che ciò sia avvenuto nel caso di specie lo attesta la stessa sentenza, nella parte in cui afferma che i fatti hanno cagionato all'Erario un danno eccezionalmente rilevante (p. 3). 3.2. Ciò premesso, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena e non solo per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie, qui pure applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322- ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). Con riguardo a tale ultima previsione si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta» (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione). Essendo la confisca - quantomeno della forma c.d. per equivalente - obbligatoria per il menzionato reato, la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto disporla o, comunque, motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall'accertamento compiuto. Del resto, secondo l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e a., Rv. 255113). 3.3. Laddove, come nella specie, il giudice di merito nulla abbia disposto, nel giudizio di cassazione la sentenza di condanna per reato tributario va pertanto parzialmente annullata, dovendo l'annullamento essere disposto con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, l'entità del profitto confiscabile, ovvero la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637-02). 4. Dovendosi ritenere irrevocabile l'accertamento di responsabilità, la sentenza impugnata va pertanto annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Terni, che si atterrà ai principi sopra indicati, dovendo peraltro verificare - giusta il rilievo più sopra operato sub §. 3.1., in fine - mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, in quale misura debba disporsi la confisca del profitto, senza che nella presente vicenda rilevi invece la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, trattandosi di reato commesso dall'imprenditore individuale. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto contro sentenza inappellabile per il pubblico ministero (cfr. art. 443 cod. proc. pen.), non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione proposta l'unico rimedio esperibile, sicché non trova applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. e, come detto, il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. anche, di recente, Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283639, in motivazione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio per
Sentenza Cassazione n. 14969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris