CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentile le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Bologna con ordinanza del 18 gennaio 2021, poi revocatagli dal Tribunale del Riesame il 12 luglio 2021 nella ritenuta insussistenza degli elementi di gravità indiziaria in ordine all'integrazione di cinque delitti di rapina aggravata contestatigli in concorso. [OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto dalle indicate imputazioni, per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna in data 16 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021. 2. Per la Corte di appello di Bologna, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi delittuose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze giudizialmente acquisite, come il Perillo avesse avuto rapporti di conoscenza, frequentazione e stretta colleganza con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato per le suddette rapine, per come evinto dai costanti contatti telefonici intercorsi tra i due anche in tempi e con modalità particolari (di notte e da posti vicini), peraltro ravvisandosi anche la saltuaria contestuale presenza delle loro utenze nella stessa cella e nei pressi dei luoghi di svolgimento delle rapine. Per il giudice della riparazione, tale comportamento avrebbe evidenziato la consapevolezza da parte del Perillo dell'attività illecita svolta da parte del suo coimputato, che non ha esitato a frequentare pur avendo avuto contezza dei numerosi precedenti per rapina e reati contro il patrimonio su di lui gravanti, perfino trovandosi talvolta in sua compagnia subito prima o poco dopo che il Belfiore avesse commesso i delitti per cui è stato condannato. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello rigettato la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta presenza di una sua condotta colposa di rilievo ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta, in particolare, la correttezza della motivazione con cui il giudice della riparazione - pur in presenza di un parere favorevole espresso sia da parte dell'Avvocatura dello Stato che dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bologna - ha escluso il riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della sola ricorrenza di rapporti di frequentazione avuti con il Belfiore, peraltro non risultando neanche comprovato che avesse avuto conoscenza dei precedenti su tale ultimo gravanti, né che fosse stato effettivamente lui a servirsi dell'utenza telefonica a sé intestata. Con la seconda doglianza il Perillo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice della riparazione rigettato la sua istanza senza provvedere a specificare se la condotta ostativa a lui imputabile fosse consistita in un'ipotesi di colpa grave o lieve. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in ordine alla censura dedotta con la seconda doglianza. 2. Con riguardo al primo motivo, invece, deve essere evidenziato come sia principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione di questa Suprema Corte deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di appello) non può trarsi, infatti, la convinzione che la Cassazione possa giudicare anche nel merito, in quanto una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta consentita da parte di nessuna disposizione esplicita. Al contrario, la previsione dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. - cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. - si limita semplicemente a stabilire che gli interessati possono ricorrere per cassazione avverso il provvedimento assunto dalla Corte di appello. Tale rimedio, conseguentemente, rimane perfettamente contenuto nel perimetro dei motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097 -01). 2.1. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accídit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una, situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. E' stato, altresì, precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 dei 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 2.2. Orbene, adeguando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come la Corte di merito abbia congruamente motivato l'impugnata decisione, evidenziando nella condotta perpetrata dal Perillo, per cui lo stesso è stato sottoposto agli arresti domiciliari, la presenza di indubbi profili di colpa grave, ostativi al riconoscimento della invocata riparazione. Il comportamento del ricorrente, cioè, è apparso tale da aver creato i presupposti, e quindi reso prevedibile, l'intervento dell'autorità giudiziaria, poi sostanziatosi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. E' già stato evidenziato, infatti, come sia risultato giudizialmente accertato che l'istante aveva avuto rapporti di conoscenza, frequentazione e stretta colleganza con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - condannato per le stesse rapine per cui il Perillo era stato sottoposto a giudizio - per come risultato dai costanti contatti telefonici intercorsi tra i due, talora aventi tempistiche e modalità del tutto originali (di notte e da posti vicini), anche con contestuale presenza delle loro utenze nella stessa cella e nelle vicinanze dei luoghi di svolgimento delle rapine. Per come logicamente ritenuto dai giudici della riparazione, il Perillo aveva intrattenuto tale rapporto nella piena consapevolezza dell'illiceità delle condotte poste in essere dal suo coimputato, peraltro gravato da numerosi precedenti della stessa indole, perfino trovandosi in sua compagnia subito prima o poco dopo che il Belfiore aveva commesso i delitti per cui è stato condannato. La Corte di appello ha, quindi, adeguatamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., di ostacolo al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Invece non sufficiente e congrua è la motivazione con cui il giudice della riparazione ha valutato il grado della colpa ostativa, come ravvisabile nella condotta riferibile al ricorrente. Risulta fondata, infatti, la censura con cui il Perillo ha dedotto, nel suo secondo motivo, il vizio dell'assenza di specificazione della natura della condotta ostativa a lui imputabile, in particolar modo non precisandosi se essa fosse consistita in un'ipotesi di colpa grave o di colpa lieve. Il giudice della riparazione, in particolare, si è unicamente limitato ad affermare che il Perillo «ha commesso la leggerezza colposa di mantenersi in contatto stretto con persona notoriamente pregiudicata», desumendone la conseguente sussistenza di una condotta colposa «dovuta alla frequentazione di persone ambigue e colluse col crimine», senza, tuttavia, esplicare a quale grado di colpa essa corrispondesse.Trattasi di aspetto di non secondario rilievo e rispetto al quale il ricorrente vanta uno specifico interesse, atteso che l'eventuale configurazione di un'ipotesi di colpa lieve non sarebbe di per sé ostativa al sorgere del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - essendolo solo il dolo o la colpa grave - fermo restando che la colpa lieve, ove riconosciuta sussistente, potrebbe rilevare non già come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ma per l'eventuale riduzione della sua entità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018. V., Rv. 274006-01). 4. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazi