CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 agosto 2023
Cassazione n. 36082/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 agosto 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano rigettava l'istanza proposta nell'interesse di StYanna Canu per ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 352/2022. Nell'ordinanza, il decidente affermava che l'istanza: era stata depositata il 19 luglio e reiterata il 10 agosto 2023; era basata sul rilievo che, per un errore di digitazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato l'atto di opposizione al menzionato decreto penale a un indirizzo inesistente; non poteva essere accolta, perché detta circostanza non integrava l'ipotesi del caso fortuito, della forza maggiore o di altra situazione che consentisse la restituzione nel termine, ma, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, doveva essere considerata il frutto di un errore di diritto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della menzionata ordinanza. Il ricorrente deduce, in primo luogo, l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento, per carenza di potere del giudice e per indebita regressione del procedimento. Il ricorrente afferma che il giudice non aveva il potere di emettere la menzionata ordinanza del 3 agosto 2023, ora impugnata, perché il suo potere al riguardo si era già esaurito precedentemente, quando aveva emesso l'ordinanza del 26 luglio 2023, allegata al ricorso, con la quale aveva qualificato come tempestiva opposizione l'istanza per la restituzione nel termine di impugnazione del citato decreto penale di condanna. In secondo luogo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 464, comma 1, cod. proc. pen., per avvenuta preclusione del diritto di difesa dell'imputata nel procedimento di opposizione a decreto penale da celebrarsi nel contraddittorio e introdotto con la precedente ordinanza dello stesso giudice emessa il 26 luglio 2023. In terzo luogo, e in via subordinata, il ricorrente deduce l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 175, comma 1, cod. proc. peri., affermando che il giudice, nell'emettere l'ordinanza del 3 agosto 2023 ora impugnata, è incorso in violazione di legge nel ritenere che l'errore del difensore, nel deposito della formale opposizione a decreto penale di condanna, fosse un inescusabile errore di diritto, mentre esso era, piuttosto, un errore di fatto scusabile, integrante caso fortuito ai fini dell'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata la censura inerente alla mancata valutazione, nell'ordinanza del 3 agosto 2023 ora impugnata, dell'avvenuta emissione del precedente atto del 26 luglio 2023. Fra gli allegati al fascicolo del procedimento, infatti, è copia di una istanza datata 18 luglio 2023 e depositata il 19 luglio 2023, rivolta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano e finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna sopra citato, n. 352/22. A margine di tale istanza difensiva, è vergato un atto del giudice datato 26 luglio 2023, che la qualifica come opposizione e dichiara non luogo a provvedere su di essa. Di tale atto dichiarativo del 26 luglio 2023 non è fatta alcuna menzione nell'ordinanza del 3 agosto 2023, oggetto dell'impugnazione qui in esame, e ciò determina un vizio motivazionale su un profilo decisivo della causa. È evidente, infatti, che il giudice del merito, in occasione dell'emissione dell'ordinanza del 3 agosto 2023, non ha tenuto conto dell'atto anteriormente emesso, sulla cui valenza giuridica avrebbe dovuto svolgere adeguato ragionamento. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Oristano, [OSCURATO:PERSONA], che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato, ma, libero di accogliere o rigettare l'istanza di restituzione nel termine per impugnare il citato decreto penale di condanna, dovrà rispettare le norme di legge e rendere congrua motivazione. È assorbita, conseguentemente, ogni altra doglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano, Uffic