CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 1970
Cassazione n. 37502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 29 aprile 2025 rigettava l’istanza di concessione della liberazione condizionale depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] detenuto anche per reati ostativi, con fine pena al 9 febbraio 2029. La ragione del rigettoriposa sulla mancata prova del ravvedimento , che è condizione sine qua non dell’accesso alla liberazionecondizionale e tale condizione non è integrata solo dalla regolarità della condotta carceraria e dallo svolgimento di attività lavorativa, ma è necessario un quid pluris; ciò che è carente nel concreto è la percezione della autonoma antigiuridicità del fatto associativo in aggiunta alla percezione del disvalore dei reati fine. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato per il tramite del difensore di fiducia CosimoAssanti, denunciando violazione degli artt. 176 cod . pe n ., 125 cod.proc. pen . e vizio di motivazione e art. 4 bis ord . pen . 2.1 Sotto il primo profilo l’impugnato provvedimento avrebbe omesso di verificare la interruzione del vincolo criminale e di riesaminare la pericolosità socialedell’istante. 2.2. Sotto il secondo profilo, attinente al vizio di motivazione, il provvedimento non avrebbe adeguatamene valutato il parere positivo espresso dal pubblico ministero. Avrebbe, per contro, posto a fondamento del rigetto il parere della [OSCURATO:PERSONA] una pluralità di inesattezze quanto ai rapporti di parentela e coniugio dell’[OSCURATO:PERSONA], ovvero circa i suoi pr e cedenti , fra cui , contrariamente a quanto sostenuto, non si annoverano condanne per reati in materia di armi. Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad un concetto di ravvedim en to non congruente rispetto a quello definito dalla giurisprudenza di legittimità; infine non sarebbe stato adeguatamente valutato che la pena inflittagli era frutto di un concordato in appello che è da ritenersi circostanza indicativa della pienapr e sa di cosci e n z a del disvalore dell a condotta agita. 2.3 L’assenza di collaborazione, in ogni caso, non preclude l’accesso al beneficio laddove emerganoelementi che fanno ritenere venuta meno la pericolosità: tale verifica è stata del tutto pretermessa. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01) Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.g. in proc. Balzerani, Rv. 237365 - 01) Le ragioni poste a base del rigetto riprendono gli insegnamenti di questa Corte sopra richiamati che richiedono il sicuro ravvedimento che nel caso specifico, per le ragioni esplicitate nell’impugnato provvedimento, non è ravvisabile. [OSCURATO:PERSONA] non ha pienamente compreso il disvalore del reato associativo e ha continuato a mantenere rapporti epistolari con soggetti legati alla criminalità organizzata. 2.1 Quanto, quindi, al primo motivo diricorso, il medesimo è inf o ndato, poiché il provvedimento impugnato ha esplorato il persistere della pericolosità sociale del condannato e l’eventuale interruzione dei legami con le strutture criminose di riferimento e ha concluso negativamente, in ragione di quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno ev id enziato il p erm an ere di rapporti epist o lari con esponenti della criminalità organizzata. 2.2 Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Tribunale ha fatto correttoriferimento alla mancanza di prova del ravvedimento , che non è stata ritenuta sufficiente e che non può essere sostituita dalla decisione di giungere da un concordato sulla pena in appello, scelta che può essere frutto di una strategia processuale e che poco ha a che vedere con il concetto di ravvedimento, inteso come riscatto morale del condannato, colto da una valutazione globale della personalità che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre, cioè, cogliere un comportamento attivo, di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un’azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere loro solidarietà umana: aspetto peculiare che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni: così in motivazioneSez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156 – 01 ) . Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183- 01). Come già evidenziato,il provvedimento impugnato ha ritenuto che il condannato non abbia dimostrato la pienacomprensione di tutti i profili di antisocialità dei suoi agiti , che è certamente condizione imprescindibile del ravvedimento richiesto. 2.3 Anche il terzo motivo è infondato. Seppur certamente l’assenza di collaborazione non comportil’automatica preclusione del beneficio, è però necessario che sussistano le ulteriori condizioni, in particolare il ravvedimento, nella accezione sopra richiamata che, come detto, non è stato ritenuto sussistente. 3. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese process