CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05828/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il. 26356/2025 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (la quale dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 2910/2023 del Tribunale di Catania, che condanna i ricorrenti per i reati di cui all'art. 110 cod. per. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi dei ricorsi (sovrapponibiili); Considerato che la censura relativa alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, è manifestamente infondata dal momento che, alla luce della perentorietà del termine stabilito dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22818 del 10/04/2024)fl'ordinanza impugnata ha correttamente dedotto la tardività del gravame proposto oltre lo spirare di detto termine; a fronte di sentenza di primo grado con motivazione contestuale pronunciata in data 3 maggio 2023, il termine di 15 giorni per proporre appello, aumentato di ulteriori 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, risulta spirato il giorno 3 giugno 2023, mentre l'atto di appello è stato depositato in data 4 giugno 2023; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 1asjjfl in favore della Cassa delle ammende. Così deci