CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2004 vendette alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile. Quattro anni dopo la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) convenne dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la venditrice e l’acquirente, chiedendo che la vendita fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c.. A fondamento delladomanda dedusse che la vendita fu stipulata in frode delle ragioni dell’esattore, in quanto la ARCAL era debitrice di due cartelle di pagamento per l’importo complessivo di 770.660 euro; l’immobile venduto era l’unico bene di valore del patrimonio della ARCAL; le due società parti del contratto erano riconducibili al medesimo nucleo familiare. 2. Le due società si costituirono negando la sussistenza dei presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi, dell’azione revocatoria. 3. Con sentenza 9.9.2014 n.405 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 25.11.2020 n. 629 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -) l’immobile venduto era l’unico bene della ARCAL; -) esso era stato venduto in contiguità temporale con l’insorgenza dei debiti dell’ARCAL verso l’erario; -) la ARCAL e la SOGIM erano possedute e gestite del medesimo nucleo familiare; l’amministratore unico del venditore era anche socio dell’acquirente; i figli e la moglie di questi erano gli altri soci della SOGIM; la moglie del venditore era anche socia dell’ARCAL, e ne era stata amministratrice fino a un mese prima della vendita. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla SOGIM con ricorso fondato su quattro motivi. La ARCAL ha notificato controricorso adesivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La ricorrente e la ARCAL hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo le ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni. Deducono che tale pregiudizio per l’agente della riscossione in realtà non sussisteva, in quanto: -) l’immobile oggetto dell’atto revocando era già ipotecato a favore di un istituto di credito; -) il credito garantito dalla suddetta ipoteca era di importo ben superiore a quello ritenuto dal Tribunale; -) il Tribunale aveva trascurato di considerare la situazione finanziaria della società venditrice, per come risultante dai bilanci prodotti in atti. Infine, le due ricorrenti deducono che il giudice di merito aveva trascurato di considerare che l’immobile oggetto dell’atto revocato era stato alienato per estinguere un debito pregresso. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato. In primo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’erroneità della valutazione del valore dell’immobile, della situazione finanziaria della venditrice e dell’importo del credito garantito dall’ipoteca su esso iscritta. Infatti lo stabilire quale sia la consistenza del patrimonio in un soggetto, così come lo stabilire se una vendita immobiliare alteri o non alteri tale consistenza, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. 1.2. In secondo luogo il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della preesistenza di un’ipoteca iscritta sull’immobile oggetto dell’atto revocando. Anche l’alienazione di un immobile già ipotecato, infatti, può essere colpita con l’azione revocatoria. L’azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica del creditore (rappresentata dal patrimonio del debitore), e non una garanzia specifica. Ed anche l’alienazione di un immobile già ipotecato rende in astratto più difficoltosa per il creditore l’esazione del proprio credito. L’eventus damni, infatti, va valutato con giudizio ex ante, non ex post: ed al momento del compimento dell’atto revocando non è possibile stabilire se il terzo creditore ipotecarioescuterà la garanzia, o se il debitore (o un terzo) purgherà l’ipoteca, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3- , Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017, Rv. 644304 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 30736 del 26/11/2019, Rv. 655974 -01). 2. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2901, comma terzo. c.c., là dove stabilisce che non sono revocabili gli atti compiuti al fine di procacciarsi la valuta per estinguere debiti scaduti. Questo motivo è articolato in due censure. 2.1. Con una prima censura le ricorrenti espongono che la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile tale norma sul presupposto che l’acquirente, accollandosi il mutuo contratto dal venditore, assunse anche l’obbligo di iniziare a pagare il prezzo soltanto a partire dalla prima rata di mutuo in scadenza dopo la stipula del contratto di vendita. Deducono in contrario le ricorrenti che tale circostanza era irrilevante al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 2901, comma terzo, c.c.. 2.2. Con una seconda censura le ricorrenti deducono che la Corte d’appello ha comunque trascurato di considerare “le posizioni debitorie estinte col ricavato della vendita impugnata”. 2.3. Il motivo è inammissibile in ambedue le censure in cui si articola. Quale che sia la correttezza dell’affermazione della Corte d’appello (secondo cui la vendita non avvenne per estinguere un debito pregresso, perché l’acquirente si accollò il mutuo soltanto a partire dalla prima rata successiva alla stipula del contratto di vendita), questa non fu l’unica ratio decidendisottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha aggiunto che le parti del negozio revocato non potevano invocare il terzo comma dell’articolo 2901 c.c. perché “il prezzo di compravendita [455.000 euro] è stato ben superiore [al debito pregresso, 310.000], derivandone comunque pregiudizio almeno in relazione all’importo invece corrisposto direttamente alla venditrice”. E tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dal motivo in esame. Trova dunque applicazione il principio secondo cui, quando la sentenza di merito si fonda su plurime ed indipendenti rationes decidendi, queste debbono essere tutte impugnate per cassazione, dal momento che la caducazione di una soltanto tra esse non travolgerebbe la motivazione della sentenza impugnata. 3. Col terzo motivo le ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di plurimi fatti decisivi, e cioè: -) l’immobile oggetto dell’atto revocando era ipotecato; -) l’ipoteca era stata iscritta per un importo superiore al prezzo di vendita; -) il bilancio della società venditrice evidenziava che essa non disponeva di altre risorse finanziarie; -) la società venditrice ARCAL era indebitata non solo nei confronti della banca mutuante, ma anche nei confronti di un secondo istituto di credito ([OSCURATO:PERSONA]), dell’erario (IVA) nonché nei confronti della stessa acquirente SOGIM. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.. La prospettazione del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo è infatti impedita quando - come nel caso di specie - vi sia stata una doppia pronuncia conforme su questioni di fatto nei gradi di merito. 4. Il quarto motivo non contiene alcuna censura avverso la sentenza d’appello, ma si limita a rilevare che, nel caso di accoglimento del ricorso, anche le statuizioni sulle spese adottate dal giudice di merito sarebbero state travolte. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo tra la ricorrente principale e la controricorrente adesiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mentre vanno compensate tra [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione . P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) compensa le spese di lite nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e SOGIMs.p.a. in liquidazione ; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n