CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22754/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta individuale Myosotis, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, Scala A, int. 1; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3394/2019 depositata il 21 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero„ in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23729/2013 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori di immobili, condannò il conduttore [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni rimasti insoluti e dell'indennità di occupazione maturata fino alla data del rilascio; rigettò la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati dallo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale e dalla violazione del divieto di sublocazione; dichiarò inammissibili le ulteriori domande risarcitorie proposte dai ricorrenti con la memoria ex art. 426 c.p.c.; pose a carico del Marsili le spese di lite. 2. I predetti locatori interposero separati appelli, poi riuniti, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e la condanna del Marsilli al pagamento delle ulteriori somme calcolate tenendo conto dell'esatto ammontare del canone, nonché degli interessi, degli aumenti Istat e della penale a titolo di indennità giornaliera per l'occupazione degli immobili. [OSCURATO:PERSONA] chiese, altresì, il riconoscimento in suo favore, quale erede, delle somme di spettanza della dante causa [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo in cui la stessa aveva rivestito la qualifica di usufruttuaria dei beni per la percentuale del 12,5%). L'appellato resistette ed in via incidentale chiese che fosse dichiarata la nullità dei contratti di locazione, per il mancato consenso dell'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], e che fosse accertato che nulla era dovuto a titolo di canoni, interessi ed indennità di occupazione; in via subordinata, chiese la conferma della sentenza di primo grado e, in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarato che l'indennità di occupazione copriva ogni altra ragione risarcitoria avanzata e che, comunque, nel computo del quantum debeatur il canone mensile fosse calcolato nella misura di C 4.487,13, con decurtazione dell'importo di C 110.000,00 già versato. 3. Con ordinanza in data 26 settembre 2018 il giudizio fu dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento dell'appellato. Riassunto su istanza degli appellanti, si costituì il curatore del fallimento che chiese, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità delle proposte impugnazioni, insistendo in subordine per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado. 4. Con sentenza n. 3394/2019 dei 21 maggio 2019, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese del grado, sulla base del seguente ragionamento: i. secondo quanto può evincersi dagli atti di c:ausa, il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della procedura fallimentare n. 391/18 promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale Myosotis, con provvedimento emesso, alla presenza del curatore, in data 14 novembre 2018, ha dichiarato esecutivo lo stato passivo e ne ha ordinato il deposito in Cancelleria (poi avvenuto il 20 novembre 2018); li. in detta sede il giudice delegato ha ammesso, con riserva del passaggio in giudicato della sentenza n. 23729/13 emessa dal Tribunale di Roma (oggetto del presente gravame), i crediti fatti valere da Roberto e [OSCURATO:PERSONA], in attesa «dell'emananda sentenza di appello» e in applicazione della previsione di cui all'art. 96, comma 2, n. 3), della legge fallimentare;con provvedimento in data 20 novembre 2018 il giudice delegato ha, poi, autorizzato il Curatore a costituirsi in giudizio nella fase di riassunzione (a seguito dell'interruzione per l'intervenuta dichiarazione di fallimento del Marsili) «al fine di sollecitare una declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate dagli appellanti ex artt. 51 e 52 I. fall.»; iv. alla luce del chiaro tenore dell'autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio di appello, l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata improcedibile in ossequio al disposto dell'art. 51 della legge fallimentare a norma del quale «Salva diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento»; v. la deroga alla citata previsione - rappresentata dall'art. 96, comma secondo, n. 3), I. fall., che consente, appunto, l'ammissione con riserva dei «crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento» - non può trovare applicazione nel presente giudizio; vi. sotto il profilo cronologico, infatti, l'autorizzazione alla costituzione in giudizio è stata concessa successivamente alla formazione dello stato passivo, cosicché rappresenta l'ultimo intendimento espresso dal giudice fallimentare; vi/. l'apparente discrasia tra i due provvedimenti va, quindi, risolta, sulla scorta di un criterio temporale, dando prevalenza al secondo rispetto al primo; vili. diversamente opinando, e accedendo all'interpretazione offerta dalla parte appellante secondo cui il presente giudizio dovrebbe comunque proseguire nel merito, la Corte assumerebbe una decisione in spregio alla volontà espressa dal [OSCURATO:PERSONA], ossia dall'unico organo deputato a valutare la sede in cui devono trovare ingresso le istanze dei creditori. 5. Avverso tale sentenza Roberto e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, con il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applic:azione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l'unico motivo del ricorso principale Roberto e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all'art. 360,, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «falsa applicazione degli ari:t. 51, 52 I. fall., violazione degli art. 25 e 96, comma secondo, n. 3, I. fall.; violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.». Lamentano la violazione del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui «la sentenza di primo grado ... intervenuta prima della dichiarazione di fallimento ... è titolo per insinuarsi al passivo, e non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione)» (Cass. 30/05/2019, n. 14768), rammentando che si è sempre anche precisato che «l'art. 96, comma secondo, n. 3, al pari del previgente art. 95, comma 3, deve essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte della sentenza di merito non passata in giudicato (Cass. n. 26041 del 2010, con riferimento al previgente testo dell'art. 95, comma terzo, I. fall.; Cass. n. 7426 del 2015, in motivazione, quanto all'attuale regime dell'art. 96 cit.)», da ciò facendosi conseguire il logico corollario che «la cognizione di tali crediti rimane di spettanza del giudice dell'appello, dovendo il creditore presentare proprio per questo la sua domanda di ammissione al passivo fallimentare con riserva» (Cass. 10/05/2018, n. 11362). Criticano come solo apparente (in violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.,), «ma in realtà aberrante», la motivazione posta a sostegno dell'affermazione secondo cui «la deroga alla citata previsione (art. 52 I. fall., anche se la Corte di appello sembra fare riferimento all'art. 51) rappresentata dall'art. 96, comma secondo, n. 3, I. fall. ... non può trovare applicazione nel presente giudizio»: motivazione risolventesi nel rilievo che «successivamente alla formazione dello stato passivo», il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a costituirsi in giudizio «al fine di sollecitare una declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate dagli appellanti ex artt. 51 e 52 I.fall.» e della necessaria prevalenza di questo secondo provvedimento sul primo. Rilevano che, in tal modo, la Corte di appello ha operato «una scelta solo formalmente interpretativa, ma talmente svincolata dai parametri normativi da non essere ad essi riconducibile, ovvero da non essere frutto di un processo interpretativo consapevole ... ma addirittura una scelta aberrante», in quanto si pone «oltre e contro il significante delle disposizioni richiamate» (Cass. Sez. U. n. 11747 del 2019).Evidenziano al riguardo come la competenza a decidere non possa di certo essere ancorata «alla volontà espressa dal giudice delegato», al quale non compete di «valutare la sede in cui devono trovare ingresso le istanze dei creditori», sede che, piuttosto, si rinviene in espresse previsioni di legge e, per quanto qui occupa, nel chiarissimo tenore dell'art. 96, comma secondo, n. .3, I. fall.. Osservano ancora criticamente che la Corte di appello non solo ha ritenuto prevalente, a fronte di un provvedimento giurisdizionale di ammissione al passivo, un'autorizzazione amministrativa interna alla procedura fallimentare, ma ha del tutto ritenuto di poter acriticamente recepire la «volontà» del giudice delegato, senza motivare le ragioni della dichiarata improseguibilità dell'azione, ma limitandosi a richiamare la pretesa «successiva» volontà del giudice delegato che, al contrario, nessun rilievo poteva avere in causa. Rimarcano in tal senso che, decidendo nei termini indicati, la Corte d'appello ha anche «malamente interpretato ed applicato l'art. 25 I. fall. in maniera del tutto esorbitante dal sistema fallimentare, perché l'autorizzazione del giudice delegato ex art. 25 I. fall. esaurisce la sua efficacia sul piano della integrazione della capacità processuale del curatore e non tocca, né può toccare, la posizione della controparte (estranea alla procedura concorsuale) nel rapporto processuale che si viene ad instaurare col curatore a seguito della proposizione (o della riassunzione) dell'impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio già instaurato prima del fallimento fra il fallito e la stessa controparte. «Invero, quand'anche il giudice delegato negasse al curatore l'autorizzazione a costituirsi nel giudizio di impugnazione promosso (o riassunto) dalla controparte nei confronti del curatore, tale giudizio non potrebbe non proseguire (nella contumacia del curatore), avendo la controparte il diritto di far accertare le sue pretese creditorie (non riconosciute in tutto o in parte dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata) nella sede ordinaria davanti al giudice dell'impugnazione, proprio in virtù del disposto dell'art. 96 I. fall., che, in simile ipotesi, deroga al generale principio posto dall'art. 52 I. fall.. «Sicché quale che sia il contenuto del provvedimento del giudice delegato ex art. 25 I. fall. (di autorizzazione o di diniego, totale o parziale), esso non può mai influire sulla prosecuzione del giudizio di impugnazione ad iniziativa e/o su impulso della controparte, atteso che l'applicabilità dell'art. 96 non è connessa né dipende dal predetto provvedimento, il cui ambito di efficacia è circoscritto alla posizione processuale del solo curatore, nel senso che riguarda soltanto le facoltà che costui può esercitare nel processo (costituendosi o non costituendosi), ma non ne condiziona l'assunzione della qualità di parte processuale (soggetta alle regole generali della disciplina processuale), né lo sviluppo ulteriore del giudizio di impugnazione (assicurato dall'art. 96 I. fall.)». 3. Con il proposto controricorso la curatela del fallimento Marsili, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ. e contestata, nel merito (cassatorio), la fondatezza delle censure svolte dalle controparti, chiede «in via incidentale, ulteriormente subordinata, nonché condizionata al mancato accoglimento delle eccezioni tutte», la cassazione «senza rinvio» della sentenza per «violazione dell'art. 96, comma 2, n. 3, e/o dell'art. 25 I. fall., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. e/o dell'art 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.» con decisione nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., che dichiari «l'improcedibilità delle impugnazioni proposte dai Marantonio ex artt. 51 e 52 I. fall.»: ciò sul presupposto che l'unico errore imputabile alla sentenza impugnata sia quello di aver dichiarato l'improcedibilità «dell'azione» anziché «dell'impugnazione».4. Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'art. 366 cod. proc. civ. e di regole redazionali. Il ricorso si sottrae a tale eccezione, essendo l'impugnazione chiaramente mirata a contestare la regola di giudizio applicata dal giudice a quo per ragioni di mero diritto, il cui vaglio non richiede l'esame (e quindi, prima ancora, la specifica indicazione nei termini richiesti dalla citata norma processuale) degli atti richiamati. Il ricorso è chiaro e sufficientemente sintetico, conformemente allo spirito del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il C.N.F. del 17/12/2015, la cui puntuale osservanza non è comunque assistita — come del resto precisato nella Nota 2 dell'atto medesimo — da alcuna sanzione processuale, fin quando almeno non si traduca anche nella violazione dei requisiti dettati dal codice di rito. 5. Nel merito (cassatorio) il ricorso è manifestamente fondato là dove denuncia la violazione degli artt. 25 e 96, comma secondo, n. 3, I. fall. e, correlativamente, la falsa applicazione dell'art. 51 I. fall.. L'art. 96, comma terzo, I. fall., nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, introdotta dall'art. 81, comma 1, d. Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 (poi divenuto comma secondo a seguito dell'abrogazione del comma che lo precedeva disposta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), prevede testualmente: «Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: ... 3) i crediti accertati cori sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione». 5.1. La norma costituisce evidente trasposizione, salve ininfluenti modifiche testuali, della norma prima contenuta nel comma terzo dell'art. 95, che così prevedeva: «Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito». Secondo unanime opinione la ratio dell'art. 95, comma terzo, era data dall'esigenza di salvaguardare la posizione processuale del creditore derivante dalla sentenza a lui favorevole, risultato che si otteneva mantenendo fermi gli ordinari mezzi di impugnazione. Si volle in altre parole realizzare un contemperamento equitativo dell'interesse del creditore — che già avesse ottenuto il riconoscimento del proprio credito con sentenza, per quanto non ancora passata in giudicato — ad avvalersene per la partecipazione al concorso, con il contrapposto (eventuale) interesse degli altri creditori a pretenderne l'accertamento secondo le norme del concorso. Il meccanismo dell'art. 95, comma terzo, portava dunque ad uno spostamento di competenza dal giudice fallimentare al giudice ordinario. La proposizione dell'impugnazione davanti al giudice competente non dispensava, però, il creditore dal presentare la domanda di ammissione al passivo, restando questo il modo principale attraverso il quale gli organi del fallimento potessero avere notizia della sentenza. L'art. 95, comma terzo, rappresentava in tal modo una deroga al principio dell'esclusività del procedimento di cui all'art. 52, deroga che secondo la dottrina nasceva anche dall'esigenza di evitare una pluralità di processi sullo stesso oggetto, per cui se è già stato pronunciato un giudicato è bene che l'accertamento del credito prosegua davanti all'organo competente per l'impugnazione onde evitare un possibile contrasto tra i giudici e favorire al tempo stesso la speditezza del procedimento. La giurisprudenza della Cassazione aveva precisato, anche valorizzando il dato testuale che affidava l'onere (e la possibilità) di impugnare (davanti al giudice ordinario) al solo curatore, che «il creditore vittorioso in primo grado non può riassumere nei confronti del curatore il giudizio di appello dichiarato interrotto per fallimento del debitore appellante, ma, ove intenda partecipare al concorso fallimentare, deve far valere nella sede concorsuale le ragioni riconosciute a suo favore dalla sentenza appellata, rimanendo a carico del curatore l'onere di coltivare il giudizio d'impugnazione ove il giudice delegato non ritenga di ammettere il credito. La riassunzione effettuata dal creditore determina un'illegittima prosecuzione del processo, e tale illegittimità, rilevabile d'ufficio, è assorbente rispetto all'eventuale improcedibilità dell'appello» (Cass. n. 1105 del 24/03/1975). Nel diverso caso però — quale quello in esame — che la sentenza non passata in giudicato avesse non già accertato la pretesa del creditore ma, al contrario, rigettato od accolto solo parzialmente la domanda di accertamento del credito, si era in netta prevalenza affermato l'orientamento che ammetteva la prosecuzione o riassunzione del giudizio di appello nelle competenti sedi ordinarie e ciò anche su istanza del creditore, nei confronti del curatore del fallimento, legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche passivamente a subirla (Cass. n. 3852 del 1974; n. 2710 del 1975; n. 314 del 1979; n. 3518 del 1983; n. 7492 del 1986; n. 3217 del 1988; n. 1005 del 1988; n. 928 del 1989; n. 1937 del 1990; n. 13974 del 1991; n. 3528 del 1998; n. 11692 del 2005; n. 18088 del 2007; n. 5113 del 2008; n. 4646 del 2009; Sez. U. n. 5454 del 2009; n. 26041 del 2010; n. 19335 del 2013; n. 3338 del 2015). 5.2. Cass. n. 26041 del 2010 ha in particolare evidenziato — assai efficacemente ai fini delle questioni dibattute nella presente sede — come «ai sensi della L. Fall., art. 52, la dichiarazione di fallimento del debitore, aprendo il concorso sul patrimonio del fallito, preclude la proposizione o la prosecuzione di azioni individuali da parte dei creditori, i cui crediti debbono essere accertati e soddisfatti nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. della medesima legge, dinanzi al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, la cui competenza attrae tutte le controversie che trovano la loro ragione diretta o indiretta e la loro origine ontologica e funzionale nel fallimento. «Tale vis actractiva, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, non si estende tuttavia all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda proposta dal creditore, trovando in tal caso applicazione la L. Fall., art. 95, comma 3, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80), ai sensi del quale, ove il credito di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo risulti da sentenza non ancora passata in giudicato, il rigetto dell'istanza di insinuazione richiede necessariamente l'impugnazione della sentenza. «Questa disposizione, dettata per l'ipotesi di accoglimento della domanda del creditore, dev'essere infatti interpretata estensivamente, in tal senso deponendo sia la sua ratio, consistente nell'evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia evidenti ragioni di economia processuale, le quali inducono ad escludere la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale sia posta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado, sia infine l'illogicità del diverso regime di processuale cui il medesimo credito resterebbe altrimenti assoggettato, rispettivamente in caso di accoglimento o rigetto del a domanda (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 27 febbraio 2008, n. 5113; 27 agosto 2007, n. 18088; 1 giugno 2005, n. 11692). «Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione della L. Fall., art. 96, che al comma 2, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione. «Ciò comporta, peraltro, che, ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado è destinata a spiegare efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado». 5.3. In senso conforme, con specifico riferimento alla disciplina dettata dal novellato art. 96, comma secondo, num. 3, I. fall. si sono pronunciate Cass. n. 7426 del 2015; n. 1083 del 2016, n. 11362 del 2018, n. 18481 del 2018, n. 14768 del 2019, n. 11741 del 2021; n. 15848 del 2022. Cass. n. 14768 del 2019, in particolare, in un caso in cui la sentenza di primo grado era intervenuta — come nel caso qui in esame — prima della dichiarazione di fallimento, ha affermato che «essa è titolo per insinuarsi al passivo e non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 suddetto che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione). «In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione». 6. L'indirizzo così saldamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità non può dirsi contrastato dalle pronunce cui fa riferimento il P.G. nelle proprie conclusioni. Il principio espresso da Cass. n. 24156 del 2018 riguarda invero il ben diverso caso, nient'affatto riconducibile alla previsione dell'art. 96, comma secondo, num. 3, I. fall., in cui il fallimento intervenga prima dell'azione promossa dal creditore o successivamente ad essa ma ancora nel corso del giudizio di primo grado, quando ancora cioè non sia stata pronunciata alcuna sentenza. Cass. n. 9461 del 2020 fa a sua volta riferimento ad ipotesi di credito risarcitorio vantato nei confronti di banca, intermediaria finanziaria, sottoposta — con provvedimento sopravvenuto nel corso dello stesso giudizio di legittimità — alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda, compensando le spese, facendo applicazione dell'art. 83, comma 2, d. Igs. 1 settembre 1993 n. :385 ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto richiamante le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (fra cui il ricordato art. 52 legge fall.), ed espressamente evidenziando in motivazione che «l'art.96, comma 2, n. 3, seconda parte, della legge fallimentare non è richiamato dall'art. 83 TUB e in ogni caso i commissari liquidatori non hanno proseguito il giudizio di impugnazione».7. Manifestamente errata in iure è infine la giustificazione che la Corte d'appello dà del convincimento espresso circa la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 96, comma secondo, n. 3), I. fa [OSCURATO:PERSONA] del tutto fondatamente evidenziato in ricorso: a) la sede giudiziale nella quale proporre impugnazione nell'ipotesi descritta è stabilita dalla legge (appunto dall'art. 96, comma secondo, num 3, I. fall.) non dal giudice; b) tanto meno può valere a fissarla un provvedimento, quale l'autorizzazione data dal giudice delegato al curatore di proporre impugnazione, che costituisce espressione di una funzione di giurisdizione volontaria, non decisoria, destinata ad esplicare i propri effetti esclusivamente all'interno dei rapporti tra organi della procedura e difensore nominato dal curatore e non certo nei confronti del terzo creditore. 8. La memoria che, come detto, è stata depositata dal controricorrente non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi. Essa invero ripropone in sostanza le medesime difese già svolte nel controricorso, tutte confutate dalle considerazioni sopra svolte. 9. Queste naturalmente valgono anche a giustificare il rigetto del ricorso incidentale condizionato, non potendosi nella specie predicare alcuna improcedibilità né dell'azione né dell'impugnazione proposta nella sede ordinaria. 10. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso