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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CC0122_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede che la Corte dichiari che il Regno del Belgio non ha adottato entro il termine stabilito e comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano .

Il termine di trasposizione è fissato al 25 dicembre 2000 nell'art. 17 di questa direttiva.

2. Ai sensi dell'art. 1 la direttiva 98/83/CE ha come finalità la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

3. Il 6 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida, in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa i provvedimenti adottati dal governo belga per dare attuazione alla menzionata direttiva.

Il 23 maggio 2001 il governo belga ha presentato un progetto di regio decreto relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano che vengono imballate in stabilimenti alimentari o che vengono utilizzate per la fabbricazione e/o la commercializzazione di alimenti.

Questo progetto di regio decreto in data 19 marzo 2001 è stato inviato al Consiglio di Stato per un parere.

Contemporaneamente esso ha presentato un progetto preliminare di un decreto della regione fiamminga relativo alle acque destinate al consumo umano, al quale il governo fiammingo in data 16 marzo 2001 e 23 marzo 2001 ha dato il suo accordo di principio.

Il governo belga ha poi, con lettera 19 giugno 2001, inviato un progetto preliminare di un decreto della regione vallona relativo alla qualità dell'acqua potabile destinata al consumo umano, che è stato approvato dal governo vallone in data 23 maggio 2001.

4. Poiché i documenti indicati al paragrafo 3 non costituivano validi provvedimenti legislativi, la [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 2001 ha inviato un parere motivato, nel quale intimava al governo belga di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica.

In risposta al parere motivato il governo belga ha inviato documenti aggiuntivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso conclude che il governo belga ancora non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva.

Essa fa presente che i documenti presentati non costituiscono validi provvedimenti legislativi ma solo progetti preliminari.

6. Nel controricorso il governo belga non contesta il fatto che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine stabilito, per cui l'inadempimento sussiste.

Esso fa presente tuttavia che il regio decreto recante trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 19 marzo 2002 e di esso la [OSCURATO:PERSONA] ha preso visione il 21 febbraio 2002.

La trasposizione della direttiva 98/83/CE sarebbe stata completata entro breve tempo per le regioni fiamminga e vallona.

7. Per consolidata giurisprudenza l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato .

Nella fattispecie il parere motivato, nel quale il governo belga è stato invitato a informare entro due mesi la [OSCURATO:PERSONA] circa i provvedimenti da adottare, è stato emesso il 26 luglio 2001.

La Corte non può perciò tener conto di eventuali modifiche intervenute dopo la scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Conclusione

8. Di conseguenza, propongo alla Corte: - di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva; - di condannare il Regno del Belgio alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CC0122_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede che la Corte dichiari che il Regno del Belgio non ha adottato entro il termine stabilito e comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano . Il termine di trasposizione è fissato al 25 dicembre 2000 nell'art. 17 di questa direttiva. 2. Ai sensi dell'art. 1 la direttiva 98/83/CE ha come finalità la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. 3. Il 6 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida, in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa i provvedimenti adottati dal governo belga per dare attuazione alla menzionata direttiva. Il 23 maggio 2001 il governo belga ha presentato un progetto di regio decreto relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano che vengono imballate in stabilimenti alimentari o che vengono utilizzate per la fabbricazione e/o la commercializzazione di alimenti. Questo progetto di regio decreto in data 19 marzo 2001 è stato inviato al Consiglio di Stato per un parere. Contemporaneamente esso ha presentato un progetto preliminare di un decreto della regione fiamminga relativo alle acque destinate al consumo umano, al quale il governo fiammingo in data 16 marzo 2001 e 23 marzo 2001 ha dato il suo accordo di principio. Il governo belga ha poi, con lettera 19 giugno 2001, inviato un progetto preliminare di un decreto della regione vallona relativo alla qualità dell'acqua potabile destinata al consumo umano, che è stato approvato dal governo vallone in data 23 maggio 2001. 4. Poiché i documenti indicati al paragrafo 3 non costituivano validi provvedimenti legislativi, la [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 2001 ha inviato un parere motivato, nel quale intimava al governo belga di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica. In risposta al parere motivato il governo belga ha inviato documenti aggiuntivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso conclude che il governo belga ancora non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva. Essa fa presente che i documenti presentati non costituiscono validi provvedimenti legislativi ma solo progetti preliminari. 6. Nel controricorso il governo belga non contesta il fatto che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine stabilito, per cui l'inadempimento sussiste. Esso fa presente tuttavia che il regio decreto recante trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 19 marzo 2002 e di esso la [OSCURATO:PERSONA] ha preso visione il 21 febbraio 2002. La trasposizione della direttiva 98/83/CE sarebbe stata completata entro breve tempo per le regioni fiamminga e vallona. 7. Per consolidata giurisprudenza l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato . Nella fattispecie il parere motivato, nel quale il governo belga è stato invitato a informare entro due mesi la [OSCURATO:PERSONA] circa i provvedimenti da adottare, è stato emesso il 26 luglio 2001. La Corte non può perciò tener conto di eventuali modifiche intervenute dopo la scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Conclusione 8. Di conseguenza, propongo alla Corte: - di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva; - di condannare il Regno del Belgio alle spese.
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