CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 24096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25186/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 704/2021 depositata il02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Vetta, commercialista iscritto all’albo, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali alla CassaNazionale di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] relativamente al periodo 2010 - 2015; la Corte territoriale ha affermato che dalla documentazione in atti risultava che l’attività svolta dal professionista poteva essere equiparata a quella del commercialista, certo essendo il conseguimento dell’abilitazione e l’apertura della partita IVA, di tal che i contributi pretesi dalla Cassa erano dovuti e, con essi, le somme aggiuntive, automaticamente accollate dalla legge n. 689 del 1981 a carico del contribuente quale sanzione civile per l’omesso o ritardato pagamento; ha infine affermato che a nulla rileva l’iscrizione del contribuente alla gestione separata INPS, poiché una siffatta scelta non dipende dall’ente previdenziale, ma esclusivamente dal professionista, il quale non per questo è esonerato dall’obbligo contributivo nei confronti della Cassa di previdenza professionale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] diVetta sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 101 e dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio”; sostiene che la sentenza impugnata abbia violato le norme in tema di litisconsorzio necessario, segnatamente in ragione dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge n.21 del 1986 in relazione agli artt. 1, 2, 15 del reg. di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.: motivazione apparente”; il motivo contesta la compatibilità delle attività svolte dal ricorrente con l’iscrizione alla Cassa professionale e lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provata tale circostanza in base a un fatto notorio, senza richiederne la dimostrazione all’istituto previdenziale, secondo il generale criterio di attribuzione dell’onere probatorio; preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla Cassa controricorrente, la quale sostiene di aver ricevuto notifica dello stesso dopo oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello (sentenza pubblicata il 2.03.2021; ricorso notificato il 1.10.2021); secondo la Cassa professionale la sentenza gravata sarebbe, perciò, passata in giudicato; rammenta la controricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, alle controversie in materia previdenziale non va applicata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; l’eccezione merita accoglimento; nella specie, la sentenza ex adversoimpugnata è stata pubblicata in data 2.3.2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 1.10.2021, ovvero 7 mesi dopo la pubblicazione della sentenza; va, pertanto, data applicazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma l’inapplicabilità della sospensione feriale ai giudizi in materia di lavoro e previdenza, in deroga al termine semestrale di cui all’art. 327 cod. civ. in risposta all’esigenza di speditezza e concentrazione del giudizio ad essi sottesa (ex plurimis, Cass. n. 19079 del 2018; Cass. n. 21442 del 2019; Cass. n. 24649 del 2007); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r