CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 34864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7108/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. AVEZZANA 2B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5359/2016 depositata il20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], già rappresentante legale e socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese in data 23.12.2009 , ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 el’avviso di accertamento relativi al 2007, emessi nel 2011 nei confronti della societàestinta. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Roma ha accolto parzialmente la domanda, osservando che il ricorso contro la cartella di pagamento doveva considerarsi inammissibile, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto riguardante un soggetto non più esistente e inidonea a produrre alcun effetto , sebbene notificata presso il domicilio del Piconi, mentre con riguardo all’avviso di accertamento ha rigettato il ricorsoperché notificato ai soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. 3.Avverso questa sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, limitatamente alla statuizione relativa alla cartella di pagamento, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, avuta la costituzione anche di [OSCURATO:PERSONA] spa, ha rigettato il gravame erariale osservando che la pretesa relativa alla cartella di pagamento era stata rivolta alla società estinta e, quindi, inesistente «con conseguente impossibilità di essere destinataria di cartella esattoriale»; ha aggiunto che il fatto che in sede di notifica l’atto fosse stato indirizzato al Piconi presso il suo domicilio non valeva a renderlopersonalmente rivolto al socio. 4. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi che illustra con memoria. 5. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , resta intimata Equitalia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2313 e 2495 c.c.da parte della CTR, in quanto correttamente la cartella era stata intestata alla società, trattandosi di debiti di questa, e notificata al legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], subentrato quale successore nei debiti sociali di cui doveva rispondere illimitatamente. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, in quanto trattandosi di fenomeno successorio, analogo a quello previsto per le persone fisiche, era corretta la notifica al socio alla stregua di un “erede del contribuente” nonostante l’intestazione della cartella alla società. 3. Idue motivi, che possono essere esaminati congiuntamente , devono essere accolti. 4. Va anzitutto evidenziato , s ulla scorta del costante orientamento di questa Corte, che « Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013). 5.Ciò implica che nei debiti sociali subentrano " ex lege " i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome dellasocietà estinta, sia a nome dei soci e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3, di natura civilistica e sussidiaria(Cass. n. 31904 del 2021). 6. E’ consentito, così, procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, ed azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima (così, Cass. n. 31037del 2017; Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 30736 del 2021; in senso conforme, v. anche Cass. n. 7545 del 2021, secondo cui, in tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione); tale possibilità si ricava proprio dal tenore testuale dell'art. 12, comma 3, cit. ove si fa riferimento al "contribuente" e, quindi, al soggetto cui è effettivamente riferibile il presupposto dell'imposta, ben potendosi in seguito emettere la cartella di pagamento direttamente nei confronti del socio "successore" (così, Cass. n. 31037 del 2017; Cass. n. 31904 del 2021). Questa soluzione segue i principi costantemente affermati con riguardo alla persona fisica secondo cui la formazione del ruolo va operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi (Cass. n. 6856 del 2016; Cass. n. 228 del 2014). ;7. Ciò posto, va data continuità al principio secondo cui « In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società» (Cass. n. 31037 del 2017). 8. D eve essere disattesa , quindi, l a questione sollevata dal controricorrente il quale sostiene che sia del tutto inconferente il riferimento all’art. 65 cit. e, in particolare, al suo quarto comma che prevede la notifica degli atti intestati al dante causa agli eredi impersonalmente collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, perché in questo caso non è stato adottat o tale procedimento di notificazione neppure, mutatis mutandis, presso l’ultima sede della società estinta; invece, l’art. 65 cit. rileva , nei casi in cui cessa la soggettività giuridica del debitore, come schema procedimentale di riferimento che si caratterizza per la non coincidenza tra intestatario della cartella e destinatario della notifica dell’atto ; a questa stregua, l’intestazione della cartella alla società estinta non esclude l’efficacia della notifica effettuata nei confronti di almeno uno dei soci successori , e l e eventual i nullità della notifica si intendono sanate, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora il socio proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, dovendosi adottare la medesima soluzione prevista nel caso de ll’erede che impugni tempestivamente la cartella di pagamento intestata al de cuius notificata in violazione di quanto stabilitodall’art. 65 cit. ( per questi casi, v. Cass. n. 1156 del 2019; Cass. n. 21184del 2022). 9. Conclusivamente, accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i due motivi di ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in div