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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17203/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Alenni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2024, con scadenza alla data del 2 gennaio 2027.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, Avv.

P. Dell'Anno, affidandol el'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'affidamento in prova.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non ammettere il condannato al beneficio perché vanno tenuti presenti la gravità del fatto commesso, le pendenze giudiziarie, l'insussistenza di qualsiasi condotta riparatoria o risarcitoria.

A parere del ricorrente, però, si tratta di motivazione apparente che non ha vagliato tutti gli elementi forniti dalla Difesa.

Il Tribunale considera i poi, la condotta agli arresti domiciliari esente da rilievi negativi / ragione per la quale viene concessa la detenzione domiciliare, così contraddittoriamente respingendo quella della più ampia misura dell'affidamento.

La pronuncia non tiene conto, come già esplicitato nella sentenza di patteggiamento cui si riferisce la pena in esecuzione, che è stata ordinata la confisca di tutti i beni del condannato e che vi sono beni messi a disposizione ~, ' 44- i dal-Iledie—r-Re--c-oad.53anato, come risulta dalla documentazione depositata il 12 14, settembre 2025 che il Tribunale ha omesso di valutare.

Secondo I ricorrente, l'ordinanza l'impugnata incorre in vizio di motivazione anche sotto altro profilo perché non considera che già la sentenza di applicazione di pena ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e della resipiscenza rispetto al reato contestato.

Quanto alle pendenze queste risultano risalenti al 2016 e sono strettamente connesse al fallimento in relazione al quale è stata irrogata la pena in esecuzione, fatti risalenti quindi a dieci anni fa.

Del resto, è lo stesso Tribunale ad affermare che vi è un processo evolutivo della personalità prossimo alla mett In definitiva, a parere del ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto della memoria difensiva e della documentazione allegata incorrendo nel vizio di motivazione che è soltanto apparente e comunque intrinsecamente contraddittoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Alemi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1.1. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base 2t dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510).

La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la piùv›.stú. misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento.

La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore afffttività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Nell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione.

Dunque, appare necessario procedere all'esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire.

Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).

1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, il Tribunale indica come decisivo, ai fini del pronunciato rigetto della richiesta della più ampia misura alternativa richiesta, il rilievo che il condannato non può accedere alla misura più favorevole perché questa richiede un processo evolutivo della personalità prossimo alla conclusione (v. p. 2: "prossimo a meta"), che il reato commesso è grave e che vi sono pendenze, nonché si è valorizzata la mancanza di iniziative risarcitorie.

Tale motivazione, invero, da un iato, come segnala il ricorrente, si richiama a pendenze per reati fiscali di cui non si rende altra specificazione e che, invece, [OSCURATO:PERSONA] sostiene essere risalenti al 2017, a fronte di un reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, risalente al 3 gennaio 2022.

Dall'altro, a questa indicazione, il Tribunale aggiunge, quale espressa ratio decidendi, il mancato completamento -- perché non prossimo alla conclusione - del processo di revisione critica. 3 P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \AIC)i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PriiTi Dep -. -, oggi 13 MAR 2026_ IL FUNIZiON,-e-vU 0Th 1L FUNZTOSTt TT7TARJO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Alenni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2024, con scadenza alla data del 2 gennaio 2027. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, Avv. P. Dell'Anno, affidandol el'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'affidamento in prova.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non ammettere il condannato al beneficio perché vanno tenuti presenti la gravità del fatto commesso, le pendenze giudiziarie, l'insussistenza di qualsiasi condotta riparatoria o risarcitoria. A parere del ricorrente, però, si tratta di motivazione apparente che non ha vagliato tutti gli elementi forniti dalla Difesa. Il Tribunale considera i poi, la condotta agli arresti domiciliari esente da rilievi negativi / ragione per la quale viene concessa la detenzione domiciliare, così contraddittoriamente respingendo quella della più ampia misura dell'affidamento. La pronuncia non tiene conto, come già esplicitato nella sentenza di patteggiamento cui si riferisce la pena in esecuzione, che è stata ordinata la confisca di tutti i beni del condannato e che vi sono beni messi a disposizione ~, ' 44- i dal-Iledie—r-Re--c-oad.53anato, come risulta dalla documentazione depositata il 12 14, settembre 2025 che il Tribunale ha omesso di valutare. Secondo I ricorrente, l'ordinanza l'impugnata incorre in vizio di motivazione anche sotto altro profilo perché non considera che già la sentenza di applicazione di pena ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e della resipiscenza rispetto al reato contestato. Quanto alle pendenze queste risultano risalenti al 2016 e sono strettamente connesse al fallimento in relazione al quale è stata irrogata la pena in esecuzione, fatti risalenti quindi a dieci anni fa. Del resto, è lo stesso Tribunale ad affermare che vi è un processo evolutivo della personalità prossimo alla mett In definitiva, a parere del ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto della memoria difensiva e della documentazione allegata incorrendo nel vizio di motivazione che è soltanto apparente e comunque intrinsecamente contraddittoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Alemi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base 2t dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la piùv›.stú. misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore afffttività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Nell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all'esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985). 1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, il Tribunale indica come decisivo, ai fini del pronunciato rigetto della richiesta della più ampia misura alternativa richiesta, il rilievo che il condannato non può accedere alla misura più favorevole perché questa richiede un processo evolutivo della personalità prossimo alla conclusione (v. p. 2: "prossimo a meta"), che il reato commesso è grave e che vi sono pendenze, nonché si è valorizzata la mancanza di iniziative risarcitorie. Tale motivazione, invero, da un iato, come segnala il ricorrente, si richiama a pendenze per reati fiscali di cui non si rende altra specificazione e che, invece, [OSCURATO:PERSONA] sostiene essere risalenti al 2017, a fronte di un reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, risalente al 3 gennaio 2022. Dall'altro, a questa indicazione, il Tribunale aggiunge, quale espressa ratio decidendi, il mancato completamento -- perché non prossimo alla conclusione - del processo di revisione critica. 3 P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \AIC)i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PriiTi Dep -. -, oggi 13 MAR 2026_ IL FUNIZiON,-e-vU 0Th 1L FUNZTOSTt TT7TARJO
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