CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 33464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena a lui inflitta, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 660 e 612, comma 2, cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata nell'interesse dell'imputato il 6 maggio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 20 maggio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 546, commi 1, lett. b), e 3, cod. proc. pen., nonché la carenza ed illogicitàdella motivazione in ragione della mancata assoluzione dai reati ascritti, segnatamente a fronte della dedotta nullità della sentenza di primo grado - è manifestamente infondato in quanto, come già rilevato dalla pronuncia impugnata, l'indicazione della parte civile in [OSCURATO:PERSONA], e non in [OSCURATO:PERSONA], è frutto di un mero errore materiale (contenuto nella sola pagina 3 della prima decisione, che nello stesso periodo indica [OSCURATO:PERSONA] come il figlio della parte civile; e che nel prosieguo, anche richiamando la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] fa espresso riferimento alla commissione dei fatti in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]), né può ravvisarsi una nullità per la mancata indicazione nominativa della parte civile nel dispositivo, che non ne costituisce parte essenziale se si considera che - come appena esposto - non vi è dubbio sulla identificazione di essa in [OSCURATO:PERSONA] (in effetti, così indicato nell'epigrafe della sentenza documento); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 175 cod. proc. pen., 24, commi 4 e 5, d.l. n. 137 del 2020, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dai reati ascritti - è manifestamente infondato in quanto consta in atti che il difensore dell'imputato abbia erroneamente presentato nel termine di rito una lista relativa ad altro procedimento e solo tardivamente quella relativa al presente, ragion per cui ritualmente il Tribunale non ne ha ammesso l'audizione e non ha disposto la restituzione nel termine (cfr. verbale del 12 luglio 2021), poiché quest'ultima postula l'inosservanza di esso - per quel che qui rileva - per caso fortuito, ossia a causa di un evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo (Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, Rv. 281033 - 01), ipotesi nella quale con evidenza non può annoverarsi l'invio per mero errore di una lista testi relativa ad altro procedimento (sia pure relativo al medesimo soggetto imputato innanzi al medesimo Magistrato, dato peraltro addotto assertivamente difensore) né la (parimenti asserita) esigenza di impratichirsi con i depositi telematici; considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dai reati ascritti - e il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, nonché la manifesta illogicità della motivazione - sono manifestamente infondati e finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure addurre il travisamento della prova reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica, la quale ha dato conto degli elementi a carico che ha ritenuto convergenti, in particolare richiamando non solo la deposizione della persona offesa, ma anche quanto rassegnato dagli altri testi, ivi compreso un teste di polizia giudiziaria, richiamando 2solo a riscontro di tali elementi le fotografie in atti, che per costante giurisprudenza costituiscono prova documentale, rispetto alle quali le censure difensive sono del tutto assertive (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 1800,00 oltre accessori di legge; P. P.Q.M