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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 32393/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 18 novembre - 30 dicembre 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dall'Il giugno 2017 al 20 luglio 2021 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione mafiosa (clan "Santapaola") ed altro: dall'accusa di violazione dell'art. 416-bis cod. pen. l'imputato è stato assolto dal Giudice del rinvio - Corte di appello di Caltanissetta, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 26 ottobre 2021, irrevocabile il 25 gennaio 2022; quanto all'accusa di possesso illegale di armi (capi Z, una pistola, e BB, un'arma lunga, ritenuti in continuazione) la stessa sentenza del 26 ottobre 2021 ha rideterminato la pena in due anni di reclusione e 600,00 euro di multa.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione, che sarebbe mancante ed illogica, sotto quattro profili.

2.1. In primo luogo, il Giudice della riparazione non avrebbe affrontato il tema del mantenimento della custodia cautelare, tema che era stato espressamente posto da [OSCURATO:PERSONA] con la richiesta di equa riparazione, soprattutto dopo l'avvenuta assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la formula "per non avere commesso il fatto".

Mancherebbe al riguardo - si sottolinea - il necessario confronto da parte della Corte di merito.

2.2. La Corte territoriale, inoltre, nel valorizzare la ritenuta prossimità di Barbera ad ambienti malavitosi, avrebbe, però, trascurato la portata delle esigenze cautelari da salvaguardare nel caso concreto.

2.3. Il fatto che Barbera conoscesse persone mafiose, peraltro soggetti diversi dal clan cui si era ritenuto appartenesse, e che, quindi, intrattenesse frequentazioni ambigue non potrebbe essere ritenuto, di per sé, ostativo al riconoscimento della equa riparazione: si richiama, infatti, il recente precedente di Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282565, secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato In un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto)».

2.4. In subordine, si denunzia, richiamando precedente di legittimità stimato pertinente (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569), la mancata valutazione nell'agire dell'imputato di un eventuale profilo di colpa lieve, non ostativo al riconoscimento della invocata equa riparazione ma tale da determinare soltanto una riduzione del quantum.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 17 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.In primo luogo, è agevole osservare come la Corte territoriale si sia totalmente sottratta al compito di verificare l'eventuale presenza o meno di colpa concausativa del lungo mantenimento della misura, per più di quattro anni (dal giugno 2017 al luglio 2021); ed è noto che «In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, Gomma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte» (Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M, Rv. 280390).

Il primo motivo, pertanto, merita accoglimento.

1.2. Non così il secondo motivo, strutturato in maniera contenutisticamente assai vaga e che non tiene conto che nel caso di specie le esigenze cautelari, atteso il tipo di contestazione, erano presunte.

1.3. In tema di colpa concausativa della privazione della libertà, si osserva che alle pp. 6-22 della sentenza - irrevocabile - della Corte di appello di Caltanissetta di assoluzione si ricostruiscono i fatti e si esclude la prova che [OSCURATO:PERSONA] sia associato alla mafia ovvero anche solo che sia stato "concorrente esterno", tanto che viene assolto "per non avere commesso il fatto", ma si dà atto che, per non subire l'aggressiva concorrenza di tale Schinocca nel settore deile slot-machine collocate nei bar (Schinocca che sia Barbera che il socio [OSCURATO:PERSONA] sospettavano essere l'autore o il mandante dell'incendio della loro auto), [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a referenti della famiglia mafiosa Santapaola al fine di frenare le iniziative di Schinocca, peraltro senza ottenere risultati di rilievo ma, comunque, con ciò dimostrando contiguità ad ambienti malavitosi.

Pur essendo risultato, in effetti, come si legge nella sentenza assolutoria ed anche nell'ordinanza impugnata, che il ricorrente era non già un associato ma un piccolo imprenditore vittima della mafia, in particolare di Scinocca, tuttavia, si è specialmente valorizzato in senso reiettivo da parte del Giudice della riparazione l'essersi lo stesso rivolto a mafiosi o a persone contigue a mafiosi per difendersi (pp. 3-5), azione valutata incauta e con efficacia concausale neil'errore dell'A.G., con richiamo espresso da parte dei Giudici di merito (alla p. 6) al pertinente precedente di Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228527, secondo cui «In tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, quel comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi 'di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittwo della libertà».

Tale modo di agire sé stato - non irragionevolmente - ricondotto dalla Corte di appello alla categoria delle frequentazioni ambigue o dei comportamenti, comunque, tali da essere percepiti all'esterno come contiguità criminale e, dunque, ostativi rispetto al riconoscimento della equa riparazione.

In particolare, la Corte di legittimità ha affermato in più occasioni che possono integrare colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782), purché il Giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4„ n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878).

Motivazione che nel caso di specie risulta sufficiente, non illogica e non incongrua.

Donde il rigetto del terzo motivo di ricorso (peraltro, il p:-ecedente richiamato nel ricorso, cioè Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282565, non appare pertinente).

1.4. La valutazione relativa all'ultimo motivo è assorbita dalle considerazioni che precedono; avendo, infatti, la Corte territoriale nel provvedimento impugnato stimato grave la colpa del soggetto agente, logicamente non si è posta il problema della eventuale rilevanza di una colpa di grado lieve (che, come noto, ove riconosciuta sussistente, potrebbe rilevare non già come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ma per l'eventuale riduzione della sua entità: tra le numerose, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006). 2.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà valutare l'eventuale presenza o meno di colpa grave del ricorrente in ipotesi concausativa del mantenimento e del lungo protrarsi della carcerazione preventiva di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 18 novembre - 30 dicembre 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dall'Il giugno 2017 al 20 luglio 2021 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione mafiosa (clan "Santapaola") ed altro: dall'accusa di violazione dell'art. 416-bis cod. pen. l'imputato è stato assolto dal Giudice del rinvio - Corte di appello di Caltanissetta, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 26 ottobre 2021, irrevocabile il 25 gennaio 2022; quanto all'accusa di possesso illegale di armi (capi Z, una pistola, e BB, un'arma lunga, ritenuti in continuazione) la stessa sentenza del 26 ottobre 2021 ha rideterminato la pena in due anni di reclusione e 600,00 euro di multa. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione, che sarebbe mancante ed illogica, sotto quattro profili. 2.1. In primo luogo, il Giudice della riparazione non avrebbe affrontato il tema del mantenimento della custodia cautelare, tema che era stato espressamente posto da [OSCURATO:PERSONA] con la richiesta di equa riparazione, soprattutto dopo l'avvenuta assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la formula "per non avere commesso il fatto". Mancherebbe al riguardo - si sottolinea - il necessario confronto da parte della Corte di merito. 2.2. La Corte territoriale, inoltre, nel valorizzare la ritenuta prossimità di Barbera ad ambienti malavitosi, avrebbe, però, trascurato la portata delle esigenze cautelari da salvaguardare nel caso concreto. 2.3. Il fatto che Barbera conoscesse persone mafiose, peraltro soggetti diversi dal clan cui si era ritenuto appartenesse, e che, quindi, intrattenesse frequentazioni ambigue non potrebbe essere ritenuto, di per sé, ostativo al riconoscimento della equa riparazione: si richiama, infatti, il recente precedente di Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282565, secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato In un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto)». 2.4. In subordine, si denunzia, richiamando precedente di legittimità stimato pertinente (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569), la mancata valutazione nell'agire dell'imputato di un eventuale profilo di colpa lieve, non ostativo al riconoscimento della invocata equa riparazione ma tale da determinare soltanto una riduzione del quantum. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 17 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.In primo luogo, è agevole osservare come la Corte territoriale si sia totalmente sottratta al compito di verificare l'eventuale presenza o meno di colpa concausativa del lungo mantenimento della misura, per più di quattro anni (dal giugno 2017 al luglio 2021); ed è noto che «In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, Gomma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte» (Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M, Rv. 280390). Il primo motivo, pertanto, merita accoglimento. 1.2. Non così il secondo motivo, strutturato in maniera contenutisticamente assai vaga e che non tiene conto che nel caso di specie le esigenze cautelari, atteso il tipo di contestazione, erano presunte. 1.3. In tema di colpa concausativa della privazione della libertà, si osserva che alle pp. 6-22 della sentenza - irrevocabile - della Corte di appello di Caltanissetta di assoluzione si ricostruiscono i fatti e si esclude la prova che [OSCURATO:PERSONA] sia associato alla mafia ovvero anche solo che sia stato "concorrente esterno", tanto che viene assolto "per non avere commesso il fatto", ma si dà atto che, per non subire l'aggressiva concorrenza di tale Schinocca nel settore deile slot-machine collocate nei bar (Schinocca che sia Barbera che il socio [OSCURATO:PERSONA] sospettavano essere l'autore o il mandante dell'incendio della loro auto), [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a referenti della famiglia mafiosa Santapaola al fine di frenare le iniziative di Schinocca, peraltro senza ottenere risultati di rilievo ma, comunque, con ciò dimostrando contiguità ad ambienti malavitosi. Pur essendo risultato, in effetti, come si legge nella sentenza assolutoria ed anche nell'ordinanza impugnata, che il ricorrente era non già un associato ma un piccolo imprenditore vittima della mafia, in particolare di Scinocca, tuttavia, si è specialmente valorizzato in senso reiettivo da parte del Giudice della riparazione l'essersi lo stesso rivolto a mafiosi o a persone contigue a mafiosi per difendersi (pp. 3-5), azione valutata incauta e con efficacia concausale neil'errore dell'A.G., con richiamo espresso da parte dei Giudici di merito (alla p. 6) al pertinente precedente di Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228527, secondo cui «In tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, quel comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi 'di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittwo della libertà». Tale modo di agire sé stato - non irragionevolmente - ricondotto dalla Corte di appello alla categoria delle frequentazioni ambigue o dei comportamenti, comunque, tali da essere percepiti all'esterno come contiguità criminale e, dunque, ostativi rispetto al riconoscimento della equa riparazione. In particolare, la Corte di legittimità ha affermato in più occasioni che possono integrare colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782), purché il Giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4„ n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). Motivazione che nel caso di specie risulta sufficiente, non illogica e non incongrua. Donde il rigetto del terzo motivo di ricorso (peraltro, il p:-ecedente richiamato nel ricorso, cioè Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282565, non appare pertinente). 1.4. La valutazione relativa all'ultimo motivo è assorbita dalle considerazioni che precedono; avendo, infatti, la Corte territoriale nel provvedimento impugnato stimato grave la colpa del soggetto agente, logicamente non si è posta il problema della eventuale rilevanza di una colpa di grado lieve (che, come noto, ove riconosciuta sussistente, potrebbe rilevare non già come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ma per l'eventuale riduzione della sua entità: tra le numerose, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006). 2.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà valutare l'eventuale presenza o meno di colpa grave del ricorrente in ipotesi concausativa del mantenimento e del lungo protrarsi della carcerazione preventiva di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 32393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris