CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 34586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di rapina. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, dolendosi della mancata riduzione di un terzo per la scelta effettuata anche in ragione del risarcimento del danno non considerato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). I ricorrenti, nella specie, si limitano a dolersi della mancata applicazione di una circostanza attenuante e del consequenziale errato calcolo della pena che non aveva formato oggetto del loro accordo, il quale prevedeva solo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinuncia a tutti gli altri motivi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V criì f\r, [OSCURATO:PERSONA]