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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18843/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 02/08/2022, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 173) e per il reato fine di cui al capo 295 della contestazione provvisoria.

2. Ha presentato ricorso Belmonte tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto associativo.

Il Tribunale aveva in gran parte riprodotto il contenuto della richiesta di applicazione della misura cautelare, sottraendosi alla formulazione di un'autonoma valutazione, costituente espressione della giurisdizione, e omettendo di considerare le deduzioni difensive, ,anche in ragione del fatto che era mancata una soddisfacente informazione fattuale in ordine al nucleo essenziale della condotta associativa, essendo stato valorizzato il concorso nel delitto dì cui al capo 295) ed essendo stato trascurato il fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia avesse indicato il ricorrente come spacciatore per conto del gruppo Banana o come factotum delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

L'aggravante era stata ravvisata con motivazione assertiva, nel presupposto, riflettente il tenore della contestazione, che il gruppo fosse organizzato e diretto nell'ambito della sfera di influenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nel cui alveo confluivano le attività di narcotraffico. 2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e al pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il ricorrente avesse preso parte alle attività associative in tutte le loro fasi, ciò che tuttavia strideva con l'attualità del pericolo.

Inoltre aveva omesso di valutare il tempo di circa due anni trascorso tra i fatti e l'adozione della misura, nonché gli elementi dedotti, in particolare il profilo lavorativo, le buste paga, la posizione assicurativa, rivelatori dell'allontanamento del ricorrente dal contesto territoriale e socio-ambientale delle condotte criminose.

Non era stato dunque dato conto degli elementi attestanti l'attualità del pericolo, essendo inoltre carente la motivazione in punto di proporzionalità e in ordine alle ragioni per cui, intervenuta la recisione del collegamento territoriale il pericolo non potesse essere fronteggiato con misure cautelari non custodiali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Il tema dell'autonoma valutazione investe la struttura dell'ordinanza genetica, mentre il Tribunale in sede di riesame deve dar conto delle ragioni per cui non è fondato il gravame.

In concreto non sono state formulate specifiche doglianze in ordine alla ricostruzione proposta dal Tribunale, che, pur correlandosi all'originaria richiesta, dà conto di un quadro coerente, attestante il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di gestione del traffico di stupefacenti da parte del gruppo facente capo agli Abbruzzese, dei suoi rapporti con i sodali e con i vertici del gruppo, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], della sua disponibilità ad occultare la droga dopo l'arresto del predetto, dell'attività di recupero di crediti derivanti da preg ressa attività di spaccio: il Tribunale ha in particolare operato un vaglio del compendio indiziario, formulando una valutazione di sintesi, ancorata agli elementi posti in luce, valutazione che non ha formato oggetto di puntuali censure, dovendosi in particolare escludere che sia stata valorizzata solo la gravità indiziaria in ordine al contestato reato fine, a fronte del complessivo esame condotto nei termini indicati.

3. Il secondo motivo è inammissibile, non solo perché genericamente formulato ma anche e soprattutto perché in questa sede il ricorrente non ha interesse a dedurre il tema della configurabilità dell'aggravante, che non ha alcuna incidenza sullo status custodiae, né con riguardo ai termini di durata della custodia cautelare né in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028).

4. Il terzo motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale ha legittimamente fatto leva sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che assume rilievo assorbente in assenza di elementi comprovanti il venir meno delle esigenze cautelari o la possibilità di fronteggiarle con misure meno afflittive.

Posta dunque la manifesta infondatezza delle deduzioni incentrate sulla radicale mancata valutazione della concretezza e attualità delle esigenze, va rimarcato come del tutto inidonea risulti la censura con la quale si valorizza il lasso di tempo intercorso tra le condotte e l'applicazione della misura, tempo in realtà limitato rispetto alla strutturazione e all'operatività del sodalizio venuto in rilievo e comunque non tale da disvelare di per sé il venir meno o il concreto affievolimento delle esigenze cautelari.

Quanto poi al profilo del mutamento del contesto territoriale e socio- ambientale, il Tribunale ha valutato la genericità degli elementi addotti, mentre nel motivo di ricorso si rinnova la deduzione in termini parimenti generici, facendosi riferimento alla documentazione prodotta, costituita da busta paga, posizione assicurativa e tessera sanitaria tedesca, senza alcuna concreta indicazione degli elementi dai quali dovrebbe desumersi il carattere stabile e duraturo del trasferimento all'estero e la mancanza di contatti criminali di qualsivoglia specie con l'ambiente di provenienza.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 02/08/2022, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 173) e per il reato fine di cui al capo 295 della contestazione provvisoria. 2. Ha presentato ricorso Belmonte tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto associativo. Il Tribunale aveva in gran parte riprodotto il contenuto della richiesta di applicazione della misura cautelare, sottraendosi alla formulazione di un'autonoma valutazione, costituente espressione della giurisdizione, e omettendo di considerare le deduzioni difensive, ,anche in ragione del fatto che era mancata una soddisfacente informazione fattuale in ordine al nucleo essenziale della condotta associativa, essendo stato valorizzato il concorso nel delitto dì cui al capo 295) ed essendo stato trascurato il fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia avesse indicato il ricorrente come spacciatore per conto del gruppo Banana o come factotum delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'aggravante era stata ravvisata con motivazione assertiva, nel presupposto, riflettente il tenore della contestazione, che il gruppo fosse organizzato e diretto nell'ambito della sfera di influenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nel cui alveo confluivano le attività di narcotraffico. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e al pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il ricorrente avesse preso parte alle attività associative in tutte le loro fasi, ciò che tuttavia strideva con l'attualità del pericolo. Inoltre aveva omesso di valutare il tempo di circa due anni trascorso tra i fatti e l'adozione della misura, nonché gli elementi dedotti, in particolare il profilo lavorativo, le buste paga, la posizione assicurativa, rivelatori dell'allontanamento del ricorrente dal contesto territoriale e socio-ambientale delle condotte criminose. Non era stato dunque dato conto degli elementi attestanti l'attualità del pericolo, essendo inoltre carente la motivazione in punto di proporzionalità e in ordine alle ragioni per cui, intervenuta la recisione del collegamento territoriale il pericolo non potesse essere fronteggiato con misure cautelari non custodiali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Il tema dell'autonoma valutazione investe la struttura dell'ordinanza genetica, mentre il Tribunale in sede di riesame deve dar conto delle ragioni per cui non è fondato il gravame. In concreto non sono state formulate specifiche doglianze in ordine alla ricostruzione proposta dal Tribunale, che, pur correlandosi all'originaria richiesta, dà conto di un quadro coerente, attestante il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di gestione del traffico di stupefacenti da parte del gruppo facente capo agli Abbruzzese, dei suoi rapporti con i sodali e con i vertici del gruppo, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], della sua disponibilità ad occultare la droga dopo l'arresto del predetto, dell'attività di recupero di crediti derivanti da preg ressa attività di spaccio: il Tribunale ha in particolare operato un vaglio del compendio indiziario, formulando una valutazione di sintesi, ancorata agli elementi posti in luce, valutazione che non ha formato oggetto di puntuali censure, dovendosi in particolare escludere che sia stata valorizzata solo la gravità indiziaria in ordine al contestato reato fine, a fronte del complessivo esame condotto nei termini indicati. 3. Il secondo motivo è inammissibile, non solo perché genericamente formulato ma anche e soprattutto perché in questa sede il ricorrente non ha interesse a dedurre il tema della configurabilità dell'aggravante, che non ha alcuna incidenza sullo status custodiae, né con riguardo ai termini di durata della custodia cautelare né in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028). 4. Il terzo motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato. Il Tribunale ha legittimamente fatto leva sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che assume rilievo assorbente in assenza di elementi comprovanti il venir meno delle esigenze cautelari o la possibilità di fronteggiarle con misure meno afflittive. Posta dunque la manifesta infondatezza delle deduzioni incentrate sulla radicale mancata valutazione della concretezza e attualità delle esigenze, va rimarcato come del tutto inidonea risulti la censura con la quale si valorizza il lasso di tempo intercorso tra le condotte e l'applicazione della misura, tempo in realtà limitato rispetto alla strutturazione e all'operatività del sodalizio venuto in rilievo e comunque non tale da disvelare di per sé il venir meno o il concreto affievolimento delle esigenze cautelari. Quanto poi al profilo del mutamento del contesto territoriale e socio- ambientale, il Tribunale ha valutato la genericità degli elementi addotti, mentre nel motivo di ricorso si rinnova la deduzione in termini parimenti generici, facendosi riferimento alla documentazione prodotta, costituita da busta paga, posizione assicurativa e tessera sanitaria tedesca, senza alcuna concreta indicazione degli elementi dai quali dovrebbe desumersi il carattere stabile e duraturo del trasferimento all'estero e la mancanza di contatti criminali di qualsivoglia specie con l'ambiente di provenienza. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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