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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25760/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SHEHA3 ALTIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce il 20 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecceill 13 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (detto Gigi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto Donatello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili della violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannando ciascuno, riconosciute ai soli Basilicata e Kabouri, le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia,:etir)enéi; riconosciute a Pizzolante, Shehaj, Urso ed Esser le attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti quanto a Pizzolante, Rizzo e Urso) ed esclusa la recidiva quanto a Rainò, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi, uno dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Noia, ed uno dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli.

4. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi con i quali si denunzia violazione di legge.

4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc: pen., non avendo i decidenti verificato la ricorrenza di ragioni che imponessero l'immediato proscioglimento dell'imputato, così venendo meno al proprio ruolo.

4.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

Il motivo di appello con cui si censurava la confisca non avrebbe risentito della rinuncia parziale ai motivi di impugnazione; in ogni caso, la confisca c.d. allargata si presenta priva di motivazione, rammentandosi che si era sostenuta da parte della Difesa nell'appello la legittimità dell'acquisto di alcune case mobili in un campeggio in Cilento; ed il provvedimento ablativo sarebbe illegittimo, non essendo state messe in grado di partecipare la moglie e la figlia dell'interessato, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di alcuni beni confiscati.5.

Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], premessa l'affermazione circa la ricorribilità del provvedimento ablatorio, lamenta la illegittimità della confisca, sia diretta che per equivalente, dei beni ritenuti nella disponibilità dell'imputato per violazione di legge (art. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990) e per mancanza totale di motivazione.

Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si segnala che la confisca era estranea all'accordo raggiunto tra le parti, che sarebbe errata la quantificazione dei beni, siccome eccedente rispetto alla somma che si ritiene essere profitto del reato, che, comunque, è illegittima la confisca, nei termini in cui disposta, del denaro, che non è profitto dell'attività illecita posta in essere, e che difetta la esplicitazione delle ragioni per cui si ritiene ingiustificata la provenienza del denaro e sproporzionata la quantità rispetto al reddito dell'imputato e alla sua effettiva attività economica.

Sarebbe illegittima ed erronea la motivazione in tema di confisca, incentrata (p. 4) soltanto sulla avvenuta rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di concordato.

Nel merito, richiamate le ragioni dell'appello, si sottolinea avere i decidenti trascurato che il valore dei beni confiscati è sicuramente superiore al ritenuto profitto delle attività illecite, che alcuni beni erano stati - del tutto legittimamente - acquistati cronologicamente prima della prima delle contestazioni e che si sarebbe dovuto mettere in condizione di interloquire la moglie e la figlia dell'imputato, proprietarie di alcuni beni confiscati, siccome terzi estranei in buona fede, che non hanno avuto la possibilità di intervenire.

Quanto alla confisca del denaro, non sussisterebbero le condizioni di cui all'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990.

6. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge.

6.1. In primo luogo, per non avere i decidenti motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 6.2.

Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che, invece, vanno ad uno ad uno, spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, 5, Rv. 271830.

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Brindisi) è affidato a due motivi,

7.1. Con il primo si censura la mancata valutazione in sentenza circa la riconoscibilità nel caso di specie del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

7.2. Con il secondo si deduce la omessa riduzione quantitativa di pena sugli aumenti in continuazione per effetto del riconoscimento in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche, così discostandosi la Corte territoriale dal recente insegnamento della S.C. (Sez. 3, n. 23302 del 28/04/2023, Avdurami).

8. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) propone un unico motivo con cui si duole circa la mancata verifica da parte dei giudici di merito in ordine alla necessità di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e di controllo sulla legalità della pena applicata.

9. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con cui denunzia la violazione degli artt. 129, 192 e 599-bis cod. proc. pen., per essere la sentenza priva di motivazione, anche circa la ricorrenza di cause che impongono l'immediato proscioglimento dell'imputato.

10. [OSCURATO:PERSONA] (con gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Lecce) deduce due motivi lamentando con entrambi violazione di legge.

10.1. In primo luogo, per non avere la sentenza motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 10.2.

Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che invece vanno spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, S, Rv. 271830.

11. Infine, [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, essendo stata preclusa - secondo la Difesa - all'imputato la possibilità di richiedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva.

Infatti nessun avviso, pur obbligatorio, sarebbe stato dato all'imputato, dopo la riduzione di pena che ha consentito - astrattamente - il ricorso all'istituto, da parte della Corte territoriale, così non rispettandosi le "linee guida" elaborate dalla Corte di appello di Torino.

Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza.12.

Il P.G. della S.C., nella requisitoria del 27 febbraio 2024 1 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

1.1. Si è infatti proceduto nel caso di specie con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè ogni questione ulteriore rispetto a quelle specificamente oggetto di statuizione di riforma in appello, inclusa quella relativa alla confisca, è stata oggetto di rinunzia espressa.

1.2. Quanto alla problematica posta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (motivo unico) in tema di corretta applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., ha già - condivisibilmente - precisato Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, 285412, che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva»; il principio, peraltro, è stato di recente ribadito, negli esatti termini, da Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710.

2. Essendo, quindi, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SHEHA3 ALTIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce il 20 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecceill 13 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (detto Gigi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto Donatello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili della violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannando ciascuno, riconosciute ai soli Basilicata e Kabouri, le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia,:etir)enéi; riconosciute a Pizzolante, Shehaj, Urso ed Esser le attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti quanto a Pizzolante, Rizzo e Urso) ed esclusa la recidiva quanto a Rainò, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi, uno dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Noia, ed uno dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli. 4. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi con i quali si denunzia violazione di legge. 4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc: pen., non avendo i decidenti verificato la ricorrenza di ragioni che imponessero l'immediato proscioglimento dell'imputato, così venendo meno al proprio ruolo. 4.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Il motivo di appello con cui si censurava la confisca non avrebbe risentito della rinuncia parziale ai motivi di impugnazione; in ogni caso, la confisca c.d. allargata si presenta priva di motivazione, rammentandosi che si era sostenuta da parte della Difesa nell'appello la legittimità dell'acquisto di alcune case mobili in un campeggio in Cilento; ed il provvedimento ablativo sarebbe illegittimo, non essendo state messe in grado di partecipare la moglie e la figlia dell'interessato, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di alcuni beni confiscati.5. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], premessa l'affermazione circa la ricorribilità del provvedimento ablatorio, lamenta la illegittimità della confisca, sia diretta che per equivalente, dei beni ritenuti nella disponibilità dell'imputato per violazione di legge (art. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990) e per mancanza totale di motivazione. Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si segnala che la confisca era estranea all'accordo raggiunto tra le parti, che sarebbe errata la quantificazione dei beni, siccome eccedente rispetto alla somma che si ritiene essere profitto del reato, che, comunque, è illegittima la confisca, nei termini in cui disposta, del denaro, che non è profitto dell'attività illecita posta in essere, e che difetta la esplicitazione delle ragioni per cui si ritiene ingiustificata la provenienza del denaro e sproporzionata la quantità rispetto al reddito dell'imputato e alla sua effettiva attività economica. Sarebbe illegittima ed erronea la motivazione in tema di confisca, incentrata (p. 4) soltanto sulla avvenuta rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di concordato. Nel merito, richiamate le ragioni dell'appello, si sottolinea avere i decidenti trascurato che il valore dei beni confiscati è sicuramente superiore al ritenuto profitto delle attività illecite, che alcuni beni erano stati - del tutto legittimamente - acquistati cronologicamente prima della prima delle contestazioni e che si sarebbe dovuto mettere in condizione di interloquire la moglie e la figlia dell'imputato, proprietarie di alcuni beni confiscati, siccome terzi estranei in buona fede, che non hanno avuto la possibilità di intervenire. Quanto alla confisca del denaro, non sussisterebbero le condizioni di cui all'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990. 6. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge. 6.1. In primo luogo, per non avere i decidenti motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 6.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che, invece, vanno ad uno ad uno, spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, 5, Rv. 271830. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Brindisi) è affidato a due motivi, 7.1. Con il primo si censura la mancata valutazione in sentenza circa la riconoscibilità nel caso di specie del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 7.2. Con il secondo si deduce la omessa riduzione quantitativa di pena sugli aumenti in continuazione per effetto del riconoscimento in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche, così discostandosi la Corte territoriale dal recente insegnamento della S.C. (Sez. 3, n. 23302 del 28/04/2023, Avdurami). 8. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) propone un unico motivo con cui si duole circa la mancata verifica da parte dei giudici di merito in ordine alla necessità di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e di controllo sulla legalità della pena applicata. 9. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con cui denunzia la violazione degli artt. 129, 192 e 599-bis cod. proc. pen., per essere la sentenza priva di motivazione, anche circa la ricorrenza di cause che impongono l'immediato proscioglimento dell'imputato. 10. [OSCURATO:PERSONA] (con gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Lecce) deduce due motivi lamentando con entrambi violazione di legge. 10.1. In primo luogo, per non avere la sentenza motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 10.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che invece vanno spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, S, Rv. 271830. 11. Infine, [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, essendo stata preclusa - secondo la Difesa - all'imputato la possibilità di richiedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva. Infatti nessun avviso, pur obbligatorio, sarebbe stato dato all'imputato, dopo la riduzione di pena che ha consentito - astrattamente - il ricorso all'istituto, da parte della Corte territoriale, così non rispettandosi le "linee guida" elaborate dalla Corte di appello di Torino. Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza.12. Il P.G. della S.C., nella requisitoria del 27 febbraio 2024 1 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Si è infatti proceduto nel caso di specie con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè ogni questione ulteriore rispetto a quelle specificamente oggetto di statuizione di riforma in appello, inclusa quella relativa alla confisca, è stata oggetto di rinunzia espressa. 1.2. Quanto alla problematica posta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (motivo unico) in tema di corretta applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., ha già - condivisibilmente - precisato Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, 285412, che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva»; il principio, peraltro, è stato di recente ribadito, negli esatti termini, da Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710. 2. Essendo, quindi, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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