CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30114/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7830-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4338/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07830 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- \«. Rg 7830/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Lazio, con sentenza nr 4338/2019, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società I [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto gli avvisi di accertamento Ires ed Iva per gli anni dal 2008 al 2010. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava, per gli aspetti che qui interessano, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato non sanato dal successivo intervento del legale rappresentante della società in assenza del rinnovo delle previste formalità introduttive e della ratifica delle attività da parte del soggetto non legittimato. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società. Si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'ad 7 della legge 212/2000, dell'art 42 secondo comma del d.p.r. 600/1973 e dell'art 56 quinto comma del d.p.r. nr 633/1972, in relazione all'art 360, primo comma, nr 3 c.p.c. Si sostiene infatti, alla luce dell'intervenuta notifica degli avvisi di accertamento al legale rappresentante della società, che le attività compiute in base alla segnalazione del dicembre del 2014 non avrebbero rivestito alcuna rilevanza né formale e neppure sostanziale ai fini della determinazione della pretesa, interamente fondata sul processo verbale del 30.3.2015, evidenziando altresì che alla verifica del 2015 aveva assistito l'amministratore giudiziario che aveva presenziato alle attività del dicembre 2014. Si afferma pertanto che, in questo quadro fattuale, non poteva ritenersi violato il principio del contraddittorio non essendo richiesta l'allegazione di un atto che neppure può ritenersi presupposto. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l'unica ratio decidendi. Occorre rilevare che l'inefficacia dell'avviso di accertamento non è stata ravvisata dalla CTR nel difetto dì motivazione dell'atto impositivo per la mancata allegazione dell'atto presupposto al processo verbale o per l'insufficiente riproduzione del contenuto essenziale. La CTR ha infatti ritenuto che in ogni caso il problema nella specie riguardava a monte la formazione del verbale, che il giudice assumeva avvenuta in violazione del contraddittorio. Tale supposta violazione, che costituisce l'unica ratio della decisione, fu ravvisata nel fatto che l'accesso fu eseguito in assenza del legale rappresentante della società cui non era stata data comunicazione delle operazioni di verifica intraprese alla presenza in data 5.12.2014 dell'ex custode giudiziario della società, [OSCURATO:PERSONA]. Tale ratio non risulta scalfita dal ricorso che si sofferma unicamente sulla questione del rispetto del requisito motivazionale. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in C 6.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Roma 7.7.2021 [OSCURATO:PERSONA] (Anto F [OSCURATO:PERSONA] • 2