CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'esistenza della res furtiva prima della sua asportazione da parte dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ed aspecifica reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede per necessità, è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; d'altra parte, non si tratta di censura in punto di diritto, ma che coinvolge la verifica di elementi di fatto, la cui ricerca processuale è demandata esclusivamente al giudice di merito. Il motivo di ricorso in esame, con cui si contesta anche vizio di motivazione in relazione al medesimo profilo, è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice di merito esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme