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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35257/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 51 27 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del legale rappresentantepro tempore , entrambe rappresentate e difese in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 1562 / 0 3 / 20 depositata i n data 15 / 0 7 /20 20 , Oggetto: art.14 d.

Lgs. n. 546/92 – violazione litisconsorzionecessario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società “ La fattoria del casaro ” s . n . c . e [OSCURATO:PERSONA] in qualità disocia della stessa impugnavano con separati ricorso gli avvisi di accertamentoad esse notificati riferiti al periodo di imposta 2013 con i quali erano rideterminati il maggior reddito della società e conseguentementedella so cia; - la CTP previa riunione del due cause accoglieva i ricorsi annullando gliatti impugnati ; l'Ufficio proponeva appello; - la CTR con la sentenza qui gravata in parziale riforma della sentenzadi prime cure accoglieva l'appello confermando gli avvisi diaccertamento nella parte relativa ai costi ritenuti non inerenti o nonrelativi al periodo di competenza; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa quattro motivi ; - resist ono con controricorso , illustrato da memoria, sia la soci età La fattoria del casaro s.n.c. in persona di [OSCURATO:PERSONA] sia la sociaBruno Cinzia; Consideratoche: - p reliminarmente il C ollegio rileva la violazione dell'art. 14 del d.

Lgs.n. 546 del 1992; invero risulta dalla sentenza impugnata e dagliatti di causa che l'altra socia della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Maria non è stata parte dei gradi del merito che hanno vistopartecipanti [OSCURATO:PERSONA] e la società tra le due sopra detta; - sul punto parte ricorrente precisa, a pagina 3 del proprio atto , che ”acarico del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] socio al 50%” il contenzioso “non è stato riunito a quelli presenti ed è attualmentependente in CTR”; - tali circostanze sono confermate da quanto dedotto e documentato in memoria dai contribuenti, a nulla rilevando l’identicitàdi contenuto delle pronunce , che si conferma anche in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 questasede esser state rese comunque da divers e CTP nel primo gradodi merito e da differenti Collegi di CTR nel grado di appello ; - va quindi osservato che secondo questa Corte (Cass., Sez.

Un., 4 giugno2008, n. 14815), la unitarietà dell'accertamento che è (o deveessere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit.

TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 6 00 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsoproposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci(salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devonoessere parte nello stesso processo, e la controversia non puòessere de cisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (d.

Lgs. n.546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmentecomune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.

SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessariooriginario, con la conseguenza che il ricorso propos to ancheda uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporrela riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del d.

Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazionedi tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione delprincipio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.,comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata inogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; (in termini Cass.Sez. 6 - 5, Ord. n. 16730 del 25/06/2018; conforme anche Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 25300 del 2 8/11/2014; Cass. Sez.

UU., Sent. n. 14815 del 04/06/2008) ; invero, l'unicità dell'atto di accertamento(art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità delriparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presuppostounitario che determi na di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamentonon sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato edimpugnato alme no un avviso di accertamento perché si verifichi ilpresupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società.

In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il fatto che l'amministrazione finanziarianon notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nell a completezzadel contraddittorio; - pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado che provvederà alla integrazionedel contraddittor io nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e all’esitoall’esame del merito della controversia; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 51 27 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del legale rappresentantepro tempore , entrambe rappresentate e difese in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 1562 / 0 3 / 20 depositata i n data 15 / 0 7 /20 20 , Oggetto: art.14 d. Lgs. n. 546/92 – violazione litisconsorzionecessario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società “ La fattoria del casaro ” s . n . c . e [OSCURATO:PERSONA] in qualità disocia della stessa impugnavano con separati ricorso gli avvisi di accertamentoad esse notificati riferiti al periodo di imposta 2013 con i quali erano rideterminati il maggior reddito della società e conseguentementedella so cia; - la CTP previa riunione del due cause accoglieva i ricorsi annullando gliatti impugnati ; l'Ufficio proponeva appello; - la CTR con la sentenza qui gravata in parziale riforma della sentenzadi prime cure accoglieva l'appello confermando gli avvisi diaccertamento nella parte relativa ai costi ritenuti non inerenti o nonrelativi al periodo di competenza; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa quattro motivi ; - resist ono con controricorso , illustrato da memoria, sia la soci età La fattoria del casaro s.n.c. in persona di [OSCURATO:PERSONA] sia la sociaBruno Cinzia; Consideratoche: - p reliminarmente il C ollegio rileva la violazione dell'art. 14 del d. Lgs.n. 546 del 1992; invero risulta dalla sentenza impugnata e dagliatti di causa che l'altra socia della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Maria non è stata parte dei gradi del merito che hanno vistopartecipanti [OSCURATO:PERSONA] e la società tra le due sopra detta; - sul punto parte ricorrente precisa, a pagina 3 del proprio atto , che ”acarico del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] socio al 50%” il contenzioso “non è stato riunito a quelli presenti ed è attualmentependente in CTR”; - tali circostanze sono confermate da quanto dedotto e documentato in memoria dai contribuenti, a nulla rilevando l’identicitàdi contenuto delle pronunce , che si conferma anche in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 questasede esser state rese comunque da divers e CTP nel primo gradodi merito e da differenti Collegi di CTR nel grado di appello ; - va quindi osservato che secondo questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 giugno2008, n. 14815), la unitarietà dell'accertamento che è (o deveessere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 6 00 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsoproposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci(salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devonoessere parte nello stesso processo, e la controversia non puòessere de cisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (d. Lgs. n.546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmentecomune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessariooriginario, con la conseguenza che il ricorso propos to ancheda uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporrela riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazionedi tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione delprincipio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.,comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata inogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; (in termini Cass.Sez. 6 - 5, Ord. n. 16730 del 25/06/2018; conforme anche Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 25300 del 2 8/11/2014; Cass. Sez. UU., Sent. n. 14815 del 04/06/2008) ; invero, l'unicità dell'atto di accertamento(art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità delriparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presuppostounitario che determi na di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamentonon sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato edimpugnato alme no un avviso di accertamento perché si verifichi ilpresupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il fatto che l'amministrazione finanziarianon notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nell a completezzadel contraddittorio; - pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado che provvederà alla integrazionedel contraddittor io nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e all’esitoall’esame del merito della controversia; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di m
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