CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8522-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4386/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che la C.T.P. di Roma rigettò, con sentenza n. 23522/20/2017, il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE aveva negato, per intervenuta decadenza, il rimborso richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un credito I.V.A. maturato per l’anno 2010; che avverso tale decisione la ACQUATECNO S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L ., nonché [OSCURATO:PERSONA] , tutti nella qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, proposero appello innanzi alla C.T.R. della Lazio che, con sentenza n. 4386/2021, depositata il 04/10/2021 a propria volta rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, essendo stato il credito I.V.A. per cui è causa esposto nella dichiarazione presentata il 21/09/2011 ai fini della relativa compensazione e, dunque, allorché la società [OSCURATO:PERSONA] era già stata posta in liquidazione, né essendo stata la detta dichiarazione rettificata, al momento della successiva presentazione, in data 14 / 10 / 2015, dell’istanza di rimborso per il medesimo credito, il termine biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 doveva considerarsi elasso, posto che, per effetto dello stato di liquidazione in cui versava, la detta società “avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell’IVA in eccedenza, piuttosto che la compensazione…la richiesta di rimborso veniva presentata nella prossimità della scadenza dei termini per eventuali verifiche. Il comportamento scelto dalla contribuente ha di fatto vanificato la possibilità di verifica dell’Ufficio. Che si sarebbe potuto regolarmente espletare se vi fosse stata la rettifica e se la richiesta di rimborso fosse stata attivata nel termine biennale” (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, sub § 8.3); che avverso tale decisione la ACQUATECNO S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L ., nonché [OSCURATO:PERSONA] , tutti nella qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Considerato: che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546…dell’art. 57 del DPR 633/72…e dell’art. 2946 del Codice Civile…” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato essi odierni ricorrenti decaduti dal diritto al rimborso del credito I.V.A. maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] là dove, al contrario, per effetto della cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, conseguente alla sua messa in liquidazione, l’esposizione del credito in dichiarazione ai fini della compensazione faceva comunque emergere la volontà della contribuente di ripetere dall’erario l’eccedenza corrisposta, ripetizione ottenibile, peraltro, unicamente con istanza di rimborso da presentare nell’ordinario termine decennale di prescrizione; che il motivo è fondato; che è noto che, in tema di I.V.A., l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 6 33 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2022, n. 35717, Rv. 666583-01); che, a precisazione del consolidato principio che precede, è stato, tuttavia, chiarito che, pur in presenza di erronea esposizione in dichiarazione, cionondimeno non si applica al rimborso il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 quanto, piuttosto, il termine ordinario decennale di prescrizione, là dove la compensazione non possa più essere effettuata, come, per l’appunto, nell’ipotesi di “cessazione dell'attività” - da intendersi quale messa in liquid azione della società, comunicata all'autorità che aveva rilasciato la licenza e non, invece, quale suo scioglimento o sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso (cfr. Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5893, Rv. 653072-01) - ovvero morte del contribuente (Cass., Sez. 5, 10.8.2022, n. 24655, Rv. 665796- 01): in tali casi eccezionali, infatti, “resta irrilevante…che detti crediti [siano stati] indicati [dal] contribuente come da utilizzare in compensazione (in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa), anziché senz'altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato…l'attività di impresa [al contribuente] non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi” (cfr., in particolare, Cass., Sez. 5, 11.3.2021, n. 6876, non massimata, p. 3, terzultimo cpv.); che tali principi sono stati, all’evidenza, disattesi dalla C.T.R., la quale, in presenza di credito I.V.A. esposto (sia pure erroneamente) ai fini della relativa compensazione, da una società pacificamente in liquidazione all’atto della presentazione della dichiarazione, ha invece escluso che detto credito potesse essere chiesto a rimborso nel termine ordinario decennale di prescrizione (fermo restando – cfr. controricorso dell’ AGENZIA – che anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione, dovrà assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante (a rg. da Cass., Sez. 5, 23.1.2019, n. 1822, Rv. 652366-01); che quanto precede determina l’assorbimento delle ulteriori questioni svolte con il motivo in esame; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei