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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04765/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' JIHED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 100/RG 24541 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.3ihed Friji impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1-40);

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 1-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno accertato i fatti, indicando l'imponente mole investigativa a carico dell'imputato (intercettazioni, anche con linguaggio esplicito, servizi di osservazione con indicazione di date, utenze, controlli e riconoscimenti fotografici degli acquirenti).

Con riferimento alla censura sulla mancata motivazione degli aumenti operati in continuazione il ricorso non si confronta con la pag. 6 della sentenza impugnata che li ha quantificati nella misura di tre anni di reclusione ed € 10.000 di multa per oltre 40 episodi di cessioni accertate.

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' JIHED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 100/RG 24541 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.3ihed Friji impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1-40); 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 1-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno accertato i fatti, indicando l'imponente mole investigativa a carico dell'imputato (intercettazioni, anche con linguaggio esplicito, servizi di osservazione con indicazione di date, utenze, controlli e riconoscimenti fotografici degli acquirenti). Con riferimento alla censura sulla mancata motivazione degli aumenti operati in continuazione il ricorso non si confronta con la pag. 6 della sentenza impugnata che li ha quantificati nella misura di tre anni di reclusione ed € 10.000 di multa per oltre 40 episodi di cessioni accertate. 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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