CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32344/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 (capo A) e 110, 337 co. 2 cod. pen. e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo della continuazione, la pena finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 14.000 di multa, così determinata muovendo dalla pena base di anni 7 di reclusione ed euro 27.000 di multa per il più grave capo A, ridotta per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione e diminuita per il rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., per non avere il giudice fornito alcuna motivazione in ordine alla congruità della pena e esplicitato la gravità della violazione, con conseguente erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. A far tempo da tale data — successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento sia ,la relativa impugnativa (art. 1, co. 51, I. n. 103/2017) — il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Le doglianze articolate in punto di dosimetria della pena — peraltro assolutamente generiche — sono manifestamente inammissibili, giacché l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella in esame è ristretto ai soli - casi di illegalità della pena. Va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ratificato dal giudice l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze e all'entità e conversione della pena, ove non illegali: anche entro tale ambito l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5, n. 5210 del28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). Ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. n. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e vi fosse stata ratifica dell'accordo sanzionatorio, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Nel caso di specie, la censura relativa al preteso difetto di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. si risolve in una doglianza estranea al perimetro di ricorribilità sopra tracciato, non essendo dedotta né ravvisabile alcuna illegalità della pena, la quale — anzi — risulta determinata all'interno delle cornici edittali, con applicazione delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito. Peraltro, il giudice di merito ha dato conto della congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità della condotta, la natura, quantità e principio attivo della sostanza e il contegno dell'imputato, così assolvendo l'obbligo motivazionale nei termini semplificati propri del rito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M