CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11318/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Apuania n. 12. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]. LTD. (già CitizenHoldings Co . L td.) , con sede in 1 - 12, 6-chome Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo (Giappone), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustagiusta procura speciale alle liti del 31 maggio 2023, rilasciata avanti a notaio e debitamente legalizzata con apostille, allegata al controricorso, dagli AvvocatiMassimo Sterpi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]. - intimat o - avverso l’ordinanza, n. cron. 34867 /20 2 2 , del la CORTE DI CASSAZIONEpubblicatain data 25/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/05/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]. Ltd., holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari Citizen, convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la nullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 2 cod. civ., co n la pronuncia dell'inibitoria dell'uso dei marchi e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l'illecito concorrenziale, inibendo l'uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di €4.284.331,00, oltre interessi. 2. Le impugnazioni separatamente proposte,contro questa decisione, dal Palermo e dal Cappelluti furono riunite dall’aditaCorte d'appello di Roma, che con sentenza del 13 settembre 2019, n. 5568,rigettò la prima ed accolse la seconda. 3. Il ricorso per cassazione proposto dal Palermo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.) fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, n. 34867, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Citizen. La Corte opinò, tra l’altro, che «Del tutto inammissibile è, […], la doglianza del Palermo, effettuata, peraltro, solo in memoria, in ordine alla nullità delle procure alle liti utilizzate dalla Citizen nei gradi di merito. Invero, seppure la nullità della procura, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente, pertanto, è rilevabile d'ufficio dalgiudice (Cass. 15977/2001), tuttavia, la rilevabilità di ufficio della nullità della procura come delloius postulandi (al pari di ogni altra questione rilevabile di ufficio) può avvenire per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sempreché, però, la relativa prova risulti, contrariamente al caso di specie, dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito (sul punto tra le altre, Cass. n. 444/2003 e S.U. 15661/2005; Cass. 6439/2009)». 4. Avverso la predetta ordinanza, il Palermo ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, cuiha resistito con controricorso la Citizen, mentre il Cappelluti non ha svolto attività difensiva. Con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del Palermo e della Citizen hanno chiesto il differimento dell'adunanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo essere in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine. Con ordinanza del 10 novembre 2023/4 aprile 2024, n. 8963, questa Corte accogliendo tale richiesta ha rinviato la causa a nuovo ruolo. 5. Con successiva istanza congiunta dei medesimi difensoridatata 9/10 maggio 2025,è stato chiesto il differimento della nuova adunanza camerale, già fissata per il 15maggio 2025, ivi riferendo si essere “ in corso di definizione e finalizzazione” il testo dell’accordo transattivo. [OSCURATO:PERSONA] L’unico formulato motivo di ricorso assume che l’ordinanza oggi impugnata è viziatada errore di fatto, ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, n . 4, cod. proc. civ., atteso che la prova della nullità della procura giapponese di primo grado era costituita dal testo stesso della procura, e quest’ultimaera presente in originale nel fascicolo di primo grado del giudizio, che si trovava inserito nel fascicolo del giudizio di cassazione, tanto è vero che, quando il sottoscritto difensore ne aveva chiesto una copia alla Cancelleria della Prima Sezione Civile, la stessa sollecitamente l’aveva rilasciava. Era appunto tale copia, che era stata allegataalla memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. La Suprema Corte, quindi, non avrebbe potuto, assolutamente, affermare che, nel caso di specie,la prova della nullità della procura giapponese di primo grado non risultassedagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito. [OSCURATO:PERSONA] La persistente pendenza delle descritte trattative, all'esito delle quali, in caso di stipulazione dell'accordo, il Palermo si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno unnuovo (ed ultimo) differimento dell'adunanza camerale, in modo tale da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e di formalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della controversia. Così deciso in Roma, nella cam