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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39450/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21276-2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando l'estinzione dei reati di cui ai capi a), b), f), g), h), i), I), p) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio per i restanti delitti di simulazione di reato, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile di numerosi fatti di reato; Considerato che i primi due motivi di ricorso — con cui il ricorrente denunzia la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine, rispettivamente, al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento e ai capi della decisione avversata relativi ai reati dichiarati prescritti — sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, in particolare, quanto alla mancata rinnovazione, che il motivo di ricorso, da una parte, non chiarisce le ragioni dell'indispensabilità dell'escussione del teste e, dall'altra, non affronta criticamente le ragioni per le quali la Corte di merito ha respinto il motivo di appello, legati alla piena legittimità dell'acquisizione del verbale ex art. 512 cod. proc. pen.; Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che esso è generico ed è privo di una critica fattiva che consenta di comprendere perché, in luogo della prescrizione, l'imputato meritasse una pronunzia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; a questo proposito, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione di questa Corte censure dotate della suindicata portata demolitoria.

Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si censura la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta falsità del verbale di rinvenimento dell'autovettura di cui al fatto descritto dal capo c) dell'imputazione — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il quarto motivo di ricorso — con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza — è inammissibile per due ragioni.

La prima è che si tratta di doglianza inedita, in quanto non dedotta con l'appello benché — si legge ora nel ricorso — il vizio lamentato riguardasse sia la sentenza di primo grado che quella di appello.

A questo riguardo, trova dunque applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Né può sostenersi che si tratti di un caso di nullità assoluta — come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio — giacché «La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01).

La seconda ragione di inammissibilità è che il ricorso è, in parte qua, manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge che nel capo di imputazione il verbale di rinvenimento è qualificato come atto simulato e, quindi, ideologicamente falso, mentre il riferimento al verbale di restituzione è un'indicazione ulteriore; d'altra parte, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto in'sussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673).

Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive.

Considerato che il quinto motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia la genericità della contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 cod. pen. per l'omessa indicazione nel capo di accusa dell'atto fidefacente — è inammissibile sia perché inedito, in quanto nessuna questione sulla circostanza aggravante era stata specificamente posta nell'atto di appello (donde l'applicazione del principio ricordato quanto al quarto motivo di ricorso), sia perché manifestamente infondato in quanto l'indicazione della fidefacenza, in combinato con l'indicazione della falsità ideologica del verbale di rinvenimento, costituisce una contestazione sufficiente a rendere intellegibile la formulazione dell'accusa in relazione all'aggravante, anche alla luce di Sezioni Unite Sorge.

Considerato che il sesto motivo di ricorso —con cui si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod. pen. — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21276-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando l'estinzione dei reati di cui ai capi a), b), f), g), h), i), I), p) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio per i restanti delitti di simulazione di reato, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile di numerosi fatti di reato; Considerato che i primi due motivi di ricorso — con cui il ricorrente denunzia la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine, rispettivamente, al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento e ai capi della decisione avversata relativi ai reati dichiarati prescritti — sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, in particolare, quanto alla mancata rinnovazione, che il motivo di ricorso, da una parte, non chiarisce le ragioni dell'indispensabilità dell'escussione del teste e, dall'altra, non affronta criticamente le ragioni per le quali la Corte di merito ha respinto il motivo di appello, legati alla piena legittimità dell'acquisizione del verbale ex art. 512 cod. proc. pen.; Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che esso è generico ed è privo di una critica fattiva che consenta di comprendere perché, in luogo della prescrizione, l'imputato meritasse una pronunzia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; a questo proposito, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione di questa Corte censure dotate della suindicata portata demolitoria. Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si censura la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta falsità del verbale di rinvenimento dell'autovettura di cui al fatto descritto dal capo c) dell'imputazione — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il quarto motivo di ricorso — con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza — è inammissibile per due ragioni. La prima è che si tratta di doglianza inedita, in quanto non dedotta con l'appello benché — si legge ora nel ricorso — il vizio lamentato riguardasse sia la sentenza di primo grado che quella di appello. A questo riguardo, trova dunque applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Né può sostenersi che si tratti di un caso di nullità assoluta — come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio — giacché «La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01). La seconda ragione di inammissibilità è che il ricorso è, in parte qua, manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge che nel capo di imputazione il verbale di rinvenimento è qualificato come atto simulato e, quindi, ideologicamente falso, mentre il riferimento al verbale di restituzione è un'indicazione ulteriore; d'altra parte, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto in'sussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. Considerato che il quinto motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia la genericità della contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 cod. pen. per l'omessa indicazione nel capo di accusa dell'atto fidefacente — è inammissibile sia perché inedito, in quanto nessuna questione sulla circostanza aggravante era stata specificamente posta nell'atto di appello (donde l'applicazione del principio ricordato quanto al quarto motivo di ricorso), sia perché manifestamente infondato in quanto l'indicazione della fidefacenza, in combinato con l'indicazione della falsità ideologica del verbale di rinvenimento, costituisce una contestazione sufficiente a rendere intellegibile la formulazione dell'accusa in relazione all'aggravante, anche alla luce di Sezioni Unite Sorge. Considerato che il sesto motivo di ricorso —con cui si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod. pen. — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della so
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