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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20357/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] n 1.

Con sentenza del 19 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari pn,c, del Tribunale di Foggia ha applicato ad azi [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, la pena, già ridotta per la scelta del rito, di quattro anni ed undici mesi di reclusione e duecento euro di multa in relazione ai reati, aggravati, di plurimo tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo, accensioni pericolose, minaccia.

2. L'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice del merito omesso di profondere il dovuto impegno argomentativo nell'escludere la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo non consentito.

A norma dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza».

4. Il legislatore ha, dunque, testualmente escluso la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., secondo quanto, del resto, confermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'attestare che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (declaratoria de plano).

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] n 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari pn,c, del Tribunale di Foggia ha applicato ad azi [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, la pena, già ridotta per la scelta del rito, di quattro anni ed undici mesi di reclusione e duecento euro di multa in relazione ai reati, aggravati, di plurimo tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo, accensioni pericolose, minaccia. 2. L'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice del merito omesso di profondere il dovuto impegno argomentativo nell'escludere la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo non consentito. A norma dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza». 4. Il legislatore ha, dunque, testualmente escluso la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., secondo quanto, del resto, confermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'attestare che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (declaratoria de plano). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell