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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 22159/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diCatania, sezione per il riesame, che in data 25/9/2025 ha confermato l’ordinanza diapplicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dalGiudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale in relazione al delitto di rapinaaggravata dall’uso di arma impropria ai danni di una giovane alla quale aveva sottratto untelefono cellulare.2.

A sostegno del ricorso ha dedotto quattro motivi di impugnazione:2.1.

Violazione di legge per violazione del diritto di difesa, in quanto, benché ilTribunale del riesame riferisca che l’ordinanza di convalida della misura cautelare el’interrogatorio di convalida siano stati notificati all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tradotti in linguacomprensibile all’indagato, in realtà lo stesso ha ricevuto tali atti in lingua italiana e, pertanto,per lui incomprensibili, con conseguente nullità dell’atto.2.2. violazione di legge per violazione del diritto di difesa perché l’[OSCURATO:PERSONA], dopoaver comunicato al difensore la volontà di comparire all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alTribunale del riesame, aveva firmato in modo inconsapevole la rinuncia alla traduzione inudienza senza comprenderla, in quanto la stessa dichiarazione risultava in lingua italiana.2.3.

Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per essersi ritenuta la sussistenzadel pericolo di reiterazione della condotta criminosa, nonostante la sua riconosciutaincensuratezza, sulla base delle sole modalità del fatto ritenute indicative di una sorta direiterazione di atti ai danni delle giovani vittime.2.4.

Violazione dell’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. per essersi riconosciutal’aggravante dell’uso di arma impropria, considerando una bottiglia di vetro come armaimpropria e così erroneamente riconoscendo la forma aggravata di rapina, mentre la formasemplice avrebbe permesso di riconoscere la possibilità di beneficiare della sospensionecondizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati, se nonanche tardivamente dedotti.1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della lesione del diritto didifesa per la mancata notifica dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare tradottain lingua araba, in particolare, è manifestamente infondato in quanto, come riferisce anchel’ordinanza impugnata, essendo emersa la mancata conoscenza della lingua italiana daparte del ricorrente successivamente all’emissione della misura cautelare, “conformemente aquanto disposto in data 02/9/2025 dallo stesso Gip che ha adottato l’ordinanza di convalidadella misura cautelare, l’ordinanza suddetta nonché l’interrogatorio di convalida tradotti nellalingua comprensibile all’indagato sono stati correttamente depositati presso la Cancelleriadel tribunale di Catania in data 09/09/2025 e poi notificati a [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Il diritto di difesa dell’indagato, pertanto, è stato rispettato in piena conformitàall’insegnamento di questa Corte di legittimità a sezioni unite in materia di misure cautelaripersonali, secondo il quale l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di unimputato o indagato alloglotta, solo ove sia già emerso che questi non conosca la linguaitaliana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato dispostodegli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.

Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato oimputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare nontradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancataconoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in uncongruo termine, la cui violazione – non verificatasi nel caso di specie, alla luce di quantodinanzi riferito - determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino aquel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. (Sez.

U, n. 15069 del26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01).2.

Quanto, poi, alla dedotta mancata comprensione del documento da lui sottoscritto,con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] rinunciava ad essere tradotto dinanzi al Tribunale del riesame perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si tratta di questione che non è stata eccepita dinanzi al giudice delriesame, pur avendo avuto contezza difensore presente, per quanto emerge dal ricorso, cheil ricorrente voleva partecipare all’udienza di riesame, e pur avendo lo stesso altresì accessoagli atti per eventualmente verificare le ragioni dell’assenza, sicché si tratta di motivoinammissibile perché volto a prospettare un’asserita nullità da dedurre prima dellacelebrazione dell’udienza camerale, come richiesto a pena di decadenza dal secondocomma dell’ art. 182 cod. proc. pen.Peraltro, nella stessa prospettazione difensiva il vizio tardivamente dedotto risulterebbecagionato dallo stesso indagato, che avrebbe firmato un atto che non era stato in grado dicomprendere, sicché anche sotto questo profilo si tratta di nullità che, per il disposto primocomma del citato art. 182 cod. proc. pen., non “non può essere eccepita da chi vi ha dato oha concorso a darvi causa”.3.

Le censure di cui al terzo motivo di ricorso, volte a contestare il pericolo direiterazione della condotta criminosa, riconosciuto dal Tribunale del riesame, sonoinammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata che, purdando atto dell’assenza di precedenti penali dell’indagato, ha anche evidenziato una pluralitàdi elementi ritenuti sintomatici del carattere non occasionale ed estemporaneo dell’azionecriminosa, perché posta in essere in orario notturno e con consapevole scelta di vittimeparticolarmente vulnerabili, due giovani ragazze, e poi con violenza perpetrata afferrandouna di queste per la mandibola e minacciandole con una bottiglia di vetro al fine dicontrastare qualsiasi tentativo di impedire la fuga degli aggressori.

Senza incorrere in viziologico alcuno il Tribunale del riesame ha valorizzato questi elementi anche alla luce dellamancanza di un’occupazione lavorativa del ricorrente, privo anche di legami e punti diriferimento sul territorio, così riconoscendo il pericolo di reiterazione di analoghe condottecriminose, anche al fine di sopperire alle esigenze di vita quotidiana.4.

L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi dubitare cheanche una bottiglia di vetro, benché oggetto di uso comune e di norma non offensivo, possatrasformarsi in strumento di aggressione e, quindi, in arma impropria.

Secondol’insegnamento di questa Corte di legittimità., infatti, gli oggetti indicati specificamente nellaprima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armiimproprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senzagiustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultimaparte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per lecircostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023,Visalli, Rv. 285506 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 3760 del 24/05/1990, dep. 1991, Massimino,Rv. 186774 -01, che ha riconosciuto che, a norma del disposto dell'art. 4, comma secondo ,della legge 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti queglistrumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo,possano essere utilizzati per l'offesa alla persona, sicché anche un "matterello" o un"randello di legno", quando sia utilizzato a fine di minaccia e in un contesto aggressivo equindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindiconsiderarsi arma, anche ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'art.628, comma terzo, n. 1 cod. pen.).Peraltro, la prospettazione difensiva secondo cui da una diversa qualificazione del fatto,con esclusione della predetta aggravante, discenderebbe la possibilità di beneficiare dellasospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata, atteso che laconcessione del beneficio è comunque incompatibile con la prognosi di possibile recidivanon illogicamente riconosciuta dall’ordinanza impugnata.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diCatania, sezione per il riesame, che in data 25/9/2025 ha confermato l’ordinanza diapplicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dalGiudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale in relazione al delitto di rapinaaggravata dall’uso di arma impropria ai danni di una giovane alla quale aveva sottratto untelefono cellulare.2. A sostegno del ricorso ha dedotto quattro motivi di impugnazione:2.1. Violazione di legge per violazione del diritto di difesa, in quanto, benché ilTribunale del riesame riferisca che l’ordinanza di convalida della misura cautelare el’interrogatorio di convalida siano stati notificati all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tradotti in linguacomprensibile all’indagato, in realtà lo stesso ha ricevuto tali atti in lingua italiana e, pertanto,per lui incomprensibili, con conseguente nullità dell’atto.2.2. violazione di legge per violazione del diritto di difesa perché l’[OSCURATO:PERSONA], dopoaver comunicato al difensore la volontà di comparire all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alTribunale del riesame, aveva firmato in modo inconsapevole la rinuncia alla traduzione inudienza senza comprenderla, in quanto la stessa dichiarazione risultava in lingua italiana.2.3. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per essersi ritenuta la sussistenzadel pericolo di reiterazione della condotta criminosa, nonostante la sua riconosciutaincensuratezza, sulla base delle sole modalità del fatto ritenute indicative di una sorta direiterazione di atti ai danni delle giovani vittime.2.4. Violazione dell’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. per essersi riconosciutal’aggravante dell’uso di arma impropria, considerando una bottiglia di vetro come armaimpropria e così erroneamente riconoscendo la forma aggravata di rapina, mentre la formasemplice avrebbe permesso di riconoscere la possibilità di beneficiare della sospensionecondizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati, se nonanche tardivamente dedotti.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della lesione del diritto didifesa per la mancata notifica dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare tradottain lingua araba, in particolare, è manifestamente infondato in quanto, come riferisce anchel’ordinanza impugnata, essendo emersa la mancata conoscenza della lingua italiana daparte del ricorrente successivamente all’emissione della misura cautelare, “conformemente aquanto disposto in data 02/9/2025 dallo stesso Gip che ha adottato l’ordinanza di convalidadella misura cautelare, l’ordinanza suddetta nonché l’interrogatorio di convalida tradotti nellalingua comprensibile all’indagato sono stati correttamente depositati presso la Cancelleriadel tribunale di Catania in data 09/09/2025 e poi notificati a [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Il diritto di difesa dell’indagato, pertanto, è stato rispettato in piena conformitàall’insegnamento di questa Corte di legittimità a sezioni unite in materia di misure cautelaripersonali, secondo il quale l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di unimputato o indagato alloglotta, solo ove sia già emerso che questi non conosca la linguaitaliana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato dispostodegli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato oimputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare nontradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancataconoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in uncongruo termine, la cui violazione – non verificatasi nel caso di specie, alla luce di quantodinanzi riferito - determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino aquel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. (Sez. U, n. 15069 del26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01).2. Quanto, poi, alla dedotta mancata comprensione del documento da lui sottoscritto,con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] rinunciava ad essere tradotto dinanzi al Tribunale del riesame perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si tratta di questione che non è stata eccepita dinanzi al giudice delriesame, pur avendo avuto contezza difensore presente, per quanto emerge dal ricorso, cheil ricorrente voleva partecipare all’udienza di riesame, e pur avendo lo stesso altresì accessoagli atti per eventualmente verificare le ragioni dell’assenza, sicché si tratta di motivoinammissibile perché volto a prospettare un’asserita nullità da dedurre prima dellacelebrazione dell’udienza camerale, come richiesto a pena di decadenza dal secondocomma dell’ art. 182 cod. proc. pen.Peraltro, nella stessa prospettazione difensiva il vizio tardivamente dedotto risulterebbecagionato dallo stesso indagato, che avrebbe firmato un atto che non era stato in grado dicomprendere, sicché anche sotto questo profilo si tratta di nullità che, per il disposto primocomma del citato art. 182 cod. proc. pen., non “non può essere eccepita da chi vi ha dato oha concorso a darvi causa”.3. Le censure di cui al terzo motivo di ricorso, volte a contestare il pericolo direiterazione della condotta criminosa, riconosciuto dal Tribunale del riesame, sonoinammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata che, purdando atto dell’assenza di precedenti penali dell’indagato, ha anche evidenziato una pluralitàdi elementi ritenuti sintomatici del carattere non occasionale ed estemporaneo dell’azionecriminosa, perché posta in essere in orario notturno e con consapevole scelta di vittimeparticolarmente vulnerabili, due giovani ragazze, e poi con violenza perpetrata afferrandouna di queste per la mandibola e minacciandole con una bottiglia di vetro al fine dicontrastare qualsiasi tentativo di impedire la fuga degli aggressori. Senza incorrere in viziologico alcuno il Tribunale del riesame ha valorizzato questi elementi anche alla luce dellamancanza di un’occupazione lavorativa del ricorrente, privo anche di legami e punti diriferimento sul territorio, così riconoscendo il pericolo di reiterazione di analoghe condottecriminose, anche al fine di sopperire alle esigenze di vita quotidiana.4. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi dubitare cheanche una bottiglia di vetro, benché oggetto di uso comune e di norma non offensivo, possatrasformarsi in strumento di aggressione e, quindi, in arma impropria. Secondol’insegnamento di questa Corte di legittimità., infatti, gli oggetti indicati specificamente nellaprima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armiimproprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senzagiustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultimaparte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per lecircostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023,Visalli, Rv. 285506 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 3760 del 24/05/1990, dep. 1991, Massimino,Rv. 186774 -01, che ha riconosciuto che, a norma del disposto dell'art. 4, comma secondo ,della legge 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti queglistrumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo,possano essere utilizzati per l'offesa alla persona, sicché anche un "matterello" o un"randello di legno", quando sia utilizzato a fine di minaccia e in un contesto aggressivo equindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindiconsiderarsi arma, anche ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'art.628, comma terzo, n. 1 cod. pen.).Peraltro, la prospettazione difensiva secondo cui da una diversa qualificazione del fatto,con esclusione della predetta aggravante, discenderebbe la possibilità di beneficiare dellasospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata, atteso che laconcessione del beneficio è comunque incompatibile con la prognosi di possibile recidivanon illogicamente riconosciuta dall’ordinanza impugnata.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
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