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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12236/2026

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ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Geova di Gubbio, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattei unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diUmbria n. 343/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/20261.

Dopo la presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia – Ufficioprovinciale – Territorio del [OSCURATO:PERSONA] n.

PG0066161 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – inseguito alla conclusione dei lavori (16/9/2019) per il fabbricato edificatosul terreno sito nel Comune di Gubbio, censito al catasto urbano, Foglio258, particella A – l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Geova di Gubbio inoltròin data 18/9/2019 – tramite portale telematico dell’Agenzia delle Entrate –la dichiarazione di accatastamento DOCFA, per l’introduzione nella Banca-Dati catastale della nuova planimetria, del relativo classamento e dellarendita catastale al nuovo fabbricato destinato al culto.Nell’ambito dei controlli previsti per la fase di presentazione delledichiarazioni DOCFA l’Amministrazione respinse detto documentoritenendolo non idoneo, il tutto secondo quanto riportato nellacomunicazione telematica conseguente del 18/9/2019.Tale comunicazione, per quel che rileva in questa sede, escludeva lapossibilità di accettazione della dichiarazione poiché, anche se trattavasi diluogo adibito al culto ed aperto al pubblico, avrebbe dovuto essereprovvedere alla compilazione del quadro H.Avverso il suddetto provvedimento, espresso a mezzo comunicazionetelematica, l’associazione presentò in data 28/10/2019 un’istanza diautotutela e, di conseguenza, chiese la contestuale accettazione delladichiarazione DOCFA.L’Ufficio preposto respinse la richiesta formulata dalla ricorrente,poiché aveva riscontrato nella dichiarazione la “mancata compilazione delquadro H e la mancata attribuzione della rendita”, inoltrandoall’[OSCURATO:PERSONA] stessa la comunicazione (prot.

PG0023328/2020),espressamente qualificata come non impugnabile.Il predetto provvedimento fu quindi impugnato.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’Agenzia, nei propri atti, evidenziò che, per il caso in questione, oltre amancare uno specifico avviso di accertamento catastale, l’odiernaimpugnazione del documento PG0023328 del 17/3/2020 dovesse essereclassificata come un “diniego di annullamento in autotutela” e, pertanto, lamateria del contendere doveva vertere unicamente sulla valutazione ditale atto, escludendo l’analisi nel merito della controversia; tutto ciò inquanto il diniego di autotutela espresso o tacito non potesse essereritenuto un atto autonomamente impugnabile.Con sentenza n. 363/02/2021, la [OSCURATO:PERSONA],confermando l’ammissibilità del ricorso “avverso il diniego di autotutela,soltanto per contestazioni afferenti lo stesso atto”, di fatto concludeva peril rigetto del medesimo, poiché nella fattispecie risultava che il diniegofosse adeguatamente motivato.La decisione venne impugnata dall’associazione e l’appello accolto.Con la sentenza n. 343/02/2023 la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Umbria affermò: “Tale nota non presenta invece - adavviso del Collegio – i caratteri minimi che la possano ricondurre ad attoamministrativo, essendo del tutto priva degli elementi caratterizzanti nonsolo l'atto fiscale quanto l'atto amministrativo in generale.

Se non altra lapresunta volontà definitiva dell'Ufficio non è stata accompagnata dallaindispensabile - a pena di nullità - precisazione delle modalità diimpugnazione.Il documento di mancata presa in carico può invece considerarsi comerichiesta catastale con la indicazione della rendita.dall’Ufficio nell’ambito della procedura formalmente ascrivibileall’autotutela [ndr. documento impugnato nell’odierna controversia] hainvece acquisito le caratteristiche sostanziali del definitivo diniego, unavolta constatata la conclusione negativa della fase istruttoria con ilNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancato adempimento dell’[OSCURATO:PERSONA] all’onere di precisazione dellacategoria catastale.È vero che gli atti conclusi delle procedure di autotutela sonoimpugnabili solo per vizi propri, ma nel caso specifico la definitivamotivata volontà dell’Amministrazione si è impropriamente attualizzataproprio in questa sede.

L’opinare diversamente darebbe ingresso ad unaipotesi di denegata tutela, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione.La cognizione di questo Giudice è estesa a tutti gli atti comunqueimmediatamente lesivi di posizioni fiscalmente tutelate, a prescindere dalnomen che essi assumono”.In conclusione, sul punto il Collegio ritenne che tutta la vicenda fossestata “fattualmente caratterizzata da una dinamica anomala, a fronte dellasostanziale esistenza di un contrasto di merito ai fini fiscali circa la sicuraspettanza della rendita a zero, trattandosi di luogo di culto aperto alpubblico di una associazione religiosa debitamente riconosciuta cometale”.Superata la questione dell’ammissibilità, il giudice di secondo gradoritenne che la non contestata DOCFA circa la richiesta di accatastamentoin E7 rendesse errore formale non determinante l’omessa compilazione delquadro H con la precisazione della rendita, che in ogni caso avrebbedovuto riportare il valore zero.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, dichiarandosi consapevole delleoscillazioni giurisprudenziali riguardanti il tema della validità delle DOCFAnon accompagnate dalla indicazione della rendita, osservò che lafattispecie proponeva una tematica specifica diversamente circoscritta,posto che la rendita “è diretta conseguenza della categoria ed è neutra aifini fiscali”.In conseguenza l’appello fu accolto con conseguente dichiarazione diillegittimità del diniego di accettazione della DOCFA e iscrizionedell’immobile nella categoria E/7 con rendita zero.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con duemotivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] contribuente.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienzaavanzata nella memoria illustrativa dalla controricorrente, in adesioneall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegiogiudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), e non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n.8093 – nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn.24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807).In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di persé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo (Cass., 5 marzo 2021, n. 6118).Per cui, tenendo anche conto della non eccessiva complessità dellaquestione nonché della non novità della stessa, per le ragioni che sarannoin seguito esplicitate, la controversia può essere esaminata in camera diconsiglio.2.

Con la prima censura è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la violazione delle norme di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992.In merito all’impugnabilità del diniego di autotutela, l’Ufficio, in entrambi igradi di giudizio, ha sempre sostenuto come il ricorso introduttivo vadadichiarato inammissibile per violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026non essendo il diniego di autotutela, espresso o tacito, un attoautonomamente impugnabile.2.1.

Il motivo è infondato.L'art. 19, lett. f, del d.lgs. n. 546 1992 stabilisce che il ricorso puòessere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'art. 2, comma 2», del citato d.lgs., e quest'ultima disposizioneannovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversieconcernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliariurbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Non vi è, dunque, ragionedi escludere dall'ambito degli «atti relativi alle operazioni catastali» di cuiall'art. 19, lett. f, del d.lgs. n. 546 1992 il tacito o espresso diniego ad unaistanza di classamento alla pari di un’istanza di variazione catastale.A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastali sono, traquelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettatialla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nomeod il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporrericorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nellagiurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti a esse operazioni afferenti senzadistinguo di sorta.

La previsione della generica impugnabilità degli atticatastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritto di difesae di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridicinegativi in capo al contribuente quale è la determinazione della renditacatastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura dellacapacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità diun diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato.In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenzioso tributario,l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alleoperazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, norma quest'ultima che annovera nell'oggettoNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti«l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento deiterreni e la ripartizione dell'estimo (...), nonché quelle, concernenti laconsistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane el'attribuzione della rendita catastale» (Cass., n. 31574/2021).Nella specie l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha respintol’istanza di classamento dell’edificio perché era stata indicata una renditapari a 0 è in sostanza un atto di diniego di iscrizione al catastodell’immobile e come tale impugnabile in forza dell’art. 19 citato.Il motivo è in conclusione disatteso.3.

Con la seconda censura è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la violazione del combinato disposto art. 6 del R.D.L. n. 652 del1939, degli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.m. n. 701 del1994 e dell’art. 3, comma 2, d.m. n. 28 del 1998.Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate ritiene che il giudice di meritoavrebbe errato nel considerare legittima l’attribuzione della rendita pari a0 ed avrebbe violato le disposizioni che regolano la disciplina catastale.3.1.

Il motivo è fondato.Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoinaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19 novembre 2024 n. 29823.5.1.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c), del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al D.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 19 febbraio 2015, n.3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da unNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del D.Lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.6.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito.6.1.

Giova, quindi, ribadire che questa la Corte ha più volte chiaritoche la rendita catastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è untributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione diuna rendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini deitributi diretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specificadestinazione dell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobileha una rendita catastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra renditacatastale e presupposto d’imposta occorre ricordare che è principioconsolidato della giurisprudenza di legittimità che la rendita catastalecostituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione eclassificazione del patrimonio immobiliare, e non integri di per sé né unNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributo né un autonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamenteaffermato che non sussiste alcuna relazione tra la rendita catastalesua specifica destinazione d’uso, in quanto la rendita catastale noncostituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione diuna rendita catastale non determina né può determinare la trasformazionedi un immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degliedifici destinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla lorodestinazione oggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno incatasto, né dall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.Pertanto, l’eventuale presenza di rendita catastale non incidesull’esenzione, non costituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza dicapacità contributiva e non integra un autonomo fatto generatore diimposta.6.2.

In base poi alla normativa catastale sopra richiamata se è vero chel’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, comma 3, e l’art. 36 del D.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.6.4.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regoleNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il D.M. n.28/1998, con attribuzione di rendita.6.5.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al D.M.n. 28/1998 e al D.M. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.6.5.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, relative alle modalità dideterminazione della rendita catastale degli immobili delle categoriespeciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare che dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, alcomplesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità diredazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’ an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazioneNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026della rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.7.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le “Istruzioni” del 1941.8.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).9.

Peraltro non vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’Ufficio.

Come già rilevato da questa Corte, con lapronunzia n. 20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte laCongregazione Cristiana dei [OSCURATO:PERSONA] di Geova, non sono chiare le ragioniper cui dovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU,dalla nozione di diritti civili (cfr.

Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Nel caso di specie si è infatti al cospetto di un avviso di rettifica del valoredichiarato rispetto ad un edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.10.

In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorsodovendosi ribadire il seguente principio di diritto: «In ipotesi didichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico,l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generaliNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che i predettiedifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzionedi rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, ladichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione(ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142),ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devonocontenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita chenon può essere pari a zero (in quanto unità a “destinazione particolare”) esono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vistadella determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, dellarendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile1994, n. 701».11.

La sentenza impugnata, rigettato il primo motivo ed accolto ilsecondo, deve essere, quindi, cassata; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorsooriginario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente.10.2.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi nonancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsooriginario dell’associazione contribuente;compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26 marzo 2026IL PRESIDENTENumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Geova di Gubbio, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattei unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diUmbria n. 343/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/20261. Dopo la presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia – Ufficioprovinciale – Territorio del [OSCURATO:PERSONA] n. PG0066161 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – inseguito alla conclusione dei lavori (16/9/2019) per il fabbricato edificatosul terreno sito nel Comune di Gubbio, censito al catasto urbano, Foglio258, particella A – l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Geova di Gubbio inoltròin data 18/9/2019 – tramite portale telematico dell’Agenzia delle Entrate –la dichiarazione di accatastamento DOCFA, per l’introduzione nella Banca-Dati catastale della nuova planimetria, del relativo classamento e dellarendita catastale al nuovo fabbricato destinato al culto.Nell’ambito dei controlli previsti per la fase di presentazione delledichiarazioni DOCFA l’Amministrazione respinse detto documentoritenendolo non idoneo, il tutto secondo quanto riportato nellacomunicazione telematica conseguente del 18/9/2019.Tale comunicazione, per quel che rileva in questa sede, escludeva lapossibilità di accettazione della dichiarazione poiché, anche se trattavasi diluogo adibito al culto ed aperto al pubblico, avrebbe dovuto essereprovvedere alla compilazione del quadro H.Avverso il suddetto provvedimento, espresso a mezzo comunicazionetelematica, l’associazione presentò in data 28/10/2019 un’istanza diautotutela e, di conseguenza, chiese la contestuale accettazione delladichiarazione DOCFA.L’Ufficio preposto respinse la richiesta formulata dalla ricorrente,poiché aveva riscontrato nella dichiarazione la “mancata compilazione delquadro H e la mancata attribuzione della rendita”, inoltrandoall’[OSCURATO:PERSONA] stessa la comunicazione (prot. PG0023328/2020),espressamente qualificata come non impugnabile.Il predetto provvedimento fu quindi impugnato.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’Agenzia, nei propri atti, evidenziò che, per il caso in questione, oltre amancare uno specifico avviso di accertamento catastale, l’odiernaimpugnazione del documento PG0023328 del 17/3/2020 dovesse essereclassificata come un “diniego di annullamento in autotutela” e, pertanto, lamateria del contendere doveva vertere unicamente sulla valutazione ditale atto, escludendo l’analisi nel merito della controversia; tutto ciò inquanto il diniego di autotutela espresso o tacito non potesse essereritenuto un atto autonomamente impugnabile.Con sentenza n. 363/02/2021, la [OSCURATO:PERSONA],confermando l’ammissibilità del ricorso “avverso il diniego di autotutela,soltanto per contestazioni afferenti lo stesso atto”, di fatto concludeva peril rigetto del medesimo, poiché nella fattispecie risultava che il diniegofosse adeguatamente motivato.La decisione venne impugnata dall’associazione e l’appello accolto.Con la sentenza n. 343/02/2023 la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Umbria affermò: “Tale nota non presenta invece - adavviso del Collegio – i caratteri minimi che la possano ricondurre ad attoamministrativo, essendo del tutto priva degli elementi caratterizzanti nonsolo l'atto fiscale quanto l'atto amministrativo in generale. Se non altra lapresunta volontà definitiva dell'Ufficio non è stata accompagnata dallaindispensabile - a pena di nullità - precisazione delle modalità diimpugnazione.Il documento di mancata presa in carico può invece considerarsi comerichiesta catastale con la indicazione della rendita.dall’Ufficio nell’ambito della procedura formalmente ascrivibileall’autotutela [ndr. documento impugnato nell’odierna controversia] hainvece acquisito le caratteristiche sostanziali del definitivo diniego, unavolta constatata la conclusione negativa della fase istruttoria con ilNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancato adempimento dell’[OSCURATO:PERSONA] all’onere di precisazione dellacategoria catastale.È vero che gli atti conclusi delle procedure di autotutela sonoimpugnabili solo per vizi propri, ma nel caso specifico la definitivamotivata volontà dell’Amministrazione si è impropriamente attualizzataproprio in questa sede. L’opinare diversamente darebbe ingresso ad unaipotesi di denegata tutela, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione.La cognizione di questo Giudice è estesa a tutti gli atti comunqueimmediatamente lesivi di posizioni fiscalmente tutelate, a prescindere dalnomen che essi assumono”.In conclusione, sul punto il Collegio ritenne che tutta la vicenda fossestata “fattualmente caratterizzata da una dinamica anomala, a fronte dellasostanziale esistenza di un contrasto di merito ai fini fiscali circa la sicuraspettanza della rendita a zero, trattandosi di luogo di culto aperto alpubblico di una associazione religiosa debitamente riconosciuta cometale”.Superata la questione dell’ammissibilità, il giudice di secondo gradoritenne che la non contestata DOCFA circa la richiesta di accatastamentoin E7 rendesse errore formale non determinante l’omessa compilazione delquadro H con la precisazione della rendita, che in ogni caso avrebbedovuto riportare il valore zero.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, dichiarandosi consapevole delleoscillazioni giurisprudenziali riguardanti il tema della validità delle DOCFAnon accompagnate dalla indicazione della rendita, osservò che lafattispecie proponeva una tematica specifica diversamente circoscritta,posto che la rendita “è diretta conseguenza della categoria ed è neutra aifini fiscali”.In conseguenza l’appello fu accolto con conseguente dichiarazione diillegittimità del diniego di accettazione della DOCFA e iscrizionedell’immobile nella categoria E/7 con rendita zero.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con duemotivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] contribuente.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienzaavanzata nella memoria illustrativa dalla controricorrente, in adesioneall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegiogiudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), e non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n.8093 – nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn.24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807).In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di persé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo (Cass., 5 marzo 2021, n. 6118).Per cui, tenendo anche conto della non eccessiva complessità dellaquestione nonché della non novità della stessa, per le ragioni che sarannoin seguito esplicitate, la controversia può essere esaminata in camera diconsiglio.2. Con la prima censura è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la violazione delle norme di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992.In merito all’impugnabilità del diniego di autotutela, l’Ufficio, in entrambi igradi di giudizio, ha sempre sostenuto come il ricorso introduttivo vadadichiarato inammissibile per violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026non essendo il diniego di autotutela, espresso o tacito, un attoautonomamente impugnabile.2.1. Il motivo è infondato.L'art. 19, lett. f, del d.lgs. n. 546 1992 stabilisce che il ricorso puòessere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'art. 2, comma 2», del citato d.lgs., e quest'ultima disposizioneannovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversieconcernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliariurbane e l'attribuzione della rendita catastale». Non vi è, dunque, ragionedi escludere dall'ambito degli «atti relativi alle operazioni catastali» di cuiall'art. 19, lett. f, del d.lgs. n. 546 1992 il tacito o espresso diniego ad unaistanza di classamento alla pari di un’istanza di variazione catastale.A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastali sono, traquelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettatialla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nomeod il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporrericorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nellagiurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti a esse operazioni afferenti senzadistinguo di sorta. La previsione della generica impugnabilità degli atticatastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritto di difesae di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridicinegativi in capo al contribuente quale è la determinazione della renditacatastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura dellacapacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità diun diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato.In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenzioso tributario,l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alleoperazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, norma quest'ultima che annovera nell'oggettoNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti«l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento deiterreni e la ripartizione dell'estimo (...), nonché quelle, concernenti laconsistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane el'attribuzione della rendita catastale» (Cass., n. 31574/2021).Nella specie l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha respintol’istanza di classamento dell’edificio perché era stata indicata una renditapari a 0 è in sostanza un atto di diniego di iscrizione al catastodell’immobile e come tale impugnabile in forza dell’art. 19 citato.Il motivo è in conclusione disatteso.3. Con la seconda censura è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la violazione del combinato disposto art. 6 del R.D.L. n. 652 del1939, degli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.m. n. 701 del1994 e dell’art. 3, comma 2, d.m. n. 28 del 1998.Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate ritiene che il giudice di meritoavrebbe errato nel considerare legittima l’attribuzione della rendita pari a0 ed avrebbe violato le disposizioni che regolano la disciplina catastale.3.1. Il motivo è fondato.Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoinaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19 novembre 2024 n. 29823.5.1. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c), del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al D.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 19 febbraio 2015, n.3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da unNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del D.Lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.6. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito.6.1. Giova, quindi, ribadire che questa la Corte ha più volte chiaritoche la rendita catastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è untributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione diuna rendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini deitributi diretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specificadestinazione dell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobileha una rendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra renditacatastale e presupposto d’imposta occorre ricordare che è principioconsolidato della giurisprudenza di legittimità che la rendita catastalecostituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione eclassificazione del patrimonio immobiliare, e non integri di per sé né unNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributo né un autonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamenteaffermato che non sussiste alcuna relazione tra la rendita catastalesua specifica destinazione d’uso, in quanto la rendita catastale noncostituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta deiprincipi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione diuna rendita catastale non determina né può determinare la trasformazionedi un immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degliedifici destinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla lorodestinazione oggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno incatasto, né dall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.Pertanto, l’eventuale presenza di rendita catastale non incidesull’esenzione, non costituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza dicapacità contributiva e non integra un autonomo fatto generatore diimposta.6.2. In base poi alla normativa catastale sopra richiamata se è vero chel’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, comma 3, e l’art. 36 del D.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.6.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regoleNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il D.M. n.28/1998, con attribuzione di rendita.6.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al D.M.n. 28/1998 e al D.M. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.6.5. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, relative alle modalità dideterminazione della rendita catastale degli immobili delle categoriespeciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare che dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, alcomplesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità diredazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’ an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazioneNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026della rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.7. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Numero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le “Istruzioni” del 1941.8. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).9. Peraltro non vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’Ufficio. Come già rilevato da questa Corte, con lapronunzia n. 20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte laCongregazione Cristiana dei [OSCURATO:PERSONA] di Geova, non sono chiare le ragioniper cui dovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU,dalla nozione di diritti civili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Nel caso di specie si è infatti al cospetto di un avviso di rettifica del valoredichiarato rispetto ad un edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.10. In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorsodovendosi ribadire il seguente principio di diritto: «In ipotesi didichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico,l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generaliNumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che i predettiedifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzionedi rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, ladichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione(ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142),ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devonocontenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita chenon può essere pari a zero (in quanto unità a “destinazione particolare”) esono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vistadella determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, dellarendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile1994, n. 701».11. La sentenza impugnata, rigettato il primo motivo ed accolto ilsecondo, deve essere, quindi, cassata; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorsooriginario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente.10.2. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi nonancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsooriginario dell’associazione contribuente;compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26 marzo 2026IL PRESIDENTENumero registro generale 11131/2024Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 12236/2026Data pubblicazione 01/05/2026([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris