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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 39504/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della difesa in data 23 luglio 2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente •in ordine alla quale si assume sussista una carenza di prove, risulta manifestamente infondato nella parte in non prende atto dell'adeguata motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e generico allorché non si confronta con il tenore della decisione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della difesa in data 23 luglio 2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente •in ordine alla quale si assume sussista una carenza di prove, risulta manifestamente infondato nella parte in non prende atto dell'adeguata motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e generico allorché non si confronta con il tenore della decisione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09
Sentenza Cassazione n. 39504/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris