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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22681/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, previa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti ai capi 1 e 3 della rubrica, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a P.U. e ha rideterminato la pena; rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione in ordine al reato ex art. 337 cod.pen. è manifestamente infondato risultando, nella specie, ritualmente contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99,comma 4 c:od.pen. sicchè il termine massimo computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., cui debbono sommarsi le sospensioni ad effetto dilatorio pari ad anni due, mesi sei, gg. dodici, non risultava decorso alla data della pronunzia d'appello né successivamente; che, infatti, contrariamente a quanto assume il difensore, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721 - 01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 - 01); considerato che il secondo motivo è inammissibile in quanto censura l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione senza considerare l'esito estintivo e senza rappresentare le ragioni che avrebbero imposto, con i connotati dell'evidenza, il proscioglimento nel merito a fronte delle emergenze richiamate dai giudici territoriali alle pagg. 3 e 4; che il terzo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393bis cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, a pag. 4, ricostruito, sulla scorta delle dichiarazioni degli operanti Lenato e Nigido, lo svolgimento dell'episodio, escludendo la mera resistenza passiva del prevenuto e l'arbitrarietà degli atti posti in essere dai pp.uu., con valutazione solo genericamente contrastata dal difensore; che il quarto motivo in punto di determinazione della pena è manifestamente infondato in quanto i giudici d'appello hanno congruamente giustificato il modesto discostannento dal minimo edittale (collocandosi, comunque, la sanzione ben al di sotto della media) in ragione delle modalità violente della condotta, sfociate in esiti lesivi a danno degli operanti; ritenuto che anche il quinto motivo non supera il vaglio d'ammissibilità giacché, da un lato, in sede di gravame non è stato formulato alcun rilievo in ordine alla qualificazione della recidiva, dall'altro questa Corte ha autorevolmente chiarito in terna di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, che ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); che, inoltre, la Corte territoriale a pag. 4 ha evidenziato che, alla luce della biografia criminale del prevenuto, l'episodio a giudizio appare manifestazione di più accentuata pericolosità sociale, avuto in particolare riguardo al ravvicinato precedente specifico, e ha sottolineato la favorevole illegalità dell'aumento praticato ex art. 99, comma 4, cod.pen. ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, previa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti ai capi 1 e 3 della rubrica, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a P.U. e ha rideterminato la pena; rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione in ordine al reato ex art. 337 cod.pen. è manifestamente infondato risultando, nella specie, ritualmente contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99,comma 4 c:od.pen. sicchè il termine massimo computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., cui debbono sommarsi le sospensioni ad effetto dilatorio pari ad anni due, mesi sei, gg. dodici, non risultava decorso alla data della pronunzia d'appello né successivamente; che, infatti, contrariamente a quanto assume il difensore, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721 - 01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 - 01); considerato che il secondo motivo è inammissibile in quanto censura l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione senza considerare l'esito estintivo e senza rappresentare le ragioni che avrebbero imposto, con i connotati dell'evidenza, il proscioglimento nel merito a fronte delle emergenze richiamate dai giudici territoriali alle pagg. 3 e 4; che il terzo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393bis cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, a pag. 4, ricostruito, sulla scorta delle dichiarazioni degli operanti Lenato e Nigido, lo svolgimento dell'episodio, escludendo la mera resistenza passiva del prevenuto e l'arbitrarietà degli atti posti in essere dai pp.uu., con valutazione solo genericamente contrastata dal difensore; che il quarto motivo in punto di determinazione della pena è manifestamente infondato in quanto i giudici d'appello hanno congruamente giustificato il modesto discostannento dal minimo edittale (collocandosi, comunque, la sanzione ben al di sotto della media) in ragione delle modalità violente della condotta, sfociate in esiti lesivi a danno degli operanti; ritenuto che anche il quinto motivo non supera il vaglio d'ammissibilità giacché, da un lato, in sede di gravame non è stato formulato alcun rilievo in ordine alla qualificazione della recidiva, dall'altro questa Corte ha autorevolmente chiarito in terna di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, che ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); che, inoltre, la Corte territoriale a pag. 4 ha evidenziato che, alla luce della biografia criminale del prevenuto, l'episodio a giudizio appare manifestazione di più accentuata pericolosità sociale, avuto in particolare riguardo al ravvicinato precedente specifico, e ha sottolineato la favorevole illegalità dell'aumento praticato ex art. 99, comma 4, cod.pen. ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera
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