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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38989/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo del motivo nuovo presentato nell'interesse dei ricorrenti, ha chiesto emettersi «sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela»; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del 12 gennaio 2021 del Tribunale di Modena, ha riqualificato ex artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. il fatto ascritto agli imputati (escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e la recidiva), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius la pena irrogata; e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione con unico atto il difensore degli imputati, articolando due motivi e presentando un motivo nuovo (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA], alla conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. e, dunque, alla procedibilità d'ufficio.

Ad avviso della difesa, difetterebbe la prova della partecipazione criminosa dell'imputato, che sarebbe stata affermata tramite una motivazione illogica e contraddittoria (avendo la Corte dato conto che egli si sia limitato ad attendere le coimputate nel parcheggio e tuttavia attribuito rilevanza al fatto che le piante oggetto materiale del reato siano state da queste ultime caricate sul veicolo de quo in fasi progressive, dato questo inidoneo e che comunque costituirebbe un unico indizio, ex se insufficiente e peraltro distonico rispetto ad altri elementi in atti).

2.2. Con il secondo motivo ci si è doluti della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. 2.3.

Con il motivo nuovo è stata prospettata la sopravvenuta procedibilità a querela per il delitto de quo, a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, rappresentandone il difetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Esso non si confronta compiutamente con la motivazione che, nel disattendere il gravame, con motivazione congrua e non manifestamente illogica - e perciò immune da censure in questa sede - ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul fatto che egli sia giunto presso l'esercizio commerciale in discorso unitamente alle corree, rimanendo a bordo del proprio veicolo mente le donne «piano piano» portavano le piante verso la vettura (dove erano state in parte caricate); la sentenza impugnata ha, infatti, descritto lo specifico modus operandi delle due e ha considerato inverosimile, alla luce dell'evidente anomalia di detto agire, che il Bonora fosse ragionevolmente convinto che esse avessero acquistato le res, ritenendo invece che egli fosse consapevole dell'agire delittuoso al quale stava contribuendo (segnatamente, dovendo assicurare il trasporto delle piante); e la difesa ha finito, a ben vedere, col prospettare irritualmente nel giudizio di legittimità un diverso apprezzamento del compendio in atti (di cui non ha neppure assunto il travisamento), deducendo pure la mancanza della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile poiché inedito ..\(«non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue l'inammissibilità del motivo nuovo (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 — 01), con la conseguenza che i ricorrenti non possono giovarsi del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata.

Ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo del motivo nuovo presentato nell'interesse dei ricorrenti, ha chiesto emettersi «sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela»; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del 12 gennaio 2021 del Tribunale di Modena, ha riqualificato ex artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. il fatto ascritto agli imputati (escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e la recidiva), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius la pena irrogata; e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione con unico atto il difensore degli imputati, articolando due motivi e presentando un motivo nuovo (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA], alla conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. e, dunque, alla procedibilità d'ufficio. Ad avviso della difesa, difetterebbe la prova della partecipazione criminosa dell'imputato, che sarebbe stata affermata tramite una motivazione illogica e contraddittoria (avendo la Corte dato conto che egli si sia limitato ad attendere le coimputate nel parcheggio e tuttavia attribuito rilevanza al fatto che le piante oggetto materiale del reato siano state da queste ultime caricate sul veicolo de quo in fasi progressive, dato questo inidoneo e che comunque costituirebbe un unico indizio, ex se insufficiente e peraltro distonico rispetto ad altri elementi in atti). 2.2. Con il secondo motivo ci si è doluti della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. 2.3. Con il motivo nuovo è stata prospettata la sopravvenuta procedibilità a querela per il delitto de quo, a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, rappresentandone il difetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile. Esso non si confronta compiutamente con la motivazione che, nel disattendere il gravame, con motivazione congrua e non manifestamente illogica - e perciò immune da censure in questa sede - ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul fatto che egli sia giunto presso l'esercizio commerciale in discorso unitamente alle corree, rimanendo a bordo del proprio veicolo mente le donne «piano piano» portavano le piante verso la vettura (dove erano state in parte caricate); la sentenza impugnata ha, infatti, descritto lo specifico modus operandi delle due e ha considerato inverosimile, alla luce dell'evidente anomalia di detto agire, che il Bonora fosse ragionevolmente convinto che esse avessero acquistato le res, ritenendo invece che egli fosse consapevole dell'agire delittuoso al quale stava contribuendo (segnatamente, dovendo assicurare il trasporto delle piante); e la difesa ha finito, a ben vedere, col prospettare irritualmente nel giudizio di legittimità un diverso apprezzamento del compendio in atti (di cui non ha neppure assunto il travisamento), deducendo pure la mancanza della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché inedito ..\(«non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue l'inammissibilità del motivo nuovo (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 — 01), con la conseguenza che i ricorrenti non possono giovarsi del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata. Ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Decreto Cassazione n. 38989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris