CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23395/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma dellasentenza con cui il locale Tribunale in data 20.9.2016 aveva dichiarato RussoRoberto colpevole dei reati di cui ai capi B), D), E) ed F) e, escluse le aggravanticontestate, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di annitredici di reclusione, visto l’art. 530, comma 2 cod.proc.pen., ha assoltol’imputato dal reato a lui ascritto al capo B) per non aver commesso il fattoconfermando la sentenza nel resto e rideterminando la pena in anni otto direclusione ed Euro 35.000 di multa.2. Il presente procedimento trae origine da un’articolata attività di indagineriguardante un’associazione finalizzata alla commissione di più reati di cui all’art.73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 del 1990, in particolare avente ad oggetto lacommercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ecstasy e hashishprovenienti dalla Germania e dall’Olanda ed introdotte nel territorio nazionalegrazie ad una struttura organizzativa al cui interno ciascuno dei sodali svolgevaruolo e funzioni diverse.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, veniva riconosciuto il ruolo di partecipe per aver operatoin stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] nella fornitura di stupefacente destinatoad essere importato in Italia; inoltre allo stesso veniva contestato il concorsonelle cessioni di stupefacente di cui ai capi D), E) ed F).Diversamente dal giudice di primo grado, il giudice dell’appello ha ritenuto che lerisultanze probatorie acquisite non consentissero di ritenere provata lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo B) dell’imputazione, mentreentrambe le sentenze di merito concordavano sulla sussistenza delle ulteriorifattispecie di reato contestate.3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, diinutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 178,comma 1, lett. c) e 179 cod.proc.pen.Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’eccezione di nullitàsollevata dalla difesa dell’imputato per l’omesso invio all’imputato residenteall’estero della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’art. 169cod.proc.pen. e conseguentemente per omessa notifica dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. all’imputato nonché deglicomunicazione inviata in data 14.2.2008 il difensore d’ufficio avevaespressamente dichiarato di non accettare le successive notifiche.Si rileva che la Corte d’appello ha posto a sostegno del rigetto un duplice ordinedi motivazioni: da una parte la ritenuta (ed erronea) assenza di produzionedocumentale, dall’altra la sanatoria della nullità non eccepita prima dellapronuncia della sentenza di primo grado, conclusioni queste che radicano deglierrores in procedendo.Si assume altresì che il diritto dell’imputato é stato leso in sede di udienzapreliminare sulla base del fatto che non é stata notificata nemmeno al difensored’ufficio la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Si assume la sussistenza di una motivazione contraddittoria laddove dinanzi allamedesima insufficienza degli elementi probatori alla base dei vari capi diimputazione si é giunti ad una assoluzione solo per il reato di cui al capo B). Intutti i casi il compendio é costituito da intercettazioni telefoniche di cui non échiaro il senso senza che sia corredato da riscontri oggettivi.Si sottolinea la discrasia tra l’affermazione di responsabilità dell’odierno imputatoper la cessione di 3Kg di cocaina rispetto al contenuto delle intercettazioni da cuirisultava in modo chiaro che si parlasse esclusivamente di pasticche di ecstasysottolineando che non si é giunti ad alcun sequestro né di pasticche di ecstasy nédi cocaina.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.Con riguardo al primo profilo della doglianza, afferente all’ omessa notificaall’imputato residente all’estero della raccomandata ex art. 169 cod.proc.pen.assumendo che l’avviso di cui all’art. 415 bis cod.proc.pen. e gli atti successivifossero stati notificati unicamente al difensore d’ufficio, che aveva peraltrodichiarato di non accettare le successive notificazioni, la Corte territoriale haadeguatamente risposto rilevando comunque la tardività della eccezione,trattandosi di ipotesi di nullità sanata, non essendo stata l’eccezione propostaprima della pronuncia della sentenza di primo grado.In tal senso il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione del consolidatoprincipio secondo il quale la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio peromessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale aregime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione dellasentenza di primo grado (Sez. 4 , n. 42481 del 03/10/2024, Rv. 28721).Nel caso di specie la nullità in questione, come correttamente rilevato dalla Corteterritoriale è stata dedotta solo con l'atto di appello, dunque tardivamente, conconseguente inammissibilità della doglianza.Ulteriore profilo della censura proposta dall’odierno ricorrente, già nell’atto diappello, riguarda tuttavia l’omessa notifica della fissazione dell’udienzapreliminare con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in virtù del viziodenunciato, emerge che all’udienza dibattimentale del 9.4.2013 celebratadinnanzi al Tribunale di Napoli nel giudizio di primo grado, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],quale difensore del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto l’eccezione circa l’omessa notificataall’imputato all’estero ex art. 169 cod.proc.pen. della fissazione dell’udienzapreliminare.Il Tribunale, pronunciandosi sull’eccezione, ha rilevato che dagli atti avuti invisione dalla Procura della Repubblica risulta che gli imputati residenti all’estero,tra cui il [OSCURATO:PERSONA], avevano ricevuto la lettera raccomandata con cui erano statiinvitati ad eleggere domicilio in Italia e che detta lettera era stata altresìtradotta dal perito nominato nella loro lingua, ovvero l’olandese, e non avendogli stessi eletto domicilio in Italia, la notifica era stata correttamente eseguita exart. 169 cod.proc.pen. presso il difensore.A riscontrare detta circostanza, dall’esame degli atti è altresì emerso che il Gipdel Tribunale di Napoli in data 18 gennaio 2010 e 7 febbraio 2011 ha conferitol’incarico al perito Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di provvedere allatraduzione in lingua olandese della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso difissazione dell’udienza preliminare ed anche dell’avviso agli imputati residenti inOlanda di eleggere domicilio in Italia oltre agli avvertimenti di legge.Ne consegue, pertanto, che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio è stata ritualmenteeffettuata ai sensi dell’art. 169 cod.proc.pen. con conseguente manifestainfondatezza di tale profilo di censura.2. Il secondo motivo é inammissibile.Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).Nella specie la censura proposta sotto l’egida del vizio motivatorio si traduce difatto nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio,costituito dalle intercettazioni telefoniche e dalle propalazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi D), E) ed F), come talenon consentita in sede di legittimità.Per contro, la Corte territoriale, con motivazione esente da aporie logiche haritenuto provata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati fine, sulla scortadella piattaforma probatoria anzidetta né può ravvisarsi alcun profilo dimanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per aver ritenutosussistenti i reati fine e non già la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cuial capo B), essendo all’evidenza differenti gli elementi costitutivi dei reati dequibus.3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]