Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:8
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993TO0124_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T-124/93,
[OSCURATO:PERSONA], residente in Niddatal (Repubblica federale di Germania), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Niddatal, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 17, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, relativa al preteso danno derivatogli dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato il 7 settembre 1990 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, contro la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee al fine di ottenere il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nella parte in cui tale regolamento non prevede l' attribuzione di un quantitativo di riferimento rappresentativo a quei produttori che abbiano assunto l' impegno, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), di sospendere la produzione di latte per un periodo determinato.
2 Con decisione del presidente della Corte veniva disposta la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C-104/89, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], e C-37/90, Heinemann/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza della Corte 27 settembre 1993 la causa veniva rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.
3 Con comunicazione pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 1994 il ricorrente, che nel frattempo aveva accettato l' offerta di indennizzo formulatagli ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), dichiarava di voler desistere dall' azione chiedendo la condanna della convenuta alle spese del giudizio.
4 [OSCURATO:PERSONA] non sollevava eccezioni avverso la desistenza dall' azione e chiedeva, ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, primo capoverso, del regolamento di procedura, di porre le spese del procedimento a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] motivava tale richiesta sostenendo che la sua condotta non giustificasse la condanna alle spese, atteso che non potevano sussistere dubbi per il ricorrente quanto al fatto che, in caso di vittoria dei ricorrenti nella causa pilota "Mulder e Heinemann", egli avrebbe ottenuto l' indennizzo anche senza proposizione del ricorso e che la [OSCURATO:PERSONA], laddove il ricorrente avesse formulato una siffatta richiesta, avrebbe rinunciato a far valere l' eccezione di prescrizione. Inoltre, l' importo dell' indennizzo ottenuto dal ricorrente sulla base del regolamento n. 2187/93 resterebbe ben al di sotto dell' importo richiesto nel ricorso. Il ricorrente aveva poi ottenuto, ai sensi del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1), un importo pari a 500 ECU a titolo di compensazione delle spese legali sostenute, importo che copriva la rifusione delle spese giudiziali relative all' attività del difensore, ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, secondo capoverso, del regolamento di procedura. Accettando l' offerta di indennizzo in base all' art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/83, il ricorrente avrebbe infine rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, ivi compresa la rifusione delle spese giudiziali nella parte eccedente l' importo forfettario di 500 ECU.
5 Ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, primo capoverso, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, ai sensi del successivo capoverso, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte, se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.
6 Al riguardo va rilevato, innanzitutto, che l' offerta di indennizzo formulata al ricorrente ai sensi del regolamento n. 2187/93 costituisce riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal ricorrente medesimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in linea di principio, il ricorrente aveva fondati motivi per proporre ricorso.
7 Il ricorrente ha avviato l' azione prima del 5 agosto 1992, vale a dire quando il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non avevano ancora provveduto, mediante la comunicazione del 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4), a riconoscere la propria responsabilità rinunciando, nell' ambito di un disegno di definizione generale della questione, ad eccepire la prescrizione. A quell' epoca il ricorrente non poteva ancora prevedere quale sarebbe stata la futura posizione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri richiedenti. Considerato che l' art. 178 del Trattato CE non prevede un procedimento preliminare amministrativo precedente alla proposizione del ricorso, non può essere contestato al ricorrente di non aver preventivamente richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] in via stragiudiziale di rinunciare all' eccezione di prescrizione. Spettava alla [OSCURATO:PERSONA] compiere tutti i passi necessari per fare chiarezza nei confronti di tutte le parti lese eliminando i motivi che potevano indurre a proporre ricorso, come poi effettivamente fatto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione del 5 agosto 1992 e con il regolamento n. 2187/93.
8 Si deve rilevare inoltre che, in questo contesto, resta irrilevante l' entità dell' importo dell' indennizzo successivamente accettato dal ricorrente. Per quanto riguarda la decisione sulle spese, appare piuttosto decisivo il fatto che la proposizione del ricorso sia risultata sostanzialmente giustificata. [OSCURATO:PERSONA] specie, non sussiste motivo per procedere ad una ripartizione delle spese, come previsto dall' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, in caso di soccombenza parziale del ricorrente, già per il solo fatto che la richiesta di un più elevato importo risarcitorio del ricorso non ha dato luogo ad ulteriori spese o a un maggior carico di lavoro.
9 Laddove poi la [OSCURATO:PERSONA] si richiama all' importo di 500 ECU, relativo alle spese giudiziali versato sulla base del regolamento n. 2648/93, va rilevato che la decisione del Tribunale sulle spese in caso di rinuncia agli atti deve fondarsi esclusivamente sulle disposizioni del regolamento di procedura e in particolare sull' art. 87, n. 5. Quanto all' entità della condanna alle spese che ne deriva, restano pertanto irrilevanti altre norme giuridiche. In particolare, un eventuale accordo delle parti sulle spese, ai sensi dell' art. 87, n. 5, secondo comma, assume rilevanza solamente laddove venga confermato dalle parti dinanzi al Tribunale nelle rispettive dichiarazioni rilasciate nell' ambito della rinuncia agli atti. Non spetta al Tribunale, nell' ambito della decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87, n. 5, acclarare la questione se le parti, indipendentemente da tali dichiarazioni, abbiano eventualmente raggiunto altri accordi in ordine alle spese.
10 In tale contesto va infine sottolineato che la decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura verte unicamente sulla condanna alle spese e non, invece, sull' entità delle spese ripetibili. In caso di contestazioni in ordine a queste ultime, dovrà farsi ricorso alla procedura prevista dall' art. 92, n. 1, del regolamento. Nell' ambito di tale procedimento, il giudice comunitario, secondo costante giurisprudenza (v. ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3727; v. anche ordinanze del Tribunale 25 febbraio 1992, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-153, e 5 luglio 1993, causa T-84/91, Meskens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757), non deve liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi difensori, bensì deve determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Conseguentemente, il Tribunale non dovrà prendere in considerazione né le tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi al riguardo tra la parte interessata e i propri agenti o consulenti. Nell' ambito della libera valutazione di tutte le circostanze della fattispecie che deve essere compiuta, alla luce dei criteri dettati dalla summenzionata giurisprudenza, in caso di contestazione, in un eventuale procedimento ai sensi dell' art. 92, n. 1, occorrerebbe anche accertare se il ricorrente abbia già ottenuto aliunde una rifusione delle spese inerenti alla propria assistenza legale, già oggetto della decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87, n. 5, e se e in qual misura, oltre alla normale attività di difesa già oggetto di rifusione nella misura di 500 ECU, possa essere eccezionalmente presa in considerazione, con riguardo alla domanda risarcitoria concretamente fatta valere nel caso in esame, un' ulteriore e rilevante attività professionale svolta dal difensore del ricorrente consistente nella redazione del ricorso e nella rappresentanza e difesa giudiziale.
11 Dalle considerazioni che precedono emerge che le eccezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la propria condanna alle spese risultano infondate e che, alla luce delle circostanze del caso, appare opportuno condannare la [OSCURATO:PERSONA] stessa, in considerazione della sua condotta, alle spese del procedimento ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, secondo capoverso, del regolamento di procedura.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La causa T-124/93 è cancellata dal ruolo del Tribunale.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese del procedimento.
Lussemburgo, 20 gennaio 1995.