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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 19909/2026

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ione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione la sentenza n. 2581 del2023, resa da questa Corte in contenzioso avente ad oggetto laliquidazione delle imposte e, in particolare, dell’imposta di registro,dovuta dal contribuente a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c.1.1.

Il Tribunale di Milano, pronunciandosi su domanda delcontribuente, aveva emesso in suo favore sentenza ex art. 2932 c.c.che aveva prodotto gli effetti del contratto preliminare, rimastoinadempiuto da parte del promissario venditore1.2.

L’Agenzia delle entrate, con l’atto impositivo impugnato,calcolava l’imposta in misura proporzionale, disattendendo l’istanza delcontribuente che aveva chiesto di avvalersi della disposizione di cuiall’art. 1 comma 497, legge n. 266 del 2005 che riconosce il dirittopotestativo alla quantificazione dell’imponibile, in base alla renditacatastale (criterio del c.d. prezzo-valore).1.3.

La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado favorevoleal contribuente, confermava la legittimità dell’avviso di liquidazioneavallando la tesi per cui l'art.1, comma 497, cit. sia applicabile solo aitrasferimenti per atto notarile.1.4.

Questa Corte, con la sentenza oggetto della domanda direvocazione, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,cassando con rinvio la sentenza di secondo grado.Per quanto qui di rilievo, pur riconoscendo il diritto a scegliere ilregime fiscale più favorevole anche in caso di trasferimento a seguitodi sentenza ex art. 2932 c.c., negava la sussistenza dei presupposti inquanto l’opzione non era stata presentata per tempo.Numero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/20262.

A fondamento della domanda di revocazione, il contribuenteassume che questa Corte ha escluso la tempestività dell’eserciziodell’opzione rispetto all’atto impugnato ritenendo, con errore in fatto,che quest’ultimo fosse un avviso di rettifica mentre, invece, era unavviso di liquidazione.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.A seguito di proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bisc.p.c. – motivata in ragione della non decisività dell’errore – ilcontribuente ha insistito per la decisione ed ha depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 19830 del 2025 veniva dispostatrattazione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia un erroredi fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., inriferimento al secondo motivo e, in via consequenziale, anche al primomotivo, dell’originario ricorso per cassazione.Premette che, a seguito della notifica dell’atto di mera liquidazionedell’imposta di registro, aveva esercitato il diritto potestativo allaquantificazione dell’imponibile in base alla rendita catastale (criterio delc.d.

«prezzo-valore» previsto dall’art. 1, comma 497, legge n. 266 del2005) per l’acquisto della «prima casa» di abitazione, in forza disentenza esecutiva di obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c.,Ciò posto rileva che la pronuncia revocanda è caduta in erroresull’atto impugnato ed ha negato l’applicazione del criterio diimposizione invocato, facendo riferimento ad un «accertamento inrettifica».

Ad avviso di parte ricorrente, pertanto, vi sarebbe stato untravisamento nella lettura del provvedimento impugnato, trattandosi,nella specie, di un mero atto di liquidazione dell’imposta di registro,senza interessi e sanzioni, e non di un «avviso di accertamento inNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026rettifica» rispetto a una precedente liquidazione, come, invece,percepito dal Collegio.Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata per revocazioneha correttamente ritenuto applicabile il criterio del prezzo-valore anchea fronte di una esecuzione ope judicis dell’obbligo a contrarre ex art.2932 c.c.; che, tuttavia, dopo aver rilevato che l’esercizio dell’opzionedoveva avvenire «a tempo debito», ne ha escluso il legittimo eserciziosul presupposto che il medesimo fosse stato successivo all'avviso direttifica mentre l’atto impugnato recava solo la (prima) liquidazionedelle imposte.

Di qui assume la decisività dell’errore.2.

Con il secondo motivo di ricorso, in via gradata, solleva questionedi legittimità costituzionale, per l’ipotesi in cui si ritenga che il dirittopotestativo alla quantificazione dell’imponibile del tributo di registro inbase al criterio del prezzo-valore non sia più esercitabile, non soloprima dello spirare del termine decadenziale di accertamento delmaggior valore o della notifica di un avviso di accertamento in rettifica,ma anche di un atto di mera (e prima) liquidazione dell’imposta, comeavvenuto nella specie.3.

Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto l’errore –pure commesso nella sentenza di questa Corte, nel fare riferimento adun avviso di accertamento in rettifica, anziché ad un atto di liquidazionedell’imposta – non può ritenersi che abbia assunto valenza decisivanell’economia della intera motivazione per le ragioni che di seguito siesporranno.3.1.

Per la revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazioneè necessario che l’error facti costituisca l’antecedente di un precisodeterminismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dalgiudice sulla base – anche, ma imprescindibilmente – di tale errore(Cass. n. 23469/2024).

L’errore deve essere essenziale e decisivo, nelNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.16439/2021).Pertanto, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, unavolta verificata la sussistenza dell'errore di fatto, deve valutarsenela decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata,operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituitamentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi laresistenza della decisione stessa; solo ove tale accertamento dia esitonegativo, nel senso che il provvedimento gravato risulti, in tal modo,privo della sua base logico-giuridica, deve procedersi alla faserescissoria attraverso un rinnovato esame del merito dellacontroversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.

Si èchiarito, poi, che il rapporto tra errore e decisione non è riconducibilead un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico; più inparticolare, non si tratta di stabilire se il giudice autore delprovvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato inmaniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì distabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, inmancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Cass. n.8051/2020, Cass. n. 6038/2016).3.2.

Va subito rilevato che nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso la sentenza di cui si chiede la revocazione ha fatto correttoriferimento all’atto impugnato come all’avviso di liquidazione.

L’errorelamentato, infatti, si riscontra solo nella parte motiva ove si è affermatoche il ricorrente aveva chiesto l'applicazione del criterio del prezzo-valore solo dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica e precisamente conl'istanza presentata all'amministrazione perché questa annullassel'avviso in autotutela.Nell’esporre le ragioni della decisione, il Collegio in primo luogo harichiamato la giurisprudenza, costituzionale (Corte cost. n. 6/2014) eNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026di legittimità (Cass. n. 5751/2018), in ragione della quale dovevariconoscersi la possibilità di optare per la determinazione della baseimponibile secondo la disciplina del prezzo-valore anche nell'ipotesi ditrasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c.Di seguito, dopo aver ribadito (facendo richiamo a Cass. n.6290/2022) che la natura agevolativa del criterio c.d. del prezzo-valoreimpone che l'esercizio dell'opzione avvenga in condizioni di univocità ecertezza, ha espressamente affermato che «in rapporto alla segnalatacorrelazione tra esercizio dell'opzione e preclusione del potereaccertativo del maggior valore da parte dell'ufficio, l'eserciziodell'opzione deve avvenire a tempo debito».Questo, pertanto, è il nucleo essenziale della decisione presa.3.3.

La non decisività dell’errore commesso si desume dal richiamo,in motivazione, alla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare,alla ordinanza n. 5751/2018 la quale ha espressamente affermato che«l’opzione per l'applicazione della disciplina del prezzo-valore - nelleipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene secondo quantoprevisto dall'art. 2932 c.c. - non può essere esercitata prima delpassaggio in giudicato della sentenza, ma solo in un momentosuccessivo alla definitività della pronuncia, «purché prima chel'[OSCURATO:PERSONA] abbia notificato atti del procedimento diaccertamento sul valore dei beni oggetto di negoziazione immobiliare»,ed ha ritenuto tempestiva l’opzione esercitata prima della notifica degliavvisi di liquidazione.La motivazione della sentenza impugnata – attraverso il riferimentoai precedenti di questa Corte – rende evidente che la preclusioneall’esercizio dell’opzione è stata ravvisata nella notifica da partedell’Amministrazione di «atti del procedimento di accertamento sulvalore dei beni» restando, pertanto, indifferente, nell’economia dellaNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026decisione, che si trattasse del primo atto di liquidazione o dell’atto direttifica.3.4.

La pronuncia (n. 5751/2018) il cui richiamo nella sentenza dicui si chiede la revocazione ne chiarisce la portata in riferimento alladecisività dell’errore, è, a propria volta, conforme ad orientamento dilegittimità già formatosi all’epoca della decisione revocanda, che pureindividua come fatto preclusivo all’esercizio dell’opzione la notifica di«atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni oggetto dinegoziazione immobiliare» (cfr. Cass. n. 8610/2021).

Trattasi, inoltre,di orientamento ribadito anche successivamente (tra le più recentiCass. n. 2806/2026).Va pure rilevato che questa Corte, in materia di imposta di registrosu atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente siastato parte, ha rilevato che l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma5, d.P.R. n. 131 del 1986 è atto sostanzialmente impositivo e nonmeramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per laprima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sullabase di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di datidall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in basea criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazionicontabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità deipresupposti e dei criteri dell'imposizione. (cfr. Cass. 32139/2025 che,in continuità con quanto già affermato da Cass. Sez.

U. n. 18298/2021– precedente alla sentenza qui impugnata – ha desunto che lacontroversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili invia agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dallal. n. 136 del 2018).In conclusione, l’errore – pure esistente – non è decisivo in quantola soluzione accolta è quella ritenuta giuridicamente corretta secondola stessa giurisprudenza evocata nella decisione gravata anche conNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026riferimento all’atto effettivamente impugnato (avviso di liquidazione enon avviso di rettifica).

Di qui il difetto del requisito della necessitàlogico-giuridica della diversa soluzione prospettata dal ricorrente comequella che sarebbe stata assunta al netto del travisamento.4.

Esclusa, nei termini esposti, la decisività dell’errore, restaprecluso l’esame della questione sotto il profilo della paventataincostituzionalità della norma, così come interpretata da questa Corte.Trattasi, infatti, di rilievo che attiene alla fase rescissoria, la quale,come detto, presuppone che in fase rescindente sia stato riscontratoun errore decisivo.5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attivitàdifensiva da parte dell’intimata.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.,al pagamento della somma liquidata in dispositivo in favore della cassadelle ammende, in virtù del richiamo operato dall’art. 380-bis c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, 7 maggio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione la sentenza n. 2581 del2023, resa da questa Corte in contenzioso avente ad oggetto laliquidazione delle imposte e, in particolare, dell’imposta di registro,dovuta dal contribuente a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c.1.1. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi su domanda delcontribuente, aveva emesso in suo favore sentenza ex art. 2932 c.c.che aveva prodotto gli effetti del contratto preliminare, rimastoinadempiuto da parte del promissario venditore1.2. L’Agenzia delle entrate, con l’atto impositivo impugnato,calcolava l’imposta in misura proporzionale, disattendendo l’istanza delcontribuente che aveva chiesto di avvalersi della disposizione di cuiall’art. 1 comma 497, legge n. 266 del 2005 che riconosce il dirittopotestativo alla quantificazione dell’imponibile, in base alla renditacatastale (criterio del c.d. prezzo-valore).1.3. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado favorevoleal contribuente, confermava la legittimità dell’avviso di liquidazioneavallando la tesi per cui l'art.1, comma 497, cit. sia applicabile solo aitrasferimenti per atto notarile.1.4. Questa Corte, con la sentenza oggetto della domanda direvocazione, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,cassando con rinvio la sentenza di secondo grado.Per quanto qui di rilievo, pur riconoscendo il diritto a scegliere ilregime fiscale più favorevole anche in caso di trasferimento a seguitodi sentenza ex art. 2932 c.c., negava la sussistenza dei presupposti inquanto l’opzione non era stata presentata per tempo.Numero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/20262. A fondamento della domanda di revocazione, il contribuenteassume che questa Corte ha escluso la tempestività dell’eserciziodell’opzione rispetto all’atto impugnato ritenendo, con errore in fatto,che quest’ultimo fosse un avviso di rettifica mentre, invece, era unavviso di liquidazione.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.A seguito di proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bisc.p.c. – motivata in ragione della non decisività dell’errore – ilcontribuente ha insistito per la decisione ed ha depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 19830 del 2025 veniva dispostatrattazione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia un erroredi fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., inriferimento al secondo motivo e, in via consequenziale, anche al primomotivo, dell’originario ricorso per cassazione.Premette che, a seguito della notifica dell’atto di mera liquidazionedell’imposta di registro, aveva esercitato il diritto potestativo allaquantificazione dell’imponibile in base alla rendita catastale (criterio delc.d. «prezzo-valore» previsto dall’art. 1, comma 497, legge n. 266 del2005) per l’acquisto della «prima casa» di abitazione, in forza disentenza esecutiva di obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c.,Ciò posto rileva che la pronuncia revocanda è caduta in erroresull’atto impugnato ed ha negato l’applicazione del criterio diimposizione invocato, facendo riferimento ad un «accertamento inrettifica». Ad avviso di parte ricorrente, pertanto, vi sarebbe stato untravisamento nella lettura del provvedimento impugnato, trattandosi,nella specie, di un mero atto di liquidazione dell’imposta di registro,senza interessi e sanzioni, e non di un «avviso di accertamento inNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026rettifica» rispetto a una precedente liquidazione, come, invece,percepito dal Collegio.Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata per revocazioneha correttamente ritenuto applicabile il criterio del prezzo-valore anchea fronte di una esecuzione ope judicis dell’obbligo a contrarre ex art.2932 c.c.; che, tuttavia, dopo aver rilevato che l’esercizio dell’opzionedoveva avvenire «a tempo debito», ne ha escluso il legittimo eserciziosul presupposto che il medesimo fosse stato successivo all'avviso direttifica mentre l’atto impugnato recava solo la (prima) liquidazionedelle imposte. Di qui assume la decisività dell’errore.2. Con il secondo motivo di ricorso, in via gradata, solleva questionedi legittimità costituzionale, per l’ipotesi in cui si ritenga che il dirittopotestativo alla quantificazione dell’imponibile del tributo di registro inbase al criterio del prezzo-valore non sia più esercitabile, non soloprima dello spirare del termine decadenziale di accertamento delmaggior valore o della notifica di un avviso di accertamento in rettifica,ma anche di un atto di mera (e prima) liquidazione dell’imposta, comeavvenuto nella specie.3. Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto l’errore –pure commesso nella sentenza di questa Corte, nel fare riferimento adun avviso di accertamento in rettifica, anziché ad un atto di liquidazionedell’imposta – non può ritenersi che abbia assunto valenza decisivanell’economia della intera motivazione per le ragioni che di seguito siesporranno.3.1. Per la revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazioneè necessario che l’error facti costituisca l’antecedente di un precisodeterminismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dalgiudice sulla base – anche, ma imprescindibilmente – di tale errore(Cass. n. 23469/2024). L’errore deve essere essenziale e decisivo, nelNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.16439/2021).Pertanto, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, unavolta verificata la sussistenza dell'errore di fatto, deve valutarsenela decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata,operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituitamentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi laresistenza della decisione stessa; solo ove tale accertamento dia esitonegativo, nel senso che il provvedimento gravato risulti, in tal modo,privo della sua base logico-giuridica, deve procedersi alla faserescissoria attraverso un rinnovato esame del merito dellacontroversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento. Si èchiarito, poi, che il rapporto tra errore e decisione non è riconducibilead un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico; più inparticolare, non si tratta di stabilire se il giudice autore delprovvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato inmaniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì distabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, inmancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Cass. n.8051/2020, Cass. n. 6038/2016).3.2. Va subito rilevato che nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso la sentenza di cui si chiede la revocazione ha fatto correttoriferimento all’atto impugnato come all’avviso di liquidazione. L’errorelamentato, infatti, si riscontra solo nella parte motiva ove si è affermatoche il ricorrente aveva chiesto l'applicazione del criterio del prezzo-valore solo dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica e precisamente conl'istanza presentata all'amministrazione perché questa annullassel'avviso in autotutela.Nell’esporre le ragioni della decisione, il Collegio in primo luogo harichiamato la giurisprudenza, costituzionale (Corte cost. n. 6/2014) eNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026di legittimità (Cass. n. 5751/2018), in ragione della quale dovevariconoscersi la possibilità di optare per la determinazione della baseimponibile secondo la disciplina del prezzo-valore anche nell'ipotesi ditrasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c.Di seguito, dopo aver ribadito (facendo richiamo a Cass. n.6290/2022) che la natura agevolativa del criterio c.d. del prezzo-valoreimpone che l'esercizio dell'opzione avvenga in condizioni di univocità ecertezza, ha espressamente affermato che «in rapporto alla segnalatacorrelazione tra esercizio dell'opzione e preclusione del potereaccertativo del maggior valore da parte dell'ufficio, l'eserciziodell'opzione deve avvenire a tempo debito».Questo, pertanto, è il nucleo essenziale della decisione presa.3.3. La non decisività dell’errore commesso si desume dal richiamo,in motivazione, alla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare,alla ordinanza n. 5751/2018 la quale ha espressamente affermato che«l’opzione per l'applicazione della disciplina del prezzo-valore - nelleipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene secondo quantoprevisto dall'art. 2932 c.c. - non può essere esercitata prima delpassaggio in giudicato della sentenza, ma solo in un momentosuccessivo alla definitività della pronuncia, «purché prima chel'[OSCURATO:PERSONA] abbia notificato atti del procedimento diaccertamento sul valore dei beni oggetto di negoziazione immobiliare»,ed ha ritenuto tempestiva l’opzione esercitata prima della notifica degliavvisi di liquidazione.La motivazione della sentenza impugnata – attraverso il riferimentoai precedenti di questa Corte – rende evidente che la preclusioneall’esercizio dell’opzione è stata ravvisata nella notifica da partedell’Amministrazione di «atti del procedimento di accertamento sulvalore dei beni» restando, pertanto, indifferente, nell’economia dellaNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026decisione, che si trattasse del primo atto di liquidazione o dell’atto direttifica.3.4. La pronuncia (n. 5751/2018) il cui richiamo nella sentenza dicui si chiede la revocazione ne chiarisce la portata in riferimento alladecisività dell’errore, è, a propria volta, conforme ad orientamento dilegittimità già formatosi all’epoca della decisione revocanda, che pureindividua come fatto preclusivo all’esercizio dell’opzione la notifica di«atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni oggetto dinegoziazione immobiliare» (cfr. Cass. n. 8610/2021). Trattasi, inoltre,di orientamento ribadito anche successivamente (tra le più recentiCass. n. 2806/2026).Va pure rilevato che questa Corte, in materia di imposta di registrosu atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente siastato parte, ha rilevato che l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma5, d.P.R. n. 131 del 1986 è atto sostanzialmente impositivo e nonmeramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per laprima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sullabase di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di datidall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in basea criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazionicontabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità deipresupposti e dei criteri dell'imposizione. (cfr. Cass. 32139/2025 che,in continuità con quanto già affermato da Cass. Sez. U. n. 18298/2021– precedente alla sentenza qui impugnata – ha desunto che lacontroversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili invia agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dallal. n. 136 del 2018).In conclusione, l’errore – pure esistente – non è decisivo in quantola soluzione accolta è quella ritenuta giuridicamente corretta secondola stessa giurisprudenza evocata nella decisione gravata anche conNumero registro generale 16586/2023Numero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 19909/2026Data pubblicazione 15/06/2026riferimento all’atto effettivamente impugnato (avviso di liquidazione enon avviso di rettifica). Di qui il difetto del requisito della necessitàlogico-giuridica della diversa soluzione prospettata dal ricorrente comequella che sarebbe stata assunta al netto del travisamento.4. Esclusa, nei termini esposti, la decisività dell’errore, restaprecluso l’esame della questione sotto il profilo della paventataincostituzionalità della norma, così come interpretata da questa Corte.Trattasi, infatti, di rilievo che attiene alla fase rescissoria, la quale,come detto, presuppone che in fase rescindente sia stato riscontratoun errore decisivo.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attivitàdifensiva da parte dell’intimata.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.,al pagamento della somma liquidata in dispositivo in favore della cassadelle ammende, in virtù del richiamo operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, 7 maggio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]
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