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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23510/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, con ogni successiva statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 18, comma 5 -bis,d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così derubricato il contestato reato di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, alla pena di euro 33.340,00 di ammenda.

2. All'imputato era stato contestato di aver, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., posto in essere somministrazione di lavoro, con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di controllo collettivo applicabile ai lavoratori, come risultato dal verbale di prescrizione del 12 gennaio 2021.

In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che la condotta illecita del [OSCURATO:PERSONA] fosse solo quella di aver attuato un appalto non conforme ai dettami di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha, pertanto, derubricato il reato contestato nei termini sopra indicati.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato in sei motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza del dolo specifico di elusione richiesto dalla fattispecie di somministrazione fraudolenta (art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015) ha riqualificato il fatto, asseritamente commesso il 10 febbraio 2020 e accertato il 12 gennaio 2021, nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, ignorando l'intervenuta depenalizzazione di detta contravvenzione a opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e sino alle modifiche introdotte dal d.l. n. 19 del 2024, che ha reintrodotto la rilevanza penale della condotta di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003.

Deduce, inoltre, che la procedura corretta che il Giudice avrebbe dovuto seguire, una volta accertata la diversa natura del fatto, sarebbe stata quella delineata dagli artt. 8 e 9 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ossia avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e, semmai, disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge.

Deduce che: sia la contestazione originaria che quella ritenuta in sentenza configurano una fattispecie a concorso necessario che richiede "necessariamente" la partecipazione al fatto del somministratore e dell'utilizzatore; nel caso di specie il procedimento penale è stato instaurato e si è concluso senza che alcuna contestazione sia stata mossa nei confronti dei soggetti somministratori; tale impostazione accusatoria disarticola la struttura tipica del reato, rendendo la contestazione stessa inconfigurabile sotto il profilo oggettivo; l'incriminazione e 2la condanna di uno solo dei concorrenti necessari si appalesa abnorme rispetto alla costruzione logico-giuridica della norma; la condanna del solo utilizzatore costituisce violazione di legge, da sola sufficiente a imporre l'annullamento della sentenza. 3.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale.

Deduce che: la sentenza impugnata, nel qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] come appalto non genuino, ha operato una violazione e falsa applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali che distinguono l'appalto lecito dalla somministrazione illecita di manodopera; il Tribunale, preso atto dell'insussistenza del reato ascritto all'imputato, doveva prontamente assolverlo, senza operare riqualificazione alcuna, non sussistendo nessun presupposto oggettivo e soggettivo per contestare qualsivoglia altra condotta antigiuridica; il Tribunale ha errato nel ritenere assenti gli elementi distintivi dell'appalto genuino di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003. 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: la motivazione della sentenza impugnata appare manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, pur escludendo il dolo specifico, ritiene comunque sussistente la sua responsabilità penale, fondandola su una colpevolezza che non trova adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie ed è, anzi, smentita da plurimi elementi probatori; il Tribunale, dopo aver escluso il dolo specifico di frode, non poteva ravvisare la fattispecie di cui all'art. 18, comma 5 -bis, d.lgs. n. 276 del 2003, dovendo definire il giudizio con declaratoria di assoluzione dell'imputato; l'iter logico-giuridico seguito per giungere all'impugnata pronuncia è manifestamente inficiato da vizi formali e sostanziali e implica, fra le altre, una prospettazione accusatoria basata unicamente su prove "prescelte" dal Tribunale, estrapolandole dall'intero compendio probatorio e assoggettandole a interpretazioni non condivisibili, ignorando, nel contempo, le prove che militavano in senso contrario. 3.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione.

Deduce contraddittorietà nella valutazione dell'attività ispettiva, omesso esame di fatti ed elementi decisivi, nonché illogicità nella valutazione delle prove testimoniali. 3.6 Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena.

Deduce che: il Giudice non aveva alcun potere di irrogare una sanzione penale, ma avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento e disporre, semmai, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa; i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016 si riferiscono esclusivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria che sostituisce la pena criminale; il Giudice ha compiuto un'operazione 3giuridicamente insostenibile qualificando la sanzione come penale, considerando i parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. e rifacendosi ai criteri di calcolo e ai limiti edittali dettati dal d.lgs. n. 8 del 2016; non vi era sanzione che, anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen., il Giudice potesse applicare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe tutti gli altri motivi.

Il reato di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, adeccezione dell'ipotesi in cui vi sia sfruttamento dei minori, è stato depenalizzato a opera dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 ("In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 non è più prevista come reato l'ipotesi di intermediazione di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre continua ad avere rilevanza penale la stessa fattispecie ove commessa mediante sfruttamento di minori", Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco, Rv. 266292 — 01).

La rilevanza penale della condotta in argomento è stata reintrodotta con il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 2 marzo 2024, n. 52.

Il fatto per cui si procede è stato commesso il 10 febbraio 2020 e accertato il 12 gennaio 2021, sicché il Tribunale, una volta accertato che la condotta realizzata dall'imputato era solo quella dell'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, non potendo applicare, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., la suindicata legge n. 52 del 2024, avrebbe dovuto pronunciare, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Pertanto, si impone, come concordemente richiesto dalle parti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Attesa la rilevanza amministrativa della condotta accertata, deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Direzione provinciale del lavoro di Messina per quanto di competenza. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, con ogni successiva statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 18, comma 5 -bis,d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così derubricato il contestato reato di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, alla pena di euro 33.340,00 di ammenda. 2. All'imputato era stato contestato di aver, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., posto in essere somministrazione di lavoro, con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di controllo collettivo applicabile ai lavoratori, come risultato dal verbale di prescrizione del 12 gennaio 2021. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che la condotta illecita del [OSCURATO:PERSONA] fosse solo quella di aver attuato un appalto non conforme ai dettami di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha, pertanto, derubricato il reato contestato nei termini sopra indicati. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato in sei motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza del dolo specifico di elusione richiesto dalla fattispecie di somministrazione fraudolenta (art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015) ha riqualificato il fatto, asseritamente commesso il 10 febbraio 2020 e accertato il 12 gennaio 2021, nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, ignorando l'intervenuta depenalizzazione di detta contravvenzione a opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e sino alle modifiche introdotte dal d.l. n. 19 del 2024, che ha reintrodotto la rilevanza penale della condotta di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003. Deduce, inoltre, che la procedura corretta che il Giudice avrebbe dovuto seguire, una volta accertata la diversa natura del fatto, sarebbe stata quella delineata dagli artt. 8 e 9 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ossia avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e, semmai, disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge. Deduce che: sia la contestazione originaria che quella ritenuta in sentenza configurano una fattispecie a concorso necessario che richiede "necessariamente" la partecipazione al fatto del somministratore e dell'utilizzatore; nel caso di specie il procedimento penale è stato instaurato e si è concluso senza che alcuna contestazione sia stata mossa nei confronti dei soggetti somministratori; tale impostazione accusatoria disarticola la struttura tipica del reato, rendendo la contestazione stessa inconfigurabile sotto il profilo oggettivo; l'incriminazione e 2la condanna di uno solo dei concorrenti necessari si appalesa abnorme rispetto alla costruzione logico-giuridica della norma; la condanna del solo utilizzatore costituisce violazione di legge, da sola sufficiente a imporre l'annullamento della sentenza. 3.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale. Deduce che: la sentenza impugnata, nel qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] come appalto non genuino, ha operato una violazione e falsa applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali che distinguono l'appalto lecito dalla somministrazione illecita di manodopera; il Tribunale, preso atto dell'insussistenza del reato ascritto all'imputato, doveva prontamente assolverlo, senza operare riqualificazione alcuna, non sussistendo nessun presupposto oggettivo e soggettivo per contestare qualsivoglia altra condotta antigiuridica; il Tribunale ha errato nel ritenere assenti gli elementi distintivi dell'appalto genuino di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003. 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione della sentenza impugnata appare manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, pur escludendo il dolo specifico, ritiene comunque sussistente la sua responsabilità penale, fondandola su una colpevolezza che non trova adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie ed è, anzi, smentita da plurimi elementi probatori; il Tribunale, dopo aver escluso il dolo specifico di frode, non poteva ravvisare la fattispecie di cui all'art. 18, comma 5 -bis, d.lgs. n. 276 del 2003, dovendo definire il giudizio con declaratoria di assoluzione dell'imputato; l'iter logico-giuridico seguito per giungere all'impugnata pronuncia è manifestamente inficiato da vizi formali e sostanziali e implica, fra le altre, una prospettazione accusatoria basata unicamente su prove "prescelte" dal Tribunale, estrapolandole dall'intero compendio probatorio e assoggettandole a interpretazioni non condivisibili, ignorando, nel contempo, le prove che militavano in senso contrario. 3.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce contraddittorietà nella valutazione dell'attività ispettiva, omesso esame di fatti ed elementi decisivi, nonché illogicità nella valutazione delle prove testimoniali. 3.6 Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Deduce che: il Giudice non aveva alcun potere di irrogare una sanzione penale, ma avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento e disporre, semmai, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa; i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016 si riferiscono esclusivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria che sostituisce la pena criminale; il Giudice ha compiuto un'operazione 3giuridicamente insostenibile qualificando la sanzione come penale, considerando i parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. e rifacendosi ai criteri di calcolo e ai limiti edittali dettati dal d.lgs. n. 8 del 2016; non vi era sanzione che, anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen., il Giudice potesse applicare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe tutti gli altri motivi. Il reato di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, adeccezione dell'ipotesi in cui vi sia sfruttamento dei minori, è stato depenalizzato a opera dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 ("In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 non è più prevista come reato l'ipotesi di intermediazione di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre continua ad avere rilevanza penale la stessa fattispecie ove commessa mediante sfruttamento di minori", Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco, Rv. 266292 — 01). La rilevanza penale della condotta in argomento è stata reintrodotta con il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 2 marzo 2024, n. 52. Il fatto per cui si procede è stato commesso il 10 febbraio 2020 e accertato il 12 gennaio 2021, sicché il Tribunale, una volta accertato che la condotta realizzata dall'imputato era solo quella dell'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, non potendo applicare, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., la suindicata legge n. 52 del 2024, avrebbe dovuto pronunciare, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pertanto, si impone, come concordemente richiesto dalle parti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Attesa la rilevanza amministrativa della condotta accertata, deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Direzione provinciale del lavoro di Messina per quanto di competenza. 4 P.Q.M
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